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Provvedimento del 3 novembre 2016 [5971306]

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[doc. web n. 5971306]

Provvedimento del 3 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 455 del 3 novembre 216

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 30 agosto 2016 da XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Saccucci e Roberta Greco, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di alcuni Url che rinviano ad articoli e post pubblicati sul blog "ZZ" i cui contenuti, a lui riferiti, ne danneggiano "la reputazione attraverso l´addebito di fatti inesistenti e valutazioni prive di qualsiasi fondamento";

CONSIDERATO che l´interessato, per molti anni Procuratore della Repubblica in XX, ha rappresentato che il blog in questione sarebbe stato aperto da una persona nei cui confronti egli aveva promosso in passato un´azione penale e che tale iniziativa, mediante la quale vengono divulgate notizie a contenuto ritenuto diffamatorio, fa seguito ad ulteriori azioni di "rappresaglia" rivoltegli, anche in sede giudiziaria, dalla stessa persona nel corso degli anni;

PRESO ATTO che l´interessato ha altresì dichiarato:

- di non svolgere più alcun ruolo nella vita pubblica, essendo stato collocato a riposo nel YY;

- che è trascorso un lungo lasso di tempo dai fatti descritti nei link oggetto del ricorso, i quali risultano, pertanto, "obsoleti e non più rispondenti ad alcun interesse generale";

- che i fatti raccontati risultano travisati ed incompleti, in quanto omettono di riferire che le indagini -avviate a seguito degli esposti presentati da detta persona - sono state tutte oggetto di archiviazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 8 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota del 3 ottobre 2016 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´istanza di rimozione" e di aver pertanto bloccato gli Url oggetto di ricorso dai "risultati di ricerca di Google relativi alla query correlata al nome del ricorrente";

VISTA la nota del 21 ottobre 2016 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito dalla resistente ed ha avanzato richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, comunicando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato la rimozione degli URL individuati dall´interessata;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia