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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di S.I.S Società Italiana Scommesse s.r.l - 5 maggio 2016 [5423214]

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[doc. web n. 5423214]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di S.I.S Società Italiana Scommesse s.r.l - 5 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 207 del 5 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 14813/84282 dell´11 giugno 2013 formulata da questa Autorità, ha svolto un´attività di controllo formalizzata con il verbale di operazioni compiute datato 18 settembre 2013, in base alla quale, a scioglimento delle riserve formulate, è stato accertato che, presso l´unità operativa sita in Roma, via Nocera Umbra n. 38/50 di S.I.S Società Italiana Scommesse s.r.l. P.Iva: 02337830133, con sede in Roma, via Bruno Rizzieri n. 204, è stato effettuato un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza, composto da 9 telecamere poste all´interno dell´attività, un registratore digitale e un monitor, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTO il verbale n. 62/2013 del 10 ottobre 2013, che qui deve intendersi integralmente richiamato, con cui è stata contestata a S.I.S. Società Italiana Scommesse s.r.l. la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva datata 5 novembre 2013 nella quale S.I.S Società Italiana Scommesse s.r.l., ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, dichiarando che "(…) si ammette l´esistenza della violazione contestata (…)", ha motivato le ragioni per applicare l´importo minimo edittale della sanzione ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, argomentando, altresì, la ricorrenza dei presupposti applicativi dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13, con una sanzione da seimila a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a S.I.S Società Italiana Scommesse s.r.l. P.Iva: 02337830133, con sede in Roma, via Bruno Rizzieri n. 204, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla violazione, indicata in motivazione, prevista dall´art. 13 del Codice per inidoneità dell´informativa resa agli interessati e sanzionata dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
5423214
Data
05/05/16

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca