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Provvedimento del 26 luglio 2017 [6936905]

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[doc. web n. 6936905]

Provvedimento del 26 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 350 del 26 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 26 aprile 2017 da XX nei confronti di Media Choice s.r.l. in qualità di editore della testata on-line "www.vicenzapiu.com", con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto la cancellazione o, in subordine, la deindicizzazione di un esposto pubblicato sul predetto sito relativamente ad una vicenda nella quale la stessa è rimasta coinvolta nel 2011;

CONSIDERATO che, secondo quanto affermato dalla ricorrente:

- l´esposto pubblicato, risalente al 20 aprile 2011, è stato indirizzato da alcuni consiglieri comunali alla Procura della Repubblica in relazione a presunti illeciti commessi dal Presidente di una società municipalizzata nell´assegnazione di incarichi di consulenza;

- tale esposto la menziona espressamente fra i beneficiari di tali incarichi;

- la vicenda penale scaturita ha coinvolto un terzo soggetto ma non lei e si è chiusa con un decreto di archiviazione delle indagini da parte del G.I.P., divenuto ormai definitivo;

- nella stessa richiesta di archiviazione il pubblico ministero avrebbe affermato l´insussistenza di una "abusiva gestione rivolta a vantaggio di terzi";

CONSIDERATO che la ricorrente ha invocato il diritto all´oblio lamentando il pregiudizio derivante alla propria reputazione dalla perdurante diffusione delle notizie indicate nell´esposto, prive attualmente di rilevanza pubblica e, soprattutto, ritenute inesatte, non aggiornate e perciò fuorvianti, nella misura in cui ingenerano nel lettore il sospetto che vi sia ancora un procedimento penale pendente che la riguardi, ancorché indirettamente;

VISTA la nota del 9 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 22 giugno 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 31 maggio 2017 con la quale la resistente ha ribadito la liceità della pubblicazione originaria dell´esposto che farebbe riferimento a fatti reali e non a considerazioni personali, manifestando tuttavia la propria disponibilità a pubblicare un´eventuale smentita della ricorrente in ordine ai fatti rappresentati;

VISTA la nota del 1° giugno 2017 con la quale la ricorrente ha dichiarato di non essere interessata a fornire le proprie considerazioni in merito a fatti di cui non è accusata e sui quali è comunque intervenuta un´archiviazione da parte del G.I.P. ma ha sottolineato il pregiudizio subito a causa della perdurante diffusione di un esposto attinente a fatti avvenuti sei anni fa che le comporta un grave danno all´immagine;

VISTA la nota del 2 giugno 2017 con la quale la resistente, nel confermare la posizione già espressa, ha dichiarato la propria intenzione di occuparsi della vicenda in futuri articoli giornalistici al fine di dare visibilità all´evoluzione dell´inchiesta in senso favorevole alla ricorrente;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico:

- rientra ora, attraverso la permanenza dell´esposto pubblicato sul sito www.vicenzapiu.com, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica;

- che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi all´interessata, effettuato mediante la pubblicazione on-line sul predetto sito dell´esposto che li contiene non risulta illecito essendo riferito a notizie di cronaca relative a fatti di interesse pubblico tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi effettui una ricerca relativa alla vicenda in questione;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dell´esposto in questione dal sito www.vicenzapiu.com;

RILEVATO tuttavia che non si possa non tener conto del lasso di tempo trascorso dai fatti per i quali la ricorrente non è stata nemmeno indagata e che lo stesso procedimento penale a suo tempo aperto a carico di terzi è stato archiviato dal G.I.P. nel maggio 2013 su richiesta del p.m. non avendo quest´ultimo, fra l´altro, ravvisato alcun elemento da cui desumere la fruizione di indebiti vantaggi da parte della ricorrente;

RITENUTO, pertanto, che, alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta di deindicizzazione del citato documento, attualmente pubblicato sul sito www.vicenzapiu.com, all´url indicata nell´atto introduttivo, debba essere accolta e che debba pertanto essere ordinato alla resistente, in qualità editore della predetta testata on-line, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea, ivi compresa la compilazione del file robots.txt come stabilito dal "Robots Exclusion Protocol" e l´uso dei "Robots Meta tag" e/o altre modalità previste ed idonee, al fine di evitare che le generalità della ricorrente, contenute nell´esposto oggetto di ricorso, siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al sito www.vicenzapiu.com entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dell´esposto pubblicato sulla testata on-line www.vicenzapiu.com e rinvenibile all´url indicata nell´atto introduttivo

b) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina alla resistente di adottare ogni misura tecnicamente idonea, ivi compresa la compilazione del file robots.txt come stabilito dal "Robots Exclusion Protocol" e l´uso dei "Robots Meta tag" e/o altre modalità previste ed idonee, al fine di evitare che le generalità della ricorrente, contenute nell´esposto oggetto del ricorso, siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al sito www.vicenzapiu.com, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Il Garante, nel chiedere a Media Choice s.r.l., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia