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Provvedimento del 28 giugno 2017 [6693272]

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[doc. web n. 6693272]

Provvedimento del 28 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 296 del 28 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 maggio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Bauro, nei confronti de Il Giornale on line s.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate in data 30 marzo 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), e rimaste prive di riscontro, ha chiesto:

- l´immediata rimozione dal sito web www.ilgiornale.it, edito dalla citata società, di un articolo del 2014 che lo ha riguardato e, in ogni caso, l´adozione di tutte le misure tecnologicamente necessarie per renderlo inaccessibile mediante i comuni motori di ricerca;

- in subordine, l´immediato aggiornamento delle notizie riportate in detto articolo;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che il ricorrente ha chiarito che:

- l´articolo in questione fa riferimento alla vicenda relativa alla locazione ad un noto politico di un immobile del quale egli sarebbe stato erroneamente indicato quale proprietario quando invece questo sarebbe appartenuto ad  una società della quale egli è stato, per un certo periodo, amministratore;

- due vicende giudiziarie che lo hanno riguardato, citate nell´articolo, si sono concluse in senso a lui favorevole;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 30 maggio 2017 con la quale la società resistente ha rappresentato (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere posto in essere, "in data successiva al deposito del ricorso, tutte le azioni necessarie finalizzate alla deindicizzazione e rimozione dalla rete dell´articolo"  richiamato nell´atto introduttivo.

VISTA la nota del 31 maggio 2017 con la quale il ricorrente, preso atto dell´avvenuta adesione alle proprie richieste da parte della società resistente, ha chiesto la definizione del procedimento "con pronunzia di cessazione della materia del contendere e/o con altra formula ritenuta adeguata";

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alla richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico de Il Giornale on line s.r.l., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia