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Provvedimento del 13 aprile 2017 [6548179]

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[doc. web n. 6548179]

Provvedimento del 13 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 193 del 13 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 gennaio 2017 nei confronti di Finitalia S.p.A. ed Experian Italia S.p.A. (già Experian – Cerved Information Services S.p.A.) da XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Cassone ed Elisabetta Nardone, con il quale il ricorrente, lamentando l´inidoneità del riscontro ottenuto a seguito delle istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione di una segnalazione negativa iscritta a suo carico all´interno del sistema di informazione creditizia gestito da Experian Italia S.p.A., nonché "il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa dell´illegittima segnalazione";

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, contestato la liceità della predetta segnalazione, effettuata da Finitalia S.p.A. in relazione ad un rapporto di finanziamento sottoscritto dal medesimo, lamentando la mancata ricezione del cd. preavviso di segnalazione previsto dall´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (Allegato A.5 del Codice, doc. web n. 1556693);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 13 marzo 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 15 febbraio 2017 con la quale Finitalia S.p.A. ha:

affermato la legittimità del trattamento effettuato tenuto conto del fatto che l´interessato, al momento della sottoscrizione del contratto, avrebbe ricevuto idonea informativa in ordine alle finalità del trattamento, nonché ai soggetti ai quali i dati potevano essere comunicati, tra i quali erano espressamente indicate anche le "centrali rischi";

dichiarato di aver comunque provveduto ad inviare al ricorrente, nei mesi di marzo e maggio 2012, dei solleciti di pagamento contenenti anche il preavviso di segnalazione, trasmettendo, a conferma di quanto sostenuto, copia di un modello standard usualmente inviato ai clienti in ritardo con il rimborso delle rate;

rilevato che l´avvenuta ricezione del predetto preavviso sarebbe comprovata dal pagamento della somma ivi indicata – corrispondente a due rate rimaste insolute – effettuato dal ricorrente utilizzando i dati del conto corrente postale intestato alla società, informazioni riportate nel citato sollecito di pagamento "e solamente in tale atto";

VISTA la nota del 21 febbraio 2017 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha contestato quanto dichiarato dalla resistente tenuto conto del fatto  che quest´ultima, a fronte delle eccezioni sollevate dallo stesso, non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all´avvenuta ricezione del preavviso di segnalazione – che, in quanto atto recettizio, dovrebbe essere recapitato mediante raccomandata – limitandosi a formulare "mere congetture prive del dovuto riscontro";

VISTA la nota del 21 marzo 2017 con la quale Finitalia S.p.A., nel richiamare quanto già dedotto nella precedente memoria, ha ribadito la liceità della propria condotta, ribadendo di aver a suo tempo provveduto ad inviare al ricorrente il preavviso di segnalazione per l´inoltro del quale il codice deontologico non impone l´utilizzo della raccomandata;

VISTE le note del 23 marzo e del 5 aprile 2017 con le quali Experian Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, pur rilevando la correttezza della condotta tenuta, ha comunicato di aver comunque disposto, nelle more dell´espletamento degli opportuni accertamenti in ordine alle contestazioni sollevate dal ricorrente, la sospensione della visibilità delle informazioni riferite al rapporto intercorso con Finitalia S.p.A.;

RILEVATO che l´art. 4, comma 7, del citato codice deontologico prevede l´obbligo per l´ente partecipante di inoltrare all´interessato, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, un preavviso di segnalazione, pur non prevedendo particolari modalità per il relativo adempimento;

RILEVATO che, nel caso di specie, l´ente segnalante:

ha ritenuto di poter comprovare l´invio e la ricezione del preavviso di segnalazione allegando la circostanza dell´avvenuto pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari a quello indicato nelle note che ha affermato di aver inviato al medesimo e secondo le modalità ivi previste;

non ha tuttavia fornito alcun elemento idoneo a corroborare tale tesi, producendo peraltro, in luogo dei solleciti di pagamento asseritamente spediti all´interessato, la copia di un modello (opportunamente oscurato) utilizzato per una comunicazione diretta ad altro cliente in ritardo nel pagamento delle somme dovute;

RILEVATO che, in mancanza di una prova idonea  a dimostrare l´avvenuto invio del citato preavviso, la comunicazione ad Experian Italia S.p.A. delle informazioni creditizie di tipo negativo relative al ricorrente deve essere considerata illecita;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di ordinare a Finitalia S.p.A. e ad Experian Italia S.p.A. di disporre, entro dieci giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo relative al finanziamento indicato nell´atto introduttivo del procedimento;

RITENUTO, infine, che la richiesta di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile non avendo il Garante competenza in merito, richiesta che, se del caso, potrà essere avanzata dinanzi all´autorità giudiziaria;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Finitalia S.p.A. e ad Experian Italia S.p.A. di disporre, entro dieci giorni dall´avvenuta ricezione del presente provvedimento, la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo relative al finanziamento indicato nell´atto introduttivo del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Finitalia S.p.A. e ad Experian Italia S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro venti giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia