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Provvedimento del 30 giugno 2016 [5460892]

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[doc. web n. 5460892]

Provvedimento del 30 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 286 del 230 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 maggio 2016 da XY nei confronti di Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., con il quale il ricorrente, nel ribadire le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice), ha chiesto:

la comunicazione dei dati personali che lo riguardano contenuti nel "´rapporto contrattuale esistente con il (…) Direttore Generale della Carichieti S.p.A., rag. KW", nonché, "per economicità, pure tutti i dati, in qualsiasi maniera trattati", al medesimo relativi "dal gennaio 2002 al 31 dicembre 2004";

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 27 maggio 2016 con la quale Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Franco Di Teodoro, ha rappresentato di aver citato in giudizio il ricorrente per atti emulativi ed esercizio abusivo del diritto innanzi al Tribunale competente, con atto notificato al medesimo in data 22 dicembre 2015, rilevando a tale riguardo:

l´improcedibilità del presente ricorso ai sensi dell´art. 145, comma 2, del Codice, tenuto conto della pendenza fra le medesime parti di un contenzioso "che contiene anche l´oggetto di questo procedimento";

l´intento ritorsivo delle innumerevoli istanze ed azioni che l´interessato ha proposto, a partire dal 2001, innanzi a varie Autorità giudiziarie ed amministrative con "cadenza settimanale e al solo scopo di arrecare un danno alla banca", senza contare "i contenziosi riguardanti il suo rapporto di lavoro" conclusisi con il rigetto di "ben tre ricorsi";

il difetto di un interesse concreto ed attuale sotteso alla richiesta di comunicazione dei dati che lo riguardano e/o di ostensione degli atti che li contengono, tenuto conto dell´avvenuta consegna all´interessato, già a far data dal 25 maggio 2009, di un cd rom "contenente tutti gli atti richiesti", nonché del fatto che "ancora oggi il ricorrente chiede che gli siano forniti documenti risalenti al lontano 2002";

VISTE le note del 7 e del 10 giugno 2016 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste individuando, a titolo esemplificativo, alcuni documenti contenenti propri dati personali che non gli sarebbero mai stati comunicati dalla resistente;

PRESO ATTO, con riguardo alle richieste avanzate dal ricorrente e contenute nell´interpello preventivo del 14 settembre 2015 che le stesse appaiono collocarsi nel solco tracciato dal medesimo nel corso degli anni, reiterando istanze che per contenuto hanno già formato oggetto di riscontro da parte del titolare del trattamento, come affermato anche da quest´ultimo, in occasione di diversi procedimenti attivati dall´interessato innanzi all´Autorità o a seguito di molteplici istanze di accesso proposte dal medesimo;

CONSIDERATA l´esistenza di numerose pronunce adottate all´esito di ricorsi proposti dall´interessato con le quali l´Autorità ha dato atto del riscontro costantemente fornito dall´istituto di credito resistente che ha più volte comunicato al ricorrente, laddove ancora conservati, i dati richiesti, seppur spesso in esito ad istanze aventi oggetto coincidente con altre già in precedenza avanzate e soddisfatte;

PRESO ATTO che - come risulta dall´atto di citazione proposto dalla Banca e depositato agli atti - con il giudizio attualmente pendente presso l´Autorità giudiziaria ordinaria, l´odierna resistente intende specificamente far accertare se le sopra ricordate condotte poste in essere dall´interessato integrino "la fattispecie dell´abuso del diritto ovvero abbiano realizzato un danno ingiusto nei confronti" del titolare del trattamento;

RILEVATO pertanto che l´esistenza di detto giudizio fra le parti giustifica l´applicazione dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice posti a fondamento del legittimo differimento del diritto di accesso, in attesa delle risultanze dello stesso;

RITENUTO, in virtù di tali considerazioni, di dover dichiarare, allo stato, il ricorso infondato relativamente alle richieste indicate nell´interpello preventivo del 14 settembre 2015, per la riconosciuta sussistenza dei presupposti richiesti dall´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, tenuto conto della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
BIANCHI CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA