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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Roma TPL s.c.a.r.l. - 16 marzo 2017 [6461549]

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[doc. web n. 6461549]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Roma TPL s.c.a.r.l. - 16 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 141 del 16 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, con verbale n. 1/2014 del 9 gennaio 2014 (notificato il 10 gennaio 2014), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato a Roma TPL s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Antonio Fontanesi, n. 24, P.I.: n. 10518501001, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e 163 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO, più precisamente, che con il verbale di contestazione si rappresenta quanto segue:

- a seguito di accertamento ispettivo svolto dalla Guardia di finanza presso la sede della società il  3 dicembre 2013 e della nota datata 19 dicembre 2013, inviata dalla società a scioglimento delle riserve formulate in sede di accertamento ispettivo, è stato rilevato che Roma TPL s.c.a.r.l. "effettua, a partire dal mese di luglio 2011, un trattamento di dati personali a mezzo di sistemi AVM (Automatic Vehicle Location) installato sugli autobus delle linee urbane del Comune di Roma date in gestione alla Roma TPL (…)";

- "il sistema ha lo scopo di visualizzare la posizione di ciascun autobus attivo in linea, per assicurare che il servizio venga svolto nel migliore rispetto possibile delle tabelle di marcia pianificate";

- "il sistema, per sua natura, non permette il controllo a distanza dei lavoratori ma il titolare, indirettamente, raffrontando il turno della vettura e le tabelle dei turni-uomo elaborate dall´ufficio movimento potrebbe risalire al nominativo del conducente";

- "(…) il titolare, a fronte del trattamento di dati personali effettuati attraverso un sistema di geolocalizzazione, non ha preventivamente notificato al Garante lo specifico trattamento di dati personali avendo provveduto a tale incombenza solo in data 26 marzo 2012 e quindi circa 8 mesi dall´inizio del trattamento";

RILEVATO che con il citato atto del 9 gennaio 2014 è stata contestata alla società Roma TPL s.c.a.r.l. la violazione di cui all´art. 163 del Codice, per aver omesso di presentare la notificazione al Garante nelle forme previste dall´art. 38 del Codice, per i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone o cose, indicati nell´art. 37, comma 1, lett. a), del Codice;

ESAMINATO il rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dalla Guardia di finanza ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 4 ottobre 2011 recante "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell´ambito del rapporto di lavoro" (doc. web n. 1850581), in cui è precisato che "i dati relativi all´ubicazione dei veicoli, in quanto (direttamente o indirettamente) associati ai lavoratori, costituiscono però anche informazioni personali riferibili a questi ultimi (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice) con la conseguenza che al trattamento di tali informazioni trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice. Ciò, anche nel caso in cui i dati di localizzazione del veicolo non siano associati immediatamente dal sistema informativo al nominativo dei lavoratori interessati, atteso che il datore di lavoro, titolare del trattamento, è di regola in condizione di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun veicolo". Pertanto, il trattamento dei dati in questione è assoggettato all´obbligo di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. a), del Codice (punto 5.3 del provvedimento);

CONSIDERATO, pertanto che, per la tipologia dei trattamenti svolti, risultava necessario presentare la notificazione al Garante e che, in base a quanto previsto dall´art. 163 del Codice, Roma TPL s.c.a.r.l. avrebbe quindi dovuto procedere "tempestivamente" alla notificazione del trattamento, e cioè, come indicato nell´art. 38, "prima dell´inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare";

RILEVATO, quindi, che Roma TPL s.c.a.r.l., sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice, la violazione di cui all´art. 37, comma 1, lett. a),  e 38 del Codice, del Codice, per aver effettuato trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica senza aver presentato preventivamente la notificazione al Garante;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 con la sanzione pecuniaria da ventimila a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve valutarsi positivamente la circostanza che la società già nel 2012 aveva proceduto autonomamente a presentare al Garante, ai sensi dell´art. 37 del Codice, la notificazione dei trattamenti in argomento;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, sono stati presi in considerazione gli elementi indicati nel bilancio d´esercizio per l´anno 2014;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

A Roma TPL s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Antonio Fontanesi, n. 24, P.I. n. 10518501001, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia