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Provvedimento del 16 novembre 2016 [5906741]

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[doc. web n. 5906741]

Provvedimento del 16 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 483 del 16 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 luglio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Ferrari, nei confronti di Autostrade per l´Italia S.p.a., con il quale, il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la conferma dell´esistenza dei dati inerenti l´orario di ingresso al casello autostradale di Poggio Imperiale, effettuato il giorno XX con il veicolo di sua proprietà, targato *****, associato all´apparato Telepass n. ********;

- di avere, in caso di esito positivo della verifica, copia di tali dati in forma intellegibile;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 3 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il riscontro datato 8 agosto 2016 con il quale la società resistente, nel fornire i dati richiesti, ha altresì rappresentato che:

- dalle ricerche effettuate a seguito dell´interpello proposto dal ricorrente non era stato possibile recuperare il dato richiesto, in quanto "era trascorso il termine di conservazione dei dati analitici del traffico", che - dopo un certo periodo di tempo, funzionale agli adempimenti amministrativi connessi all´incasso del relativo pedaggio -  non risultano più accessibili agli operatori della società che gestiscono le relazioni con i clienti;

- successivamente la conservazione di tali dati viene effettuata da Telepass S.p.A per l´elaborazione delle fatture in ragione degli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale;

- dalle ricerche effettuate presso Telepass S.p.A. è risultato che "l´apparato Telepass n. ****** ha registrato in data XX un transito con entrata al casello di Poggio Imperiale alle ore 10,15.00 e con uscita al casello di Milano alle ore 16,37.08", con al precisazione che tali dati riguardano esclusivamente i transiti effettuati con Telepass n. ******, ma non individuano il veicolo sul quale questi era collocato;

VISTA la nota del 6 settembre 2016, con la quale il ricorrente, nel rappresentare che la società resistente ha fornito quanto richiesto solo dopo la presentazione del ricorso, ha insistito perché le spese del procedimento siano integralmente poste a carico della stessa;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Autostrade per l´Italia S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Autostrade per l´Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. del n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia