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Provvedimento del 6 ottobre 2016 [5848102]

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[doc. web n. 5848102]

Provvedimento del 6 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 411 del 6 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI i sotto elencati ricorsi presentati al Garante, tra il 1° e il 19 settembre 2016, da XY nei confronti di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni (di seguito, "Banca"):

a) n. 4 ricorsi con i quali, asserendosi la presenza di discordanze tra i dati contabili comunicati dalla Banca alla Centrale dei rischi gestita dalla Banca d´Italia e quelli indicati nel piano di ammortamento, viene chiesta la relativa rettifica;

b) n. 2 ricorsi con i quali viene chiesta la rettifica degli interessi indicati nel piano di ammortamento in quanto valutati discordanti con le comunicazioni trasmesse dalla Banca;

c) n. 3 ricorsi relativi a richieste di accesso ai dati comunicati dalla Banca all´anagrafe tributaria;

VISTO, in particolare, il ricorso presentato in data 16 settembre 2016 e facente parte dell´insieme di cui alla precedente lettera a);

CONSIDERATO che il ricorso in questione, unitamente agli altri otto sopra indicati, segue gli oltre trenta (alcuni dei quali successivamente ritirati) presentati al Garante, dall´inizio del 2016, da parte dello stesso ricorrente e rivolti, nella pressoché totalità, nei confronti della medesima Banca per ottenere l´accesso o la rettifica dei dati da questa detenuti o dalla stessa comunicati a terzi (anagrafe tributaria o centrale rischi della Banca d´Italia o ancora ai Sistemi di informazione creditizia) relativi a singole rate di un contratto di mutuo ipotecario;

CONSIDERATO che, dall´esame delle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta nel corso dei vari procedimenti è emersa l´esistenza di un lungo contenzioso fra le Parti, legato alle mutate condizioni economiche di un mutuo ipotecario acceso dall´interessato quando era dipendente della Banca che avrebbe condotto quest´ultimo a citare l´Istituto di credito innanzi al Tribunale di Pavia per far accertare: a) le condizioni usuraie del predetto mutuo; b) la nullità dello stesso;

VISTA, in particolare, la nota del 23 agosto 2016 con la quale la Banca, in relazione ai numerosi ricorsi presentati dall´interessato ha sostenuto che tali comportamenti, analoghi a quelli già messi in atto dallo stesso innanzi ad altre istituzioni, avrebbero il solo scopo "di arrecare danno economico, anche in termini di tempo impegnato, alla Banca" ed ha segnalato che il medesimo interessato:

- avrebbe inviato "negli ultimi otto mesi – oltre 300 fra esposti, reclami e accesso ai dati", relativi al contratto di mutuo, unico rapporto ancora in essere con la Banca e che "nelle sole giornate del 16, 17, 18, 19 agosto 2016 sono pervenute alla Banca oltre 70 fra reclami e richieste di accesso ai dati";

- si sarebbe rivolto numerose volte all´Arbitro bancario e finanziario, il quale "ha ritenuto tutti i reclami (decine) infondati, riconoscendo di fatto il corretto comportamento della Banca";

- avrebbe inviato comunicazioni alla Banca ritenute offensive e diffamanti tanto da aver indotto quest´ultima a promuovere: a) una causa civile davanti al Tribunale di Bologna, che ha visto riconosciute le ragioni  dell´Istituto di credito; b) una causa penale per diffamazione tuttora pendente presso il Tribunale di Modena;

RILEVATO che l´insieme dei ricorsi sin qui presentati dal Sig. XY nei confronti della Banca risulta fortemente influenzato dal predetto clima di conflittualità, avuto riguardo al loro numero, alla frequenza e al loro stesso contenuto;

RITENUTO che a tali considerazioni non pare sfuggire il ricorso in questione e gli altri otto sopra emarginati, atteso che:

- i primi sei afferiscono a richieste riconducibili ad aspetti di carattere contrattuale, essendo rivolti sostanzialmente a far correggere mere risultanze contabili;

- gli ultimi tre evidenziano una chiara volontà di frammentazione della richiesta, considerato che gli stessi, già preceduti da un analogo ricorso sui dati comunicati dalla Banca all´anagrafe tributaria dal 2011 al 2015 (provv. Garante 16.6.2016, doc. web n. 5449394) ed introdotti da un unico interpello preventivo rivolto al titolare per le medesime comunicazioni effettuate nel periodo 2008-2010, vengono articolati singolarmente con riguardo al 2008, al 2009 e al 2010;

RILEVATO quindi che:

- i diritti previsti dal Codice appaiono qui concretamente esplicitati secondo modalità tali da comportare una sproporzione ingiustificata tra il possibile beneficio dell´interessato ed il sacrificio cui viene assoggettata la controparte,

- il suddetto uso distorto degli strumenti che l´ordinamento pone a disposizione degli interessati, gravando ingiustificatamente l´attività dell´Autorità, esplica effetti negativi anche nei riguardi del pubblico interesse all´efficiente funzionamento del sistema di tutela approntato dal Codice;

CONSIDERATO conclusivamente che le sopra descritte modalità, il numero, la frequenza e lo stesso contenuto delle richieste concorrono a palesare il fatto che queste ultime sono presentate per finalità diverse da quelle della tutela dei diritti di cui agli artt. 7 ss. del Codice;

RITENUTO dunque, per i motivi sopra esposti, che il ricorso indicato in epigrafe vada dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO che, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. XY il 16 settembre 2016 nei confronti  San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni;

- dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia