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Provvedimento del 12 ottobre 2017 [7429689]

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[doc. web n. 7429689]

Provvedimento del 12 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 416 del 12 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 maggio 2017 da XX nei confronti della Città metropolitana di Messina con il quale il ricorrente, dipendente presso il citato ente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") in relazione alle informazioni che lo riguardano utilizzate dalla resistente nell´ambito di un procedimento disciplinare ha chiesto di:

ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali contenuti in eventuali altri "scritti", a lui riferiti, diversi da quelli già esibiti ed acquisiti in occasione dell´esercizio del diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare in possesso dell´ente o di soggetti terzi;

di conoscere l´origine dei dati sia di quelli contenuti nei documenti già esibiti ed acquisiti dall´Ente che in eventuali ulteriori documenti, riferiti al procedimento disciplinare, con esclusione di quelli strettamente connessi al rapporto di impiego;

di conoscere le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché i soggetti, interni ed esterni all´ente, ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;

ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO, in particolare che il ricorrente ha rappresentato che:

la contestazione disciplinare che ha dato avvio al procedimento è basata sulle opinioni da lui espresse sul social network Facebook, per lo più nell´ambito di un "gruppo chiuso" riservato ai dipendenti dell´Ente, con riferimento ad alcune iniziative di quest´ultimo;

gli screenshot e la trascrizione di tali conversazioni sono stati oggetto di trasmissione via posta elettronica al Commissario straordinario e ad un consulente legale esterno dell´Ente da parte di un terzo, anch´egli dipendente e membro del "gruppo chiuso", che li ha in seguito ufficialmente depositati presso il Comando della Polizia metropolitana come risulta dal verbale di acquisizione allegato al ricorso;

tale documentazione sarebbe stata poi posta a fondamento del procedimento disciplinare a proprio carico tenuto conto dei rilievi critici da lui espressi nei confronti dell´operato dell´Ente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 19 luglio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 16 giugno 2017 con la quale l´Ente resistente ha sostenuto:

di non essere in possesso di "altri scritti" relativi al ricorrente "oltre quelli già esibiti e consegnati" all´esito dell´esercizio del diritto di accesso da parte di quest´ultimo, non essendo peraltro a conoscenza se altri dati siano eventualmente detenuti da terzi;

che "gli scritti" in questione, come peraltro riconosciuto dallo stesso interessato, sono stati trasmessi e consegnati all´Ente dal soggetto terzo identificato dal ricorrente nell´atto di ricorso;

che gli atti sono stati utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento disciplinare ed oggetto di trasmissione nei confronti dei competenti organi interni, nonché inviati a mezzo e-mail ad un consulente legale esterno dell´Ente, esperto di diritto del lavoro, per un parere tecnico;

che "tutte le note di trasmissione effettuate dall´Amministrazione recano la dicitura RISERVATA";

di non aver dato seguito all´interpello preventivo essendo stata l´istanza rivolta nei confronti della persona fisica del Commissario straordinario dell´Ente e non nei confronti del titolare, identificabile con l´Amministrazione, e/o del responsabile del trattamento;

VISTA la nota di replica del 19 giugno 2017 e le successive del 10 e 31 luglio 2017 con le quali il ricorrente ha eccepito l´incompletezza del riscontro fornito da controparte tenuto conto che questa avrebbe omesso di comunicargli:

la presenza all´interno del fascicolo del procedimento disciplinare di un c.d. "dossier anonimo" contenente pesanti contestazioni nei confronti dell´operato del Commissario straordinario di cui la stampa si era a lungo occupata nello stesso periodo dei fatti oggetto di ricorso e che egli ha motivo di ritenere sia stato preso in considerazione ai fini dell´adozione del provvedimento sanzionatorio a proprio carico;

l´oggetto del parere tecnico chiesto al consulente legale esterno, il contenuto del parere acquisito e l´eventuale mandato conferito al professionista;

la lettera con cui il Comandante della Polizia metropolitana avrebbe trasmesso al Commissario straordinario la documentazione acquisita dal terzo;

la logica del trattamento effettuato con l´ausilio di strumenti elettronici;

VISTA la memoria del 28 giugno e le successive del 14 e 31 luglio 2017 con le quali l´Ente resistente, nell´integrare le indicazioni già fornite circa la logica e le modalità del trattamento e ribadendo la completezza della documentazione fornita, ha sostenuto che:

"il dossier anonimo in quanto tale non può formare oggetto del presente procedimento" e in ogni caso "è in possesso del ricorrente in quanto trasmesso proprio dallo stesso all´Amministrazione unitamente all´esposto del 30.10.2016" inviato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell´Ente;

nessun parere tecnico scritto è stato reso dal legale esterno, iscritto all´albo degli avvocati di fiducia dell´Ente, cui gli atti in questione sono stati trasmessi per una consulenza in merito ai fatti;

nessun quesito scritto è stato chiesto a tale legale posto che nessun obbligo di legge impone che il parere sia necessariamente reso in forma scritta se non per la erogazione del compenso professionale e che "l´invio degli atti in via preliminare al legale rispetto al conferimento dell´eventuale incarico si rende necessario anche al fine di valutare eventuali conflitti di interesse";

"non vi è lettera di trasmissione dal Comandante al Commissario e, in ogni caso, si tratterebbe di mera nota di trasmissione";

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

l´odierno ricorso è ammissibile tenuto conto che il previo interpello è stato correttamente indirizzato al Commissario straordinario che all´epoca dei fatti aveva la rappresentanza legale ed esercitava i poteri dell´Ente titolare del trattamento dei dati oggetto di esame;

l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice consente all´interessato di chiedere la comunicazione dei soli dati riferibili allo stesso o che lo rendono identificabile, anche indirettamente;

RILEVATO che, dall´esame della documentazione in atti e dagli elementi acquisiti nel corso dell´istruttoria, risulta che l´Ente resistente abbia fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente confermando, in particolare, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere ulteriore documentazione oltre quella già acquisita dal ricorrente all´esito dell´esercizio del diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare; ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico della Città metropolitana di Messina, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico della Città metropolitana di Messina che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7429689
Data
12/10/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso