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Provvedimento del 20 luglio 2017 [7005786]

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[doc. web n. 7005786]

Provvedimento del 20 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 331 del 20 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 giugno 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avvocato Roberta Rapicavoli, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione dei link (e delle relative "meta description"), specificamente indicati in elenco allegato al ricorso, rinvenibili sul motore di ricerca Google mediante l´inserimento di chiavi di ricerca composte a partire dal proprio nome e cognome;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessata ha dichiarato che:

- i link in questione rimandano a siti web per adulti contenenti, nella relativa "meta description", il suo nominativo;

- la diffusione dei suoi dati personali in detto contesto, sarebbe illecita, non sussistendo alcun collegamento fra tali siti e l´attività da lei svolta nel settore della comunicazione per organizzazioni no profit, piccole imprese socio-culturali e ricreative;

- l´erronea associazione del proprio nominativo ai siti web in questione è fonte di pregiudizio, non solo per la sua riservatezza, ma, evidentemente, pure per la sua immagine, anche professionale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota del 27 giugno 2017 con la quale Google ha comunicato:

- che uno degli l´Url indicati in elenco non viene attualmente visualizzato fra i risultati del motore di ricerca;

- di aver rimosso i restanti Url avendo rilevato che i contenuti cui essi rimandano violano le proprie norme interne;

VISTA la nota del 5 luglio 2017 con la quale la ricorrente si è dichiarata soddisfatta del riscontro ricevuto ed ha insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste della ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia