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Provvedimento del 15 dicembre 2016 [5941785]

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[doc. web n. 5941785]

Provvedimento del 15 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 544 del 15 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato a questa Autorità il 9 settembre 2016 da XY, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della ditta individuale ZX di XY, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Pace, nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo Soc. Coop., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la cancellazione di un´iscrizione negativa a suo nome presente nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. quale effetto di una segnalazione disposta dalla resistente;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rilevato:

di essere stato, per diversi anni, cliente della banca, sia in proprio che come titolare dell´autoscuola sopra citata, relativamente ad un rapporto di conto corrente semplice, pur non avendo più operato sullo stesso negli ultimi cinque anni;

di aver appreso nel 2015, a seguito di una richiesta di finanziamento avanzata ad altro soggetto, "che la banca lo aveva segnalato a sofferenza in Crif" nonostante non avesse mai sottoscritto alcuna autorizzazione a tal fine, né avesse "alcun debito con l´istituto di credito che invece ha continuato per cinque anni a pretendere il pagamento di canone e dei costi non quantificati";

di aver provveduto, in data 13 febbraio 2015, ad estinguere il presunto debito attraverso il versamento di due distinte somme, come riconosciuto, con nota del 20 febbraio 2015, dalla stessa resistente, ma di essere stato tuttavia segnalato da quest´ultima nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. senza avere mai ricevuto il preavviso richiesto dalla normativa di settore, ma solo la comunicazione relativa alla segnalazione del suo nominativo presso la Centrale dei Rischi gestita, con altre finalità, dalla Banca d´Italia;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 novembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 18 ottobre 2016 con la quale la resistente, nel precisare di aver provveduto a disporre la segnalazione "delle negatività sia in Centrale Rischi della Banca d´Italia e sia in Crif (…) in osservanza alle normative di riferimento vigenti", ha rappresentato che:

a seguito del persistente sconfinamento, nonché della mancanza di movimentazione sul conto corrente intestato all´autoscuola di cui è titolare il ricorrente, ha inviato a quest´ultimo, in data 10 febbraio 2013, una lettera di sollecito e messa in mora, intimando il pagamento di quanto dovuto entro breve termine e preannunciando, altresì, in caso contrario, la segnalazione della sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d´Italia;

in assenza di riscontro da parte dell´interessato, in data 28 novembre 2013 ha comunicato al medesimo la revoca e la chiusura del conto corrente sopra citato, concedendo un ulteriore termine per il rientro dall´esposizione debitoria, scaduto il quale, in data 13 dicembre 2013, lo ha informato della decisione di segnalare la sofferenza presso la predetta Centrale dei Rischi;

in data 16 febbraio 2015, preso atto dell´intervenuto pagamento dell´importo segnalato avvenuto il 13 febbraio 2015, ha provveduto alla cancellazione della sofferenza segnalata nella Centrale Rischi della Banca d´Italia, mentre con riguardo al sistema gestito da Crif S.p.A. "la sofferenza risulta non più segnalata dal mese di marzo 2015", come risultante da visura allegata, pur dovendosi attendere, per la cancellazione dell´iscrizione negativa, il decorso del termine di conservazione di 24 mesi dall´estinzione della stessa previsto dal codice deontologico;

di aver correttamente adempiuto all´onere di preventiva comunicazione con riguardo alla segnalazione della sofferenza all´interno del sistema gestito dalla Banca d´Italia, precisando, con riguardo al lamentato mancato preavviso della diversa segnalazione inserita nella banca dati facente capo a Crif S.p.A., che l´obbligatorietà dello stesso sarebbe stata posta in dubbio da alcune decisioni assunte dall´Arbitro Bancario Finanziario - tra le quali quella adottata nel 2016 dal Collegio di Napoli a seguito di un ricorso, giudicato non accoglibile, proposto dall´interessato con riguardo alla medesima vicenda oggetto del presente procedimento – e che, in ogni caso, la finalità sottesa a tale comunicazione, ovvero consentire al debitore inadempiente di evitare la segnalazione, sarebbe stata comunque perseguita attraverso le numerose missive inviate al ricorrente in ordine alla sua situazione debitoria;

VISTA la nota del 24 ottobre 2016 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando come, per stessa ammissione della resistente, quest´ultima, in violazione di quanto previsto dall´art. 4, comma 7, del codice deontologico applicabile in materia, non abbia provveduto ad inviare idoneo preavviso all´interessato prima di procedere alla segnalazione presso il sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.;

VISTA la nota del 18 novembre 2016 con la quale l´istituto di credito resistente, nel richiamare quanto già comunicato con la nota precedentemente inviata, ha rilevato che "ai sensi della legge il preavviso è indispensabile solo in caso di segnalazioni che si riferiscono ad un consumatore, quale il ricorrente non è nel caso di specie, atteso che le pretese sono fatte valere quale titolare di un´autoscuola", come dichiarato anche dall´Arbitro Bancario Finanziario nella decisione sopra citata;

VISTA la nota del 21 novembre 2016 con la quale il ricorrente ha evidenziato che, contrariamente a quanto asserito dalla banca, "aveva acceso due conti correnti semplici uno in proprio, e quindi quale consumatore, ed uno in qualità di legale rappresentante dell´ZX" - che presentavano entrambi saldi negativi per mancato utilizzo - affermando che la segnalazione in Crif avrebbe riguardato esclusivamente il suo conto personale rispetto al quale il preavviso di segnalazione era, pertanto, da ritenersi dovuto;

RILEVATO, tutto ciò premesso ed in via preliminare, che le richieste avanzate con l´atto di ricorso riguardano la segnalazione negativa effettuata nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. con esclusivo riguardo al conto corrente intestato all´ZX di XY, e non anche al conto corrente personale di quest´ultimo, e che le predette richieste, in quanto avanzate dall´interessato nella sua qualità di titolare dell´omonoma ditta individuale, risultano riconducibili all´ambito di applicazione del Codice;

CONSIDERATO che il "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" – adottato dall´Autorità con provvedimento n. 8 del 16 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004, come modificato dall´errata corrige pubblicata in G.U. n. 56 del 9 marzo 2005, All. n. 5 al Codice, doc. web n. 1556693 – prevede che:

le sue disposizioni trovino applicazione, ai sensi dell´art. 1, comma 1, lett. a), relativamente a "qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell´esercizio di un´attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

ai sensi del successivo art. 4, comma 7, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l´ente partecipante debba comunicare all´interessato, anche unitamente all´invio di solleciti, idoneo preavviso circa l´imminente registrazione dei dati che lo riguardano in uno o più sistemi di informazioni creditizie;

CONSIDERATO che, ai fini dell´applicazione della disposizione da ultimo citata, il termine "interessato" ivi utilizzato, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, deve intendersi come atto a ricomprendere qualunque soggetto al quale siano riferiti i dati riguardanti i rapporti censiti per le finalità individuate dal citato codice deontologico, tenuto conto del fatto che laddove si sia inteso restringere il campo di applicazione di alcune disposizioni al solo consumatore le stesse contengono un esplicito riferimento a quest´ultimo;

CONSIDERATO, con riguardo alla decisione, richiamata dalle parti, adottata nel 2016 dall´Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli su ricorso proposto dall´interessato in relazione alla medesima vicenda oggetto del presente procedimento, che la stessa:

ha confermato il difetto di preavviso in ordine alla segnalazione negativa effettuata a carico dell´ZX di XY nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.;

richiama, a fondamento della legittimità della condotta tenuta dall´istituto di credito, le disposizioni contenute in merito nel d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 contenente il Testo Unico in materia bancaria e creditizia (di seguito "TUB") e, nello specifico, l´art. 125, comma 3 – che impone al finanziatore l´obbligo di preavviso in occasione della prima segnalazione di informazioni negative all´interno di una banca dati solo laddove la stessa riguardi un consumatore – facendo pertanto riferimento ad una normativa diversa da quella applicabile in materia di protezione dei dati personali, richiamata con l´odierno ricorso ed espressamente fatta salva anche dal comma 6 dell´articolo 125 del TUB sopra citato;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, ed in particolare del mancato preavviso di segnalazione negativa nella banca dati gestita da Crif ai sensi dell´art. 4, comma 7 del citato codice di deontologia, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo Soc. Coop, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di disporre, entro quindici giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la cancellazione dell´iscrizione negativa presente, all´interno del sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., a carico dell´ZX di XY con riferimento al rapporto di conto corrente intestato alla medesima autoscuola;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico della Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo Soc. Coop. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo Soc. Coop, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di disporre, entro quindici giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la cancellazione dell´iscrizione negativa presente, all´interno del sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., a carico dell´zx di XY con riferimento al rapporto di conto corrente intestato alla medesima autoscuola;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo Soc. Coop., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia