g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 24 novembre 2016 [5981979]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5981979]

Provvedimento del 24 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 497 del 24 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 7 luglio 2016 da XY, dipendente del Comune di ZZ in servizio presso il comando di Polizia Municipale, con il quale il ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto al predetto Comune:

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati attinenti al proprio stato di salute contenuti negli ordini di servizio giornalieri relativi ai turni di lavoro, opponendosi al loro ulteriore trattamento;

- la liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO in particolare che il ricorrente ha rappresentato:

- di essere stato giudicato dal medico competente, in data 12 ottobre 2015, idoneo alla mansione specifica di vigile urbano con alcune limitazioni, ma, ciononostante, veniva impiegato in servizi incompatibili con il proprio stato di salute, circostanza contestata all´Amministrazione con nota del 21 marzo 2016;

- che, per tutta risposta, negli ordini di servizio giornalieri del 22 e 23 marzo 2016 il Comandante della Polizia municipale avrebbe parzialmente trascritto, in calce al documento, le prescrizioni impartite dal medico competente riportando in nota: "Isp XY pausa 10 minuti ogni 60 minuti di attività in stazione eretta";

- che, nell´ordine di servizio del 31 marzo 2016, dopo le contestazioni formulate dal ricorrente circa la lesività di tale condotta, il Comandante avrebbe provveduto a riportare in nota ed in corrispondenza del nominativo del ricorrente, la seguente dicitura: "prescrizioni del medico competente del 12/10/2015";

CONSIDERATO che il ricorrente ha sostenuto che:

- il riferimento alle prescrizioni del medico competente contenuto negli ordini di servizio giornalieri resi disponibili a tutti i dipendenti in forza al Comando - i quali, se presenti in servizio, vi appongono la propria firma- comporta la divulgazione di dati idonei a rivelare il proprio stato di salute;

- tale trattamento sarebbe illecito perché posto in essere in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza previsto dall´artt. 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice, nonché del principio di necessità e indispensabilità previsto dagli artt. 20 e 22 del Codice;

- le stesse "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" (Deliberazione del Garante n. 23 del 14 giugno 2007) prevedono ad esempio che non possa ritenersi lecita l´indicazione da parte delle amministrazioni militari e forze di polizia su ordini di servizio recanti elenchi nominativi dei dipendenti o altri atti affissi nei luoghi di lavoro dei motivi giustificativi delle assenze del personale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 18 ottobre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 27 luglio 2016 con la quale il Comandante della Polizia municipale di ZZ, nel ribadire la liceità del trattamento, svolto in conformità con quanto disposto dall´art. 22 del Codice, ha sostenuto che:

- in adesione delle richieste del ricorrente, fin dal 24 marzo 2016 l´ordine di servizio giornaliero che lo riguarda non reca più l´annotazione contenente le specifiche prescrizioni del medico competente;

- tale annotazione era volta in primo luogo a responsabilizzare il dipendente al rispetto delle prescrizioni mediche in questione "in un´ottica di correttezza e buona fede reciproche" cui deve essere improntata l´esecuzione del rapporto di lavoro nel suo complesso, anche in termini di sicurezza, come previsto segnatamente dagli artt. 18 e 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- scopo di tale annotazione era anche quello di "mettere a conoscenza gli altri lavoratori di Polizia Locale che, nell´eventualità di servizi congiunti o coordinati" con il ricorrente questi è tenuto ad effettuare le necessarie pause durante l´orario di lavoro secondo le modalità indicate dal medico competente e non può garantire una totale disponibilità "specie nelle emergenze e nella pericolosità e continuità di talune attività di Polizia";

- l´ordine di servizio giornaliero contenente l´annotazione oggetto delle contestazioni del ricorrente sarebbe "un atto interno non pubblico;

VISTA la memoria del 12 settembre 2016 con la quale il ricorrente ha contestato le affermazioni della controparte sostenendo:

- "di essere ben consapevole del rispetto della prescrizione medica a tutela della propria salute senza che vi sia la necessità che la stessa sia riportata nell´ordine di servizio giornaliero";

- nell´ipotesi di servizi congiunti o coordinati con i colleghi, sarebbe suo onere rappresentare le proprie condizioni di salute "senza necessità di propaganda sproporzionata";

- nel caso di altri colleghi, il Comandante si sarebbe astenuto dal riportare la prescrizione resa dal medico competente nell´ordine di servizio giornaliero, a riprova della non indispensabilità del trattamento dei dati in questione ribadita invece dalla controparte;

RILEVATO, che, in base a quanto emerso nel corso dell´istruttoria, non sembra ricorrere nel caso di specie - come invece sostenuto dal ricorrente - un´ipotesi di diffusione ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. m), del Codice, atteso che l´ordine di servizio giornaliero risulterebbe essere reso disponibile solo al personale in servizio presso il Comando e pertanto accessibile unicamente ad un novero determinato o determinabile di soggetti;

RILEVATO poi che il trattamento delle informazioni sopra menzionate può essere effettuato da parte del datore di lavoro –mediante il personale espressamente incaricato ai sensi dell´art. 30 del Codice – nella misura in cui le stesse siano necessarie e pertinenti (o indispensabili se di natura sensibile) per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro, ovvero per attuare previsioni contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi (artt. 3, 11 comma 1, lett. a) e d), e 22, commi 3 e 5, del Codice);

CONSIDERATO, dunque, che tali informazioni, specie se di natura sensibile ed idonee a rivelare lo stato di salute, non possono essere messe a conoscenza di soggetti non legittimati, quali – come nel caso di specie – gli altri dipendenti addetti al servizio presso la Polizia municipale che non siano stati incaricati dello specifico trattamento derivante dalla gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che le modalità del trattamento poste in essere dal Comando della Polizia municipale rendono invece indebitamente edotti tutti i dipendenti in forza al Comando di informazioni idonee anche a rivelare lo stato di salute di quest´ultimo, seppure attraverso il semplice riferimento alle prescrizioni del medico competente, in violazione dei richiamati principi di pertinenza e non eccedenza previsti dall´art. 11, comma 1, lett. d) del Codice e di indispensabilità, per i dati sensibili, previsto dall´art. 22, commi 3 e 5, del Codice;

RILEVATO infatti che l´organizzazione dei turni di lavoro e l´individuazione delle specifiche mansioni non presuppongono che tutto il personale in servizio presso il Comando sia messo a conoscenza di informazioni di dettaglio sullo stato di salute riguardante ciascun lavoratore, come avvenuto nel caso di specie (cfr. punti 5 e 8 delle citate Linee Guida, nonché Provvedimento del Garante n. 341 del 3 luglio 2014, doc. web n. 3325317);

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso e per l´effetto di dover ordinare al Comune di ZZ-Comando di Polizia Municipale, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di astenersi, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento, dal riportare all´interno degli ordini di servizio giornalieri ogni informazione idonea a rivelare l´esistenza di una patologia del ricorrente o una sua limitazione nello svolgimento della prestazione lavorativa parimenti idonea a svelare il suo stato di salute;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico del Comune di ZZ-Comando della Polizia Municipale, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso, e per l´effetto, ordina al Comune resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di astenersi, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento, dal riportare all´interno degli ordini di servizio giornalieri ogni informazione idonea a rivelare l´esistenza di una patologia del ricorrente o di una sua limitazione nello svolgimento della prestazione lavorativa parimenti idonea a svelare lo stato di salute;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al resistente che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere al Comune di ZZ-Comando di Polizia Municipale, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro venti giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia