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Provvedimento del 26 ottobre 2017 [7339171]

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[doc. web n. 7339171]

Provvedimento del 26 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 439 del 26 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione di XX presentata il 27 ottobre 2016 nei confronti di Telecom Italia s.p.a.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1.1. Con comunicazione del 27 ottobre 2016 il segnalante ha lamentato che Telecom avrebbe indebitamente attivato un servizio (opzionale) non richiesto sull´utenza residenziale allo stesso intestata.

1.2. In riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall´Ufficio, la Società ha dichiarato che, a seguito di contatto telefonico inbound avvenuto il 25 ottobre 2016, alle h. 10.13, «probabilmente per un fraintendimento, è stato emesso l´ordine di attivazione» (in pari data, alle h. 10.19), con conseguente invio al segnalante della relativa documentazione contrattuale.

A seguito della contestazione relativa all´attivazione del servizio formulata dal segnalante (formulata dallo stesso non appena ricevuta la menzionata documentazione), la Società ha provveduto, a comunicare allo stesso, il successivo 11 novembre 2016, «la cessazione del servizio oggetto del reclamo» (cfr. nota del 7 febbraio 2017 e relativi allegati).

1.3. Richiesta dall´Ufficio di fornire la prova del consenso prestato dal segnalante relativo all´attivazione del servizio, al fine di verificare la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali allo stesso riferiti per detta finalità, la Società ha precisato che l´attivazione del servizio in parola non prevede la registrazione di vocal order (cfr. nota del 27 giugno 2017) ed ha prodotto copia della schermata del CRM relativa al segnalante, dalla quale risulta che la cd. esigenza riferita al menzionato contatto telefonico del 25 ottobre 2016 riguardava informazioni amministrative, con particolare riferimento (a quanto consta) alle modalità di attivazione della domiciliazione, e non commerciali.

2. Alla luce delle dichiarazioni rese ‒ nelle quali la Società non ha chiarito la natura del "fraintendimento" che avrebbe determinato l´attivazione del servizio, né l´eziologia dello stesso, avendo la conversazione con l´operatore del customer care avuto ad oggetto uno scambio di informazioni di natura amministrativa, apparentemente in alcun modo correlata all´attivazione di nuovi servizi ‒ nonché della documentazione complessivamente acquisita, dalla quale non risulta comprovato che il segnalante abbia in alcun modo prestato il proprio consenso per l´attivazione del servizio, deve ritenersi che il conseguente trattamento di dati personali riferito all´interessato in associazione all´attivazione di un servizio opzionale, sia stato effettuato in violazione del principio di correttezza di cui all´art. 11, comma 1, lett. a), del Codice nonché in assenza di uno dei presupposti di cui agli artt. 23 e 24 del Codice.

3. Per tali ragioni si ritiene necessario dichiarare illecito il trattamento, avente ad oggetto i dati personali del segnalante, effettuato da Telecom in relazione all´attivazione di un servizio (opzionale) non richiesto sull´utenza residenziale allo stesso intestata.

4. Pur rilevato che la Società ha provveduto a disporre la cessazione del servizio oggetto del reclamo senza addebiti per l´interessato, peraltro anteriormente alla ricezione della richiesta di informazioni da parte dell´Ufficio, l´Autorità si riserva di verificare, con autonomo procedimento, la sussistenza dei presupposti per contestare la violazione amministrativa prevista dal Codice (artt. 23, 24 e 162, comma 2 bis, del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara illecito il trattamento, avente ad oggetto i dati personali del segnalante, effettuato da Telecom Italia s.p.a., con sede in Milano, via Gaetano Negri, n. 1, in relazione all´attivazione di un servizio (opzionale) non richiesto sull´utenza residenziale allo stesso intestata.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10, d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia