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Provvedimento del 2 marzo 2017 [6430685]

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[doc. web n. 6430685]

Provvedimento del 2 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 120 del 2 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 novembre 2016 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Marcella Telesca, nei confronti di Ferservizi S.p.A. con il quale la ricorrente, dipendente della società resistente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") con interpello datato 26 luglio 2016, ha chiesto:

di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti all´interno del proprio fascicolo personale detenuto dal datore di lavoro, nonché nei "verbali ed atti (ivi incluse dichiarazioni testimoniali) delle commissioni disciplinari istituite per decidere sui ricorsi avverso sanzioni disciplinari in danno della" stessa;

di conoscere le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento dei suoi dati personali, gli estremi identificativi di titolare e responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali detti dati siano stati eventualmente comunicati;

di disporre la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rilevato:

di aver potuto visionare, a seguito di interpello preventivo, il proprio fascicolo personale ritenendo tuttavia incompleto il riscontro ottenuto, con particolare riguardo all´esistenza di un secondo fascicolo, conservato presso altra sede della stessa società, che non sarebbe stato esibito nel corso delle operazioni di accesso;

che la resistente ha opposto diniego con riguardo alla richiesta di conoscere i dati riguardanti i procedimenti disciplinari attivati a suo carico;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 20 gennaio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice,  la proroga del termine per la decisione sul ricorso; 

VISTE le note del 9 e del 18 gennaio 2017 con le quali Ferservizi S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Nicola Corbo, ha rappresentato:

che ogni elemento posto a base dei vari procedimenti disciplinari avviati nel tempo nei confronti dell´interessata è stato evidenziato nei corrispondenti atti ad essa notificati;

di aver consentito in più occasioni alla medesima di accedere alla documentazione contenuta nel relativo fascicolo personale – da ultimo in data 16 settembre 2016 attraverso l´esibizione di quello conservato "presso la sede di Bari (…) il cui contenuto coincide con quello esistente presso la sede di Roma del quale è mera riproduzione" – non sussistendo "altri elementi, componenti del [predetto] fascicolo (…) che non siano stati offerti in visione alla interessata";

che quest´ultima avrebbe inoltre libero accesso ai dati che, pur non inseriti all´interno del fascicolo, sono comunque resi disponibili in formato elettronico attraverso il portale aziendale;

di aver altresì fornito riscontro, a seguito di precedenti analoghe richieste di accesso, anche alle istanze riguardanti notizie specifiche afferenti il trattamento effettuato e che, pertanto, la reiterazione delle medesime contenuta nell´atto di ricorso, in assenza di circostanze atte a modificare quanto già all´epoca comunicato, avrebbe un´evidente finalità strumentale;

che la richiesta avente ad oggetto "l´intervento sui dati" – ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge – è del tutto indeterminata, tenuto conto del fatto che il richiamo generico alla documentazione in ordine alla quale è diretta "non consente affatto di comprendere quali sarebbero i dati trattati contra legem";

che non esiste alcun documento riconducibile a presunte commissioni disciplinari che, come già comunicato anteriormente alla proposizione del ricorso, non sono mai state costituite per decidere "´sui ricorsi avverso le sanzioni´ irrogate alla interessata", precisando che, anche qualora la relativa documentazione fosse esistita, sarebbe stata comunque esclusa dall´accesso ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, potendo la relativa ostensione pregiudicare il proprio diritto di difesa nelle cause attualmente pendenti tra le parti ed aventi ad oggetto le predette sanzioni;

VISTA la nota del 30 gennaio 2017 con la quale la ricorrente ha eccepito:

la parzialità del riscontro ottenuto con specifico riguardo alla richiesta di accesso ai dati che la riguardano contenuti all´interno del relativo fascicolo personale in quanto non sarebbero stati esibiti dati e informazioni afferenti i procedimenti disciplinari ai quali è stata sottoposta;

l´inconferenza del "distinguo terminologico" adottato dalla resistente nella propria memoria difensiva – nella quale si riferisce esclusivamente dell´inesistenza di verbali ed atti riconducibili a presunte commissioni disciplinari – al fine di negare accesso ai documenti costituiti ed utilizzati nell´ambito dei rispettivi procedimenti, contestando altresì la sussistenza in capo alla medesima di esigenze difensive tali da legittimare il differimento del diritto di accesso invocato;  

che l´istanza attinente l´intervento sui dati, della quale la controparte ha contestato la genericità, "riguarda tutte le informazioni personali che l´istante ritiene debbano formare oggetto di cancellazione/correzione anche onde non consentirne una illegittima diffusione";

CONSIDERATO, con specifico riguardo alla richiesta di accesso al proprio fascicolo personale, che il relativo riscontro – in parte già fornito anteriormente alla proposizione del ricorso, come risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti e allegato dalla ricorrente – è stato integrato dalla resistente nell´ambito del presente procedimento dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto ad esibire all´interessata tutti i documenti in esso conservati, senza alcuna esclusione, peraltro presenti con identico contenuto anche all´interno di un secondo fascicolo detenuto presso una diversa sede della società;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla predetta istanza;

RILEVATO, con riferimento alla richiesta volta ad ottenere informazioni in merito alle caratteristiche del trattamento posto in essere dal titolare, che non risulta essere stato fornito un riscontro specifico, essendosi la resistente limitata a richiamare generici elementi che sarebbero stati forniti all´interessata in occasione di precedenti accessi

RILEVATO inoltre, che l´art. 9, comma 5, consente la riproposizione della richiesta di cui all´art. 7 del Codice, decorsi 90 giorni dalla presentazione della medesima, salvo intervenute variazioni dei dati oggetto dell´istanza di accesso;

RITENUTO, pertanto, in relazione a tale profilo, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Ferservizi S.p.A., ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare all´interessata, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi  del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;

CONSIDERATO, infine, che:

relativamente all´istanza diretta ad ottenere la comunicazione di ulteriori dati riferibili all´interessata, l´atto introduttivo del procedimento, conformemente alle istanze avanzate con l´interpello preventivo, contiene, oltre alla richiesta di accesso al fascicolo personale, la sola esplicita richiesta avente ad oggetto la comunicazione di dati personali dell´interessata contenuti in verbali ed atti riconducibili a commissioni disciplinari eventualmente istituite dal datore di lavoro;

la resistente ha provveduto a fornire idoneo riscontro in ordine a tale profilo già prima della presentazione del ricorso, dichiarando di non aver mai istituito commissioni aventi tale scopo – la cui costituzione non sarebbe peraltro contemplata né dal contratto collettivo, né dalla normativa di riferimento – e precisando altresì che avverso i procedimenti disciplinari ai quali è stata sottoposta l´interessata pende attualmente un giudizio innanzi all´autorità giudiziaria competente;

con riguardo alla diversa richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge, la stessa, , risulta carente della necessaria indicazione, richiesta dal Codice, degli specifici elementi posti a fondamento della domanda tenuto conto del fatto che, oltre ad individuarne l´oggetto in termini generici, non contiene alcuna indicazione in ordine alle ragioni per le quali il relativo trattamento si reputa illecito;

RITENUTO, in relazione a tali profili, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b) e c), del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Ferservizi S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Ferservizi S.p.A., ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di comunicazione dei dati personali che riguardano l´interessata contenuti nel fascicolo personale della medesima;

c) dichiara inammissibili le restanti richieste;  

d) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Ferservizi S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia