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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Coledan Emanuela - 27 ottobre 2016 [6085311]

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[doc. web n. 6085311]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Coledan Emanuela - 27 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 443 del 27 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione n. 01/S/14 del 3 gennaio 2014 (che qui si intende integralmente richiamato) con cui  il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bussolengo ha contestato alla sig.ra Coledan Emanuela, nata a Pieve di Cadore (BL) il 12.12.1982 e residente in Torri di Benaco (VR), via Pontirola, n. 30,  in qualità di legale rappresentante dell´Associazione dilettantistica "The King" ASD, con sede in Bussolengo (VR), via Molinara, n. 3 la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lg. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13 (e come precisato anche nel provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680), con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un sistema funzionante di videosorveglianza composto da tre telecamere installate all´esterno del circolo privato "The King" (due verso il parcheggio [una delle quali riprendeva via Molinara] e la terza verso l´entrata del circolo), una telecamera all´interno del circolo (nel locale di ingresso/bar) e un monitor situato all´interno dell´ufficio amministrativo, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva datata 11 febbraio 2014 nella quale l´Associazione, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel precisare che "(…) gli iscritti (…) sono da considerarsi atleti associati" ha rilevato che "(…) legittimati ad accedere all´interno del cortile attraverso il cancello (…) sono solamente i soci in possesso di regolare tessera (…)" e, che "Al momento della sottoscrizione della Richiesta di ammissione a socio, l´aspirante atleta sottoscrive la dichiarazione di consenso ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996 (…)". Al riguardo, ne deriverebbe che  "(…) chiunque acceda all´interno della proprietà della The King ASD sia pienamente informato in merito alla presenza delle telecamere, non essendo possibile, contrariamente a quanto sostenuto dai verbalizzanti, l´accesso del pubblico (…)". Inoltre, nel sottolineare che "(…) oggetto di riprese non possano che essere i soci stessi", l´Associazione ha sostenuto che "Quanto contestato dai verbalizzanti risulta privo di fondamento logico, in quanto teso a sanzionare un soggetto (…) per le riprese video ai danni di sé stesso (…) ". Sul punto nell´ammettere che "(…) nulla questio in merito alle riprese relative al parcheggio, alla porta d´entrata e nel locale di ingresso", relativamente alla telecamera che riprendeva via Molinara ha rilevato che "(…) risulta evidente dalla documentazione fotografica prodotta che le riprese, sia per l´angolo visuale che per la potenza dell´obiettivo, non siano idonee a far distinguere i tratti sommatici di eventuali passanti (…) ".  Nel dare atto che " (…) immediatamente dopo il sopralluogo effettuato dal Corpo di Polizia Municipale di Bussolengo (VR)" è stata disposta "l´informativa richiesta dalla normativa (…) sia all´interno dei locali (…) sia all´esterno sulla porta d´ingresso, sia sul cancello di ingresso sul cortile (…)" ha ammesso che "La sanzione irrogata dall´impugnato verbale [di contestazione di violazione amministrativa datato 3 gennaio 2014]" è stata emanata "(…) a seguito di una leggerezza posta in essere dalla sig.ra Coledan Emanuela". L´associazione eccepisce, altresì,  la nullità del verbale di contestazione n. 01/S/14 del 3 gennaio 2014 in quanto, nello stesso, " Non vengono indicati il minimo e il massimo edittale della sanzione (…) e non viene indicato se l´importo (…) sia da qualificarsi come pagamento in misura ridotta" e, inoltre, lo stesso"(…) viene emesso e notificato unicamente alla sig.ra Coledan Emanuela, senza alcuna indicazione della qualità o della carica rivestita dalla stessa" mentre "nessuna sanzione è stata irrogata e nessuna notificazione è stata effettuata al The King ASD". Infine,  l´Associazione ha invocato " (…) l´evidente lesione del diritto di difesa della sig.ra Coledan Emanuela";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato.  Quanto asserito in merito alla qualificazione giuridica dei soggetti legittimati ad accedere ai locali di "The King" ASD (soci tesserati) non esonera il titolare del trattamento dall´obbligo di rendere l´informativa ex art. 13 del Codice qualora venga posto in essere un trattamento di dati personali effettuato con un sistema di videosorveglianza che, come nel caso di specie. Sul punto, giova sottolineare che quanto evidenziato in merito alla sottoscrizione da parte degli aspiranti atleti della "dichiarazione di consenso ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996 (…)" risulta priva di pregio in quanto la liberatoria allegata alle memorie difensive (doc. n. 2) consiste in un "Autorizzazione a titolo gratuito per la pubblicazione di  (…) fotografie e video via web", rilasciata ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile rubricati rispettivamente "Abuso dell´immagine altrui" e "Rappresentanza e amministrazione" ed è evidente che esula dalla materia della protezione dei dati personali disciplinata dal Codice. Diversamente da quanto prospettato circa  l´asserita nullità del verbale di contestazione in virtù della mancata indicazione del minimo e del massimo edittale della sanzione, nonché della qualificazione come pagamento in misura ridotta, si rileva che il verbale di contestazione n. 01/S/14 del 3 gennaio 2014 reca puntualmente tutti i riferimenti normativi, quali gli artt. 161 del Codice (contenente l´indicazione del minimo e del massimo della sanzione edittale) e 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (pagamento in misura ridotta). Per completezza, è bene sottolineare come ormai costante e consolidata giurisprudenza ritenga  che la mancata indicazione nel verbale di contestazione della sanzione edittale e del pagamento in misura ridotta non sia di per sé causa di nullità della contestazione non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore (Cass. 23.01.2007 n. 1412; Cass. 11.05.2001 n. 6555). Parimenti inconferente risulta l´asserita nullità del verbale di contestazione per la mancanza dell´indicazione della carica rivestita dalla sig.ra Coledan Emanuela, atteso che, diversamente da quanto sostenuto nelle memorie difensive, il verbale in parola non solo reca, nell´intestazione, la qualificazione della sig.ra Coledan quale "amministratore persona giuridica" ma individua puntualmente ,  nella descrizione del fatto,  la carica rivestita dalla medesima sig.ra Coledan quale "Presidente del Circolo The King". Giova, inoltre, sottolineare che negli scritti difensivi risulta accertato che la parte, anche sulla base della propria ammissione, abbia la responsabilità in merito ai fatti contestati nel verbale datato 3 gennaio 2014. Infine, si rileva la pretestuosità delle memorie difensive in merito all´asserita " (…) lesione del diritto di difesa della sig.ra Coledan Emanuela" in quanto il diritto di difesa è stato certamente assicurato alla parte e ne sono prova le memorie difensive presentate nel termine di trenta giorni indicato dall´art. 18 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che la sig.ra Coledan Emanuela in qualità di legale rappresentante dell´Associazione dilettantistica "The King" ASD, con sede in Bussolengo (VR), via Molinara, n. 3 ha effettuato un trattamento di dati mediante un impianto di videosorveglianza omettendo  di fornire agli interessati l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemila quattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla sig.ra Coledan Emanuela, nata a Pieve di Cadore (BL) il 12.12.1982 e residente in Torri di Benaco (VR), via Pontirola, n. 13,  in qualità di legale rappresentante dell´Associazione dilettantistica "The King" ASD, con sede in Bussolengo (VR), via Molinara, n. 3, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemila quattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice nei termini rappresentati in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemila quattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia