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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Grand Hotel Des Bains s.r.l. - 30 marzo 2017 [6526439]

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[doc. web n. 6526439]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Grand Hotel Des Bains s.r.l. - 30 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 171 del 30 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in attuazione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), n. 18683/91026 datata 16 giugno 2014, e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, presso il Grand Hotel Des Bains, sede legale della società Grand Hotel Des Bains s.r.l., P.Iva: 03191120405, sita in Riccione (RN), via Gramsci, n. 56,  gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 20 agosto 2014, dai quali è risultato che Grand Hotel Des Bains s.r.l. effettua, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un sistema di videosorveglianza composto da 12 telecamere di cui 4 esterne, un monitor e un apparato di registrazione, conservando le immagini per un periodo di 11 giorni (dal 9 al 20 agosto 2014) superiore a quello (una settimana) previsto al punto 3.4  del Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680 – di seguito denominato "Provvedimento generale");

VISTO il verbale n. 72/14 del 26 settembre 2014 (notificato in data 21 ottobre 2014), che qui si intente integralmente richiamato, con cui è stata contestata alla predetta società, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, la violazione di quanto disposto, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), al punto 3.4 del Provvedimento generale, per aver conservato le immagini riprese con il predetto sistema di videosorveglianza per un tempo superiore a quello stabilito dal Garante, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,;

VISTO il rapporto del Nucleo speciale privacy  predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

LETTI gli scritti difensivi del 20 novembre 2014 e il verbale di audizione del 2 febbraio 2015, che qui si intendono integralmente richiamati, nei quali si legge:

- "la società Grand Hotel Des Bains ha installato il sistema di videosorveglianza, oggetto di ispezione, precedentemente all´adozione del provvedimento dell´08 aprile 2010 e non ha mai ricevuto segnalazioni o lamentale da parte dei propri clienti";

- "la ditta che a suo tempo ha installato il sistema di videosorveglianza non ha programmato il sistema, né ha fornito alcuna indicazione di carattere tecnico per la determinazione dei tempi di conservazione";

- "[la società] ha provveduto immediatamente a commissionare un sopralluogo ed una verifica delle caratteristiche del sistema di videoregistrazione, provvedendo ad acquistare una nuova unità di videoregistrazione";

- "l´apparecchio destinato alla registrazione era obsoleto e, come anche rilevato dal tecnico che ha effettuato la disinstallazione, privo di qualunque tipo di istruzioni e di menu all´interno dai quali potesse essere possibile procedere alla cancellazione delle immagini. Cancellazione che si ribadisce, il sistema non consentiva di effettuare in modalità automatica";

- "il provvedimento generale in materia di videosorveglianza non fissa un termine perentorio per la cancellazione di immagini registrate su apparecchiature obsolete e che, comunque, non consentono la cancellazione automatica";

- negli scritti difensivi la parte ha anche richiesto, in caso di riconoscimento della responsabilità della società in ordine alla violazione contestata, l´applicazione della diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. La circostanza che il sistema di videosorveglianza fosse stato installato precedentemente all´adozione del Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010, non esimeva il titolare dall´adeguare il trattamento alla normativa vigente all´epoca in cui il trattamento veniva effettuato. Infatti, le prescrizioni contenute nel citato provvedimento sono, naturalmente, rivolte a "tutti o titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza" a prescindere dalla data di installazione dei relativi impianti. Al riguardo, giova evidenziare che  il Garante, già con il Provvedimento sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 [doc. web n. 1003482], prevedeva i medesimi tempi di conservazione delle immagini. Quanto dedotto sulla condotta della ditta che ha installato il sistema di videosorveglianza risulta privo di pregio atteso che le responsabilità connesse agli adempimenti in materia di tempi di conservazione delle immagini devono, nel caso di specie, essere imputate alla società Grand Hotel Des Bains s.r.l., in qualità di titolare del trattamento. Al riguardo, si evidenzia che, nella disciplina del Codice, il centro primario di imputazione rispetto all´osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali è il titolare del trattamento (nel caso di specie la società) che assume ogni decisione in merito alle finalità e alle modalità del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f) del Codice). Per ciò che attiene, infine, alla mancanza, nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, di un termine perentorio per la cancellazione delle  immagini registrate su apparecchiature obsolete si evidenzia che al riguardo il citato provvedimento prescrive che: "per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto  (v. punto 3.4) [cfr. punto 3.3.1., lett. c)]; Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini,  in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), anche l´eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita [cfr. punto 3.4., primo periodo];  Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l´integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l´esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare. Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l´applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice" [cfr. punto 3.4., quinto e sesto periodo].

Considerato che, nel caso di specie, le immagini registrate erano state conservate per un periodo di quattro giorni superiore a quello prescritto dal Garante e che tale periodo risulta incompatibile con i termini fissati dal citato provvedimento per la cancellazione delle immagini in presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, deve confermarsi la responsabilità di Grand Hotel Des Bains s.r.l. in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che Grand Hotel Des Bains s.r.l., sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice, per aver conservato immagini registrate dal proprio sistema di videosorveglianza per un tempo superiore a quello stabilito, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, dal punto 3.4, del Provvedimento generale;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter del Codice, che punisce la violazione dell´art. 154, comma 1, lett. c) del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare la diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice, in ragione della minore gravità della violazione commessa avuto riguardo della particolare tenuità della condotta;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni non risultano connotate da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato in termini favorevoli il fatto che la società abbia immediatamente adeguato il trattamento a quanto previsto dal Provvedimento generale in tema di conservazione delle immagini registrate;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, è stato preso in considerazione il bilancio della società per l´anno 2015;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 12.000 (dodicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Grand Hotel Des Bains s.r.l., P.Iva: 03191120405, con sede in Riccione (RN), via Gramsci, n. 56, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 12.000 (dodicimila) per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 12.000 (dodicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE    
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia