g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 dicembre 2016 [5947110]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5947110]

Provvedimento del 7 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 515 del 7 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 15 luglio 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Silvia Conte, nei confronti del Ce.S.A.P.- Centro Studi Abusi Psicologici Onlus, con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione dell´articolo intitolato "XX" dal sito web "www.cesap.net" o, in subordine, la cancellazione/anonimizzazione dei dati personali della ricorrente e della signora KW contenuti nel suddetto articolo;

-  il pagamento in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO che le richieste formulate con l´odierno ricorso sono avanzate dalla ricorrente ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice, anche nell´interesse della signora KW, deceduta nel marzo 2013, tenuto conto che il nome di quest´ultima viene accostato nel suddetto articolo al suo e che le stesse "hanno sempre agito congiuntamente nelle varie sedi a tutela del proprio onore e della propria reputazione";

CONSIDERATO che l´articolo fa riferimento ad una vicenda avvenuta nel 1997 allorquando un terzo, "in fase di separazione giudiziale dalla moglie (…), ebbe a scrivere a diverse autorità, sia pubbliche che religiose, una lettera gravemente diffamatoria nei confronti delle signore XY ed KW" –insinuando che le ricorrenti fossero dedite a pratiche di stregoneria e pratiche esoteriche nelle quali avrebbero coinvolto anche la propria moglie;

CONSIDERATO che, secondo quanto affermato dalla ricorrente,

-  in ordine a tali fatti "la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, cui pure la lettera era pervenuta, come atto dovuto, aveva aperto un fascicolo nei confronti delle due donne, prontamente archiviato data la totale infondatezza delle accuse";

- il processo per i reati di calunnia e diffamazione avviato a seguito di formale querela presentata dalle interessate nei confronti del terzo è stato definito con la sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio depositata il 28 febbraio 2001 con la quale il terzo è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato" (…) "non perché la sua lettera non avesse carattere oggettivamente diffamatorio nei confronti delle due signore, ma perché il giudice, in considerazione delle condizioni emotive (…)" dello stesso, "ha ritenuto di riconoscergli una causa di giustificazione";

- detto articolo "di fatto finisce con il perpetrare ancora oggi le illazioni diffamatorie già censurate nella condotta" del terzo, nonostante l´assoluzione di quest´ultimo;

- l´interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni in questione sarebbe ad oggi venuto meno in considerazione del decorso di quasi venti anni dai fatti e di oltre quindici anni dall´adozione della sentenza del Tribunale di Sondrio richiamata nell´articolo;

- "l´articolo de quo non è rinvenibile nell´archivio storico on line del giornale "Il Giorno" edizione di Sondrio) dove era stato originariamente pubblicato, ma solo nel sito del CeSAP";

VISTA la nota del 2 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 27 ottobre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie trasmesse il 31 agosto 2016 e l´8 settembre 2016 con le quali la ricorrente ha ribadito le richieste formulate con l´atto di ricorso;

RILEVATO che copia del ricorso, dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte e della proroga del termine della decisione sono stati inviati al titolare del trattamento per mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al presidente e legale rappresentante del Ce.S.A.P. consegnata in data 2 agosto 2016 e 27 ottobre 2016;

PRESO ATTO che nel corso del procedimento il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro all´Autorità entro il termine indicato, né successivamente ad esso e che, pertanto, l´Ufficio si riserva di avviare nei suoi confronti un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell´art. 164 del Codice;

RILEVATO che i diritti di cui all´art. 7 possono essere esercitati ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni meritevoli di protezione con riguardo ai dati personali concernenti persone decedute;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente e della defunta signora KW cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico:

- rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato sul sito internet del Ce.S.A.P., tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica;

- che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

CONSIDERATO, in relazione all´istanza avanzata dalla ricorrente nella parte in cui riguarda anche i dati personali della sig.ra KW, che i diritti di cui all´art. 7 del Codice riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati, come nel caso di specie, da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell´interessato (art. 9, comma 3, del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi alle interessate, effettuato mediante la pubblicazione on-line sul predetto sito dell´articolo che li contiene non risulta illecito essendo riferito a notizie di cronaca relative a fatti di interesse pubblico tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi effettui una ricerca relativa alla vicenda in questione;

RITENUTO, alla luce di tutto ciò premesso, che il ricorso debba essere dichiarato infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dell´articolo richiamato nell´atto introduttivo dal sito web del Ce.S.A.P.;

RITENUTO che l´ulteriore richiesta volta ad ottenere cancellazione/ anonimizzazione dei dati personali della ricorrente e della signora KW contenuti nel suddetto articolo debba essere dichiarata inammissibile essendo stata proposta per la prima volta con l´atto di ricorso e non previamente avanzata con l´istanza ex art. 7;

RILEVATO tuttavia che non si possa non tener conto del lasso di tempo trascorso dai fatti e dalla predetta sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio, nonché dell´archiviazione del procedimento penale a suo tempo aperto dalla Procura della Repubblica di Sondrio nei confronti delle interessate;

RITENUTO, pertanto, che, quale misura necessaria a tutela dei diritti delle interessate, debba essere ordinato al Ce.S.A.P. in qualità di titolare del sito sopra indicato l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea, ivi compresa la compilazione del file robots.txt come stabilito dal "Robots Exclusion Protocol" e l´uso dei "Robots Meta tag" e/o altre modalità previste ed idonee, al fine di evitare che le generalità di XY ed KW, contenute nell´articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al sito web del Ce.S.A.P. entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dell´articolo richiamato nell´atto introduttivo dal sito web del Ce.S.A.P.;

b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione/anonimizzazione dei dati personali della ricorrente e della signora KW contenuti nel suddetto articolo;

c) ordina al Ce.S.A.P., quale misura necessaria a tutela dei diritti delle interessate, di adottare ogni misura tecnicamente idonea, ivi compresa la compilazione del file robots.txt come stabilito dal "Robots Exclusion Protocol" e l´uso dei "Robots Meta tag" e/o altre modalità previste ed idonee, al fine di evitare che le generalità di XY ed KW, contenute nell´articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al sito "www.cesap.net", entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

d) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Il Garante, nel chiedere al Ce.S.A.P., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Roma, 7 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia