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Provvedimento del 16 febbraio 2017 [6240322]

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[doc. web n. 6240322]

Provvedimento del 16 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 67 del 16 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 dicembre 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Elisabetta Quadri, nei confronti di Media In S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online "Inchiarinews.it", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano contenuti in un articolo pubblicato dalla resistente nel febbraio 2015;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dal contenuto del citato articolo – che comparirebbe tra i risultati di ricerca forniti dal motore di ricerca gestito da Google digitando il suo nominativo – nel quale risulta riportata la notizia del suo arresto in relazione ad una vicenda giudiziaria alla quale lo stesso sarebbe risultato estraneo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 17 gennaio 2017 con la quale la resistente ha comunicato di aver "provveduto alla rimozione dei dati personali relativi al ricorrente già a seguito della richiesta in data 27.10.2016", allegando lo screenshot del testo dell´articolo nel quale non compare più il nome dell´interessato;

VISTA la nota del 7 febbraio 2017 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha rilevato che la resistente:

"ha violato il disposto di cui all´art. 146, comma 2, Codice Privacy atteso che non ha dato riscontro [al medesimo] della richiesta avanzata in data 27.10.2016";

pur avendo eliminato il suo nominativo all´interno dell´articolo, "lo stesso non ha fatto con riguardo alla nota in intestazione che conduce ed introduce all´articolo stesso", nonché con riferimento ai "contenuti in calce all´articolo", risultando in tal modo ancora reperibile attraverso i motori di ricerca esterni, come desumibile dagli screenshot allegati;

VISTA la nota dell´8 febbraio 2017 con la quale Media In S.r.l. ha comunicato di aver provveduto a rimuovere l´intero contenuto presente nella pagina indicata dal ricorrente – che veniva rilanciata automaticamente da altro sito della medesima resistente – dichiarando altresì, con riguardo ai risultati reperibili attraverso il motore di ricerca gestito da Google, di aver chiesto a quest´ultima "la rimozione degli indici e della cache";

VISTA la nota del 9 febbraio 2017 con la quale il ricorrente, preso atto di quanto comunicato dalla controparte, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che la resistente ha, nel corso del procedimento, riscontrato positivamente le richieste dell´interessato;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Media In S.r.l. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia