g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 aprile 2017 [6634303]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6634303]

Provvedimento del 27 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 208 del 27 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 10 marzo 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Amoroso, nei confronti di Unicredit S.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano riferiti ai "numeri debitori e [alle] somme trattenute al netto delle imposte e tasse afferenti il rapporto di conto corrente" a sé intestato per ogni trimestre degli ultimi dieci anni;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 30 marzo 2017 con la quale l´istituto di credito resistente ha comunicato i dati richiesti attraverso la trasmissione di copia della relativa documentazione bancaria;

VISTA la nota del 3 aprile 2017 con la quale il ricorrente ha eccepito l´inidoneità del riscontro ottenuto, rilevando la mancata produzione del contratto di apertura di credito "sotteso ai trimestri esibiti", nonché del contratto originario di conto corrente bancario, documenti richiesti ai sensi dell´art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (cd. Testo Unico Bancario, di seguito TUB) con lettera del 25 ottobre 2016 ed alla quale Unicredit S.p.A. non avrebbe mai fornito riscontro;

VISTA la nota del 18 aprile 2017 con la quale la resistente ha inviato gratuitamente copia di uno dei contratti richiesti, pur precisando che la relativa trasmissione è da ritenersi effettuata in attuazione di quanto disposto dall´art. 119, comma 4, del TUB;

VISTA la nota del 19 aprile 2017 con la quale il ricorrente, nel rilevare che detto contratto non corrisponderebbe alla documentazione richiesta, ha ribadito l´istanza diretta ad ottenere copia dei contratti sopra indicati;

VISTA la nota del 20 aprile 2017 con la quale Unicredit S.p.A. ha precisato che "i contratti stipulati all´epoca (1993) (…) intestati alle persone fisiche, prevedevano la sottoscrizione della scheda firme", trasmessa in copia al ricorrente con la precedente nota inviata nel corso del procedimento, "con contestuale consegna delle norme (…), esposte al pubblico nei locali della banca, contenenti anche le condizioni praticate sulle eventuali esposizioni derivanti dall´utilizzo dello scoperto "conti famiglia"" che, in virtù del decorso del termine decennale di conservazione, non risultano comunque più nella disponibilità della stessa;

RITENUTO opportuno, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata più volte dall´Autorità (vedi l´art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali, cui il ricorrente ha diritto di accedere, contenuti nei medesimi documenti;

CONSIDERATO, in virtù di tale distinzione, che le istanze presentate dal ricorrente attraverso l´interpello preventivo e riproposte successivamente nell´atto di ricorso risultano, ai fini dell´applicazione delle disposizioni del Codice, correttamente formulate, mentre ne risultano escluse quelle volte ad ottenere, ai sensi dell´art. 119 del TUB, copia dei contratti di conto corrente bancario e di apertura di credito, avanzate peraltro per la prima volta nel corso del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alla richiesta diretta ad ottenere la comunicazione dei dati indicati nell´atto introduttivo avendo la resistente fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente trasmettendo, con la citata nota del 30 marzo 2017 e nell´esercizio della facoltà ad essa riconosciuta dall´art. 10, comma 4, del Codice, copia dei documenti contenenti i predetti dati;

RITENUTO di dover invece dichiarare, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, inammissibile la richiesta avanzata nel corso del procedimento e diretta ad ottenere copia del contratto di conto corrente bancario, nonché del contratto di apertura di credito, trattandosi di un diritto non esercitabile ai sensi dell´art. 7 del Codice, pur dovendosi dare atto del fatto che la resistente ha comunque provveduto a trasmettere, a titolo gratuito, i documenti che ha dichiarato di avere nella propria disponibilità;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della richiesta di esonero dal pagamento dei diritti di segreteria avanzata dal ricorrente, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di comunicazione dei dati indicati nell´atto di ricorso;

b) dichiara inammissibile la richiesta di copia dei contratti bancari riferiti al ricorrente;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia