g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 luglio 2017 [6930841]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6930841]

Provvedimento del 26 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 352 del 26 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 28 aprile 2017 da XX nei confronti di Enel Green Power S.p.A. con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), a seguito di una telefonata promozionale ricevuta, ha chiesto alla resistente:

- di avere conferma dell´esistenza o meno dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- di conoscere l´origine di detti dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2 del Codice;

- di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- di conoscere cosa risulti al titolare riguardo alla sua disponibilità a essere contattato per scopi promozionali;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare di:

- avere ricevuto, in data 24 marzo 2017, sulla propria utenza di telefonia mobile una chiamata promozionale da parte di una operatrice "che faceva promozione commerciale per conto di Enel Green Power S.p.A." ma "che non ha saputo spiegare chi fosse il titolare del trattamento dei dati che stava utilizzando e non ha voluto rivelare gli estremi del call center da cui stava chiamando";

- non aver mai fornito il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di marketing a tale società, né di avere mai ricevuto dalla stessa l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

- avere inviato, in data 24 marzo e 10 aprile 2017, due istanze ai sensi dell´art. 7 del Codice alla citata azienda non ricevendo alcun riscontro al riguardo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 giugno 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la memoria del 26 giugno 2017 con la quale la resistente nello smentire di avere fornito i tabulati contenenti i dati utilizzati dall´operatrice per contattare il ricorrente, ha precisato:

- di non operare nel mercato della vendita al dettaglio, né di energia elettrica, né di altri prodotti di settore e di non svolgere, pertanto, attività di promozione commerciale per la ricerca di utenti finali, né direttamente né indirettamente "e dunque nessuno è autorizzato a spendere il nome di Enel Green Power ovvero all´utilizzo del suo marchio";

- di non disporre di call center, né di archivi contenenti tabulati telefonici e dati personali "attraverso i quali procacciare la clientela";

- che da indagine svolte è emerso che il numero telefonico che ha contattato il ricorrente risulta essere un numero spam che promuove la vendita di pannelli fotovoltaici ed altri impianti di riqualificazione energetica, "da tale attività di promozione commerciale Enel Green Power prende ovviamente le distanze riservandosi ogni azione a tutela dei propri diritti lesi";

VISTA la memoria di replica del 30 giugno 2017 con la quale il ricorrente, inviando anche le registrazioni delle telefonate quale elemento di prova delle sue dichiarazioni:

- ha preso atto di quanto affermato dalla resistente circa la sua estraneità rispetto alla lamentata telefonata;

- ha rappresentato di non ritenersi pienamente soddisfatto del riscontro fornito dalla resistente in ordine all´eventuale presenza dei propri dati anche in archivi diversi da quelli aventi finalità promozionali e non avendo la stessa dichiarato di avere preso atto dell´opposizione al trattamento;

VISTA la nota del 4 luglio 2017 con la quale la resistente nel ribadire il contenuto del proprio precedente riscontro, ha, altresì, precisato:

- di non essere in possesso di dati personali del ricorrente anche in archivi non finalizzati ad attività promozionali;

- di prendere nuovamente atto dell´opposizione del ricorrente al trattamento dei propri dati per finalità commerciali;

VISTA la nota del 5 luglio 2017, con la quale il ricorrente ha preso atto di quanto dichiarato dalla resistente e si è altresì dichiarato soddisfatto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Enel Green Power S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a carico di Enel Green Power S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia