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Provvedimento del 7 dicembre 2016 [5946584]

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[doc. web n. 5946584]

Provvedimento del 7 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 519 del 7 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 luglio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Riccardo Rossi nei confronti Intesa Sanpaolo S.p.A. e Crif S.p.A. con il quale il ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto:

- di ottenere la cancellazione della segnalazione che lo riguarda effettuata da Intesa Sanpaolo (di seguito, anche "Banca") nel Sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. (di seguito, "Sic");

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO che il ricorrente, nel citato atto introduttivo, ha rappresentato che:

- la presenza di una segnalazione a suo carico nel Sic risulta effettuata in relazione al mancato pagamento di alcune rate riferite ad un prestito finalizzato concessogli dalla banca "con decorrenza 6.10.2005 e scadenza contrattuale 15.4.2007";

- a seguito di istanza rivolta ai titolari del trattamento, diretta ad ottenere la cancellazione della lamentata segnalazione, Crif provvedeva, in via provvisoria, a sospendere la visibilità del dato, mentre la Banca, ribadendone la liceità, ne disponeva il ripristino;

- "nessun dubbio pare sussistere sul fatto che il contratto di finanziamento sia stato risolto per inadempimento del mutuatario non avendo egli pagato dieci rate nel lontano 2005 ciò non può che significare che il rapporto è cessato e che il mutuante […] ha affidato la pratica di recupero del credito insoluto ad uno studio legale […] dunque la data di decorrenza del termine triennale per la cancellazione del dato non può che coincidere con la scadenza contrattuale o al più tardi con la risoluzione del rapporto";

- la permanenza a tempo indeterminato e indeterminabile della segnalazione negativa, "appare contraria allo spirito del codice deontologico di settore" e non consente allo stesso ricorrente, di accedere nuovamente al credito a causa di una segnalazione negativa "magari di poco conto e risalente a molti anni addietro";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato le società resistenti a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 7 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 agosto 2016 con la quale CRIF ha comunicato:

- di avere attivato le verifiche con l´ente partecipante, che ha confermato la correttezza dei dati censiti e di avere provveduto in via cautelativa alla sospensione della visibilità della posizione oggetto del presente ricorso;

- che la segnalazione presente negli archivi Crif risulta conforme ai principi stabiliti nel codice deontologico, in quanto si tratta di un rapporto di credito che presenta inadempimenti non regolarizzati con fase del credito "accordato" e con data ultimo aggiornamento effettuato dalla Banca il 30 giugno 2016, data dalla quale "vengono scadenzati i termini di cui al codice deontologico";

VISTE le note del 31 agosto e 24 novembre 2016 con le quali Intesa Sanpaolo, nel comunicare di avere intrapreso azioni legali rispetto a tale posizione di inadempimento, ha altresì rappresentato che:

- le segnalazioni a carico del ricorrente "sono esatte e rappresentano l´effettiva situazione di insolvenza" per un importo –riportato nel report di Crif- scaduto e non pagato pari a 1.466 euro "al netto degli interessi di mora e delle spese legali";

- la richiesta di cancellazione non può essere accolta non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione previsti dall´art. 6, comma 5 del codice deontologico;

VISTA la memoria presentata il 14 novembre 2016 con la quale il ricorrente, in replica alle osservazioni formulate dalle resistenti, ha ribadito la richiesta avanzata con l´atto introduttivo, precisando, in particolare, che il termine di conservazione della segnalazione allo stesso riferita, "non può che decorrere dalla data di scadenza contrattuale" posto che non sono intervenute nel frattempo altre vicende rilevanti riferite al pagamento;

CONSIDERATO che l´art. 6, comma 5, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, fissa in 36 mesi il tempo di conservazione nei Sic di informazioni di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati e che tale termine decorre "dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro l´ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto";

CONSIDERATO, con riferimento al caso di specie, che non risulta oggetto di contestazione tra le parti, la circostanza che alla scadenza contrattuale del rapporto di finanziamento -fissata nel mese di aprile 2007- risultavano pagamenti insoluti e non successivamente regolarizzati da parte del ricorrente e che la Banca ha sempre continuato a segnalare al Sic, mensilmente e in via continuativa, tale posizione pur non risultando essere intervenute nel frattempo, "altre vicende rilevanti in relazione al pagamento";

CONSIDERATO che questa Autorità ha più volte sollecitato, nel quadro dei lavori di revisione del codice di deontologia e buona condotta (v. doc. web n. 3070048), di intervenire anche in ordine a profili già disciplinati nel medesimo "codice" che, alla luce dell´esperienza acquisita, richiedono un approfondimento interpretativo, come nel caso dell´art. 6, comma 5, del codice di deontologia e buona condotta;

CONSIDERATO, infatti, che il citato art. 6, comma 5, così come formulato, lascia un ampio margine di incertezza circa il termine di decorrenza dei tempi di conservazione delle informazioni negative riferite a inadempimenti non successivamente regolarizzati, e che si deve evitare che la decorrenza dei tempi di conservazione delle segnalazioni nei Sic si trasformi in un termine indeterminato e legato a scelte operative diverse per ciascun ente partecipante;

CONSIDERATO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che nel caso in esame la permanenza dell´informazione riferita al ricorrente non risulta giustificata da "altre vicende rilevanti" intervenute successivamente alla scadenza dei termini previsti con riferimento alla fine del rapporto contrattuale e tenuto altresì conto del lungo periodo di tempo trascorso dalla conclusione di detto rapporto contrattuale (v. report Crif, nel quale è riportata come  "data fine 15 aprile 2007");

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, ai titolari del trattamento di provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla cancellazione della segnalazione riferita al ricorrente, presente nel Sistema di Informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsiper euro 100,00 a carico di Intesa Sanpaolo e Crif S.p.A. , dar ripartirsi in parti eguali, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´oggettiva indeterminatezza della materia e della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, ai titolari del trattamento di provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento alla cancellazione della segnalazione riferita al ricorrente presente nel Sistema di informazioni Creditizie gestito da Crif S.p.A.;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 100,00 da addebitarsi ai titolari del trattamento, che dovranno liquidarli, ripartendole in parte eguali fra di essi, direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Intesa Sanpaolo e Crif S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia