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Provvedimento del 28 luglio 2016 [5497749]

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[doc. web n. 5497749]

Provvedimento del 28 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 344 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 22 aprile 2016, nei confronti di  AmTrust Claims Management con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Antonello Veneziano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta in occasione della visita del medico fiduciario cui la ricorrente si è sottoposta, ivi comprese le valutazioni  e i giudizi da quest´ultimo espressi;

- di conoscere i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati;

- di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 10 giugno 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 maggio 2016 con la quale AmTrust Europe Limited, in qualità di società capogruppo, ha:

- trasmesso all´interessata la documentazione contenente i dati richiesti previo oscuramento "delle sole parti valutative" e delle considerazioni a carattere difensivo e contrattuale;

- invocato il temporaneo differimento del diritto di accesso ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e), del Codice alla perizia in forma integrale, essendo pendente una fase prodromica al contenzioso legale;

VISTA la nota del 24 giugno 2016 con cui la ricorrente ha:

- eccepito che la legittimità del differimento del diritto di accesso invocato dalla controparte deve essere comunque legato all´esistenza di un pregiudizio effettivo e concreto del diritto di difesa che invece il titolare del trattamento non avrebbe dimostrato;

-  sostenuto che la resistente si sarebbe limitata a prospettare il generico rischio che potrebbe derivare ai fini dell´esercizio di difesa dalla trasmissione alla ricorrente della perizia in forma integrale;

- ribadito, rispetto alle originarie istanze contenute nell´atto di ricorso, la sola richiesta di comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che riguardano la ricorrente contenuti nella perizia de qua, "inclusa ogni parte omessa e valutazioni medico-legali comprese";

VISTA la nota dell´11 luglio 2016 con cui il titolare del trattamento ha sostenuto che nonostante l´inesistenza di un contenzioso legale in corso, già la semplice "interposizione da parte della ricorrente (…) di un Legale specializzato in difesa forense", (il quale ha già assistito un´altra controparte in un ricorso ex art. 145, dal contenuto analogo e sempre nei confronti della medesima resistente), fa ragionevolmente presumere che "qualora il Legale di controparte entri in possesso dei dati valutativi soggettivi e/o comunque utili a fini di strategia contrattuale e difensiva, non si astenga poi dal trarne legittimamente il maggior vantaggio in giudizio a tutela degli interessi economico-patrimoniali del proprio assistito";

CONSIDERATO che la resistente ha invocato la disposizione di cui all´art. 8 comma 2 lettera e), del Codice, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo in cui potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della citata disposizione deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che nel caso in esame risultano sufficientemente motivate le ragioni prospettate dalla resistente volte a non pregiudicare l´esercizio del proprio diritto di difesa nell´attuale fase precontenziosa che, in ragione delle iniziative già intraprese dall´interessata (quale, in particolare, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali diretta all´AUSL n. 3 "Centro Molise", ente assicurato dalla Compagnia odierna resistente), risulta allo stato preludere all´instaurazione di una controversia giudiziaria;

RITENUTO quindi che, alla luce degli elementi di valutazione forniti dal titolare del trattamento, appare allo stato legittimamente invocato, ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice, il differimento temporaneo del diritto di accesso (che una volta cessate le rappresentate esigenze difensive potrà nuovamente essere esercitato);

RITENUTO che il ricorso debba essere pertanto dichiarato allo stato infondato in relazione alle informazioni non comunicate alla ricorrente per le quali il titolare del trattamento ha invocato il citato differimento;

RITENUTO altresì che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, in relazione ai restanti dati personali dell´interessata comunicati alla stessa dal titolare del trattamento, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di AmTrust Europe Limited in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali dell´interessata comunicati alla stessa nel corso del procedimento; 

b) dichiara allo stato infondato il ricorso limitatamente alle informazioni non comunicate per le quali il titolare del trattamento ha invocato il differimento del diritto di accesso  ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di AmTrust Europe Limited, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia