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Provvedimento del 20 luglio 2017 [6937060]

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[doc. web n. 6937060]

Provvedimento del 20 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 333 del 20 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 5 giugno 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Chiara Correnti, nei confronti di Mi.Log soc. coop. con il quale la ricorrente, contestando l´idoneità del riscontro ottenuto anteriormente alla proposizione del ricorso, ha ribadito alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto:

di ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano relativi all´orario di lavoro effettuato nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 27 luglio 2016;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare:

rappresentato di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente a partire dal 1° gennaio 2016 ed ha rilevato che la registrazione dell´orario di lavoro effettuato, ivi comprese le prestazioni straordinarie, veniva eseguita tramite appositi badge o fogli presenza sui quali era apposta la firma della dipendente;

contestato l´idoneità del riscontro ottenuto anteriormente alla proposizione del ricorso – nel quale la resistente aveva dedotto di non detenere la documentazione cartacea contenente i dati richiesti in quanto la stessa sarebbe stata distrutta all´atto dell´emissione del cedolino dello stipendio, pur manifestando la disponibilità alla trasmissione di un estratto del Libro unico del lavoro (di seguito, Lul) – tenuto conto del fatto che la conservazione della citata documentazione corrisponde ad un obbligo di legge;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 27 giugno 2017 con la quale la resistente ha precisato di aver fornito puntuale riscontro alle richieste della ricorrente già prima della presentazione del ricorso, dichiarando di non poter rilasciare alla medesima copia dei fogli delle presenze non avendone più la disponibilità, ma di poter comunque provvedere a comunicare i dati contenuti nel Lul che, per effetto di quanto previsto dal d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 contenente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita´, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" (convertito in l. n. 133 del 6 agosto 2008), costituisce il solo documento avente valore legale ai fini della rilevazione delle stesse;

VISTA la nota del 1° luglio 2017 con la quale la ricorrente ha eccepito di non avere ricevuto i dati richiesti, né alcun documento relativo ad essi;

VISTA la nota del 3 luglio 2017 con la quale la resistente ha trasmesso un estratto del Lul contenente la rilevazione delle presenze e dell´orario di lavoro effettuato nel periodo specificato dalla ricorrente nell´atto introduttivo del procedimento;

CONSIDERATO che la resistente, nonostante la disponibilità manifestata anteriormente alla proposizione del ricorso, ha provveduto a comunicare i dati richiesti solo nel corso del procedimento, fornendo un estratto del Lul relativo al periodo indicato e dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere più "gli orari di servizio e/o i cartellini marcatempo e/o fogli presenza";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Mi.Log soc. coop. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia