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Provvedimento del 15 giugno 2017 [6697772]

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[doc. web n. 6697772]

Provvedimento del 15 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 280 del 15 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 13 marzo 2017 nei confronti Gianluigi Guarino, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line "Casertace.net" con il quale XX, rappresentato e difeso dall´avv. Pierina Di Stefano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la deindicizzazione e l´aggiornamento del contenuto di un articolo indicato nell´atto introduttivo pubblicato il 17 marzo 2014 in virtù della successiva, favorevole evoluzione giudiziaria di una vicenda che lo ha riguardato;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha lamentato il grave pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla perdurante disponibilità in rete dell´articolo citato che comparirebbe fra i primi risultati di ricerca associati al proprio nominativo, evidenziando la mancanza di un interesse attuale alla conoscibilità delle notizie indicizzate, tenuto conto che la vicenda si è definitivamente e positivamente conclusa nei propri confronti tre anni orsono;

CONSIDERATO altresì che il ricorrente ha eccepito come la rappresentazione dei fatti riportati nell´articolo non sia aggiornata al positivo sviluppo degli stessi, risultando pertanto inesatta e sostanzialmente non vera, tenuto conto che l´articolo non dà conto dell´archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti disposta dal G.I.P. su richiesta dello stesso P.M. inquirente a distanza di soli due mesi dalla pubblicazione originaria dell´articolo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 3 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale dell´audizione del 19 aprile 2017, c) la nota del 10 maggio 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

RILEVATO che copia del ricorso, dell´invito a fornire riscontro alle richieste nello stesso proposte, del verbale dell´audizione e della proroga del termine della decisione sono stati inviati al resistente per mezzo di raccomandate a.r. ricevute in data 7 aprile 2017 e 16 maggio 2017 (quest´ultima inviata ai sensi dell´art. 157 del Codice);

PRESO ATTO che nel corso del procedimento il resistente non ha fornito alcun riscontro all´Autorità entro il termine indicato, né successivamente ad esso e che, pertanto, l´Ufficio si riserva di avviare nei suoi confronti un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell´art. 164 del Codice;

CONSIDERATO che il ricorrente, nel marzo 2015, si era già rivolto al Garante per ottenere la deindicizzazione del medesimo articolo e che, in tale occasione, anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso, l´Autorità aveva rigettato il ricorso pur evidenziando il diritto dell´interessato a richiedere all´editore l´aggiornamento delle informazioni che lo riguardavano;

PRESO ATTO che il ricorrente, nell´esercitare a distanza di tempo tale diritto, ha altresì ribadito la richiesta di deindicizzazione dell´articolo in questione;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO - quale indispensabile corollario della riconosciuta liceità del trattamento consistente nella conservazione dell´articolo di cronaca, a suo tempo pubblicato, nell´archivio del sito internet del quotidiano on-line "casertace.net"– che vada comunque garantito all´interessato il diritto di ottenere l´aggiornamento dei dati personali che lo riguardano in esso contenuti, qualora eventi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica incidendo in modo significativo sul profilo e sull´immagine del medesimo emergente da tale rappresentazione;

RITENUTO di dover tenere conto, sotto tale profilo, dei principi più volte espressi dall´Autorità sulla base di quanto deciso in merito dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012 della III sez. Cass. Civ.) che ha riconosciuto la necessità di garantire, a salvaguardia dell´attuale identità sociale del soggetto coinvolto, la "contestualizzazione e l´aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della [stessa] ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l´evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo";

RITENUTO pertanto che, considerati gli sviluppi della vicenda rappresentati in premessa e documentati in atti, la richiesta di aggiornamento avanzata dal ricorrente debba essere accolta e che pertanto il resistente debba provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, a predisporre idonee misure nell´ambito dell´archivio del sito internet del quotidiano on-line volte a fornire l´immediata visibilità degli sviluppi delle notizie in esso riportate (ad esempio mediante inserimento di una nota accanto o sotto al titolo) e in modo tale che gli sviluppi medesimi emergano sia nel titolo che nell´anteprima dell´articolo stesso (abstract);

CONSIDERATO che devono essere separatamente esaminati i motivi legittimi di opposizione argomentati dal ricorrente il quale, senza contestare la legittimità del trattamento originariamente effettuato e la stessa conservazione dell´articolo nell´archivio del sito internet del quotidiano on-line, purché adeguatamente aggiornato, ha rappresentato il grave pregiudizio che comporta la costante associazione delle notizie in questione al proprio nominativo per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito in questione;

RITENUTI tali motivi di opposizione meritevoli di tutela in virtù della specificità della vicenda narrata, tenuto conto che:

nell´articolo in questione viene dato atto dell´avvio di indagini preliminari volte ad accertare l´eventuale responsabilità penale dell´interessato, procedimento poi archiviato, su richiesta dello stesso P.M., a distanza di soli due mesi dalla pubblicazione originaria dell´articolo;

la perdurante diffusione delle notizie attuata attraverso l´indicizzazione dell´articolo, pur se adeguatamente aggiornato, tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano on-line non appare pertanto giustificabile sulla base di un supposto attuale interesse pubblico alla conoscibilità della notizia;

l´ulteriore lasso di tempo intercorso consente di valutare positivamente il ricorso anche in considerazione del grave pregiudizio del diritto alla riservatezza ed alla reputazione, e che nell´articolo in questione viene menzionato unicamente il ricorrente medesimo;

il giusto bilanciamento tra i contrapposti interessi risulta dunque realizzabile attraverso la fruibilità dell´articolo in questione all´interno dell´archivio del sito del quotidiano on-line ove lo stesso rimane facilmente consultabile per finalità storico/archivistiche ed anche di ricerca giornalistica;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso anche sotto tali profili e di dover per l´effetto ordinare al resistente di adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi integralmente a carico di Gianluigi Guarino in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso e non ravvisandosi estremi, a causa del comportamento tenuto dal resistente, per la parziale loro compensazione;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e per l´effetto ordina a Gianluigi Guarino, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line "Casertace.net", entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, di aggiornare l´articolo oggetto di ricorso secondo le indicazioni fornite in premessa, nonché di adottare ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione di tale articolo da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano on-line;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00 da addebitarsi integralmente al resistente che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Il Garante, nel chiedere a Gianluigi Guarino, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line "Casertace.net", ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia