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Provvedimento del 19 ottobre 2017 [7430180]

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[doc. web n. 7430180]

Provvedimento del 19 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 426 del 19 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 luglio 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Marcella Telesca, nei confronti di Ferservizi S.p.A. con il quale la ricorrente, dipendente della società resistente, ritenendo inidoneo il riscontro ottenuto a seguito delle istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha reiterato alcune di esse, chiedendo in particolare:

di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti all´interno della "documentazione completa (e-mail, dichiarazioni testimoniali, scritti, denunce, rapporti, relazioni, ecc.)" relativa ad una contestazione disciplinare del 27 giugno 2014, nonché all´istruttoria interna eseguita dal datore di lavoro nel successivo procedimento;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, segnatamente, rilevato:

che la resistente ha riscontrato negativamente detta richiesta eccependo la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per invocare il legittimo differimento di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, tenuto conto del pregiudizio che deriverebbe al proprio diritto di difesa in relazione al giudizio attualmente pendente fra le parti a seguito dell´avvenuta impugnazione della sanzione disciplinare da parte dell´interessata;

che tale pregiudizio, in realtà, sarebbe insussistente tenuto conto del fatto che "la stessa emanazione del provvedimento/sanzione disciplinare (…) e la costituzione in giudizio" della società avrebbe determinato la consumazione della predetta eccezione anche in considerazione delle "oramai intervenute cesure processuali relative al rito del lavoro";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTE le note del 31 luglio e del 4 agosto 2017 con le quali Ferservizi S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Nicola Corbo, nel richiamare quanto dedotto nel riscontro già fornito anteriormente all´interpello preventivo, ha rappresentato che:

con riguardo alla richiesta di accesso ai dati personali contenuti nella documentazione posta a fondamento della contestazione disciplinare, "esistono solo due e-mail", peraltro già in possesso dell´interessata, il cui testo è interamente riprodotto nella lettera trasmessa a quest´ultima;

la documentazione relativa all´istruttoria interna propedeutica all´emissione del provvedimento disciplinare deve considerarsi sottratta all´accesso sia in quanto la relativa ostensione potrebbe pregiudicare l´esercizio del diritto di difesa della società nel giudizio di impugnazione promosso dall´interessata, sia in ragione di esigenze di tutela della riservatezza di eventuali terzi auditi nel corso del relativo procedimento;

la richiesta di cancellazione e blocco dei dati trattati in violazione di legge, non contenendo alcuna indicazione in ordine alle ragioni che sarebbero alla base dell´asserita illiceità del trattamento, risulterebbe generica e pertanto non suscettibile di riscontro;

le ulteriori informazioni generali sul trattamento sono già state fornite a seguito di riscontro comunicato all´interessata in data 5 aprile 2017 in adempimento di un precedente provvedimento del Garante - datato 2 marzo 2017 ed adottato a seguito di altro ricorso proposto dalla odierna ricorrente – rispetto al quale non sarebbero intervenute successive modifiche suscettibili di comunicazione;

VISTA la nota del 4 agosto 2017 con la quale la ricorrente ha:

ribadito la richiesta di accesso ai dati indicati nell´atto di ricorso, contestando altresì la sussistenza, nel caso in esame, di ragioni di pregiudizio al diritto di difesa tali da legittimare il differimento di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

preso atto di quanto dichiarato da Ferservizi S.p.A. in ordine all´assenza di modifiche relativamente alle informazioni comunicate in esito alla precedente decisione dell´Autorità;

rilevato, con riguardo alla eccezione di genericità sollevata da controparte, che la richiesta di cancellazione e blocco dei dati trattati in violazione di legge "è strettamente dipendente dalla verifica di quanto abbia ad emergere dalla conoscenza della documentazione oggetto di richiesta di accesso";

CONSIDERATO che, pur avendo l´interpello preventivo un oggetto più ampio - in relazione al quale vi è stato peraltro un confronto fra le parti nel corso del procedimento - il presente ricorso è stato proposto solo con riguardo all´istanza di accesso ai dati contenuti nella documentazione relativa alla contestazione ed al successivo procedimento disciplinare;

CONSIDERATO che la resistente, relativamente ai dati contenuti nella documentazione posta a fondamento della contestazione disciplinare, ha affermato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che la stessa risulta limitata alle due e-mail già note alla ricorrente ed il cui testo è peraltro riprodotto all´interno della lettera trasmessa alla medesima;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine a tale richiesta, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

RILEVATO, con riferimento alla richiesta di accesso agli ulteriori dati personali relativi al procedimento disciplinare, che devono ritenersi invece sussistenti i presupposti richiesti per  invocare il legittimo differimento di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice in virtù del pregiudizio che potrebbe derivare alla resistente dal disvelamento delle relative informazioni, tenuto conto dell´attuale pendenza fra le parti di un giudizio di impugnazione della sanzione inflitta all´interessata;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare il ricorso infondato con riguardo a quest´ultima richiesta ritenendo allo stato sussistenti i presupposti del legittimo differimento di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice; 

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Ferservizi S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alla richiesta di comunicazione dei dati contenuti nella documentazione posta a base della contestazione disciplinare;

b) dichiara il ricorso infondato, con riguardo alla richiesta di comunicazione dei dati personali dell´interessata contenuti nella documentazione relativa all´istruttoria interna effettuata dalla società nell´ambito del procedimento disciplinare, ritenendo allo stato sussistenti i presupposti per il legittimo differimento di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice invocato dalla resistente;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia