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Provvedimento del 2 novembre 2017 [7465496]

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[doc. web n. 7465496]

Provvedimento del 2 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 453 del 2 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 12 giugno 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Stefania Barbieri, nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. – tutte facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo – con il quale la ricorrente, in qualità di erede della madre defunta, ritenendo parziale il riscontro ottenuto a seguito delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la comunicazione in forma intelligibile di alcuni dati bancari riferibili alla de cuius e collegati a rapporti intestati o cointestati alla medesima;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente, al fine di ricostruire l´asse ereditario sul quale eventualmente azionare i propri diritti successori, ha, in particolare, chiesto:

- nei confronti di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., la comunicazione delle seguenti informazioni

• con riguardo al rapporto di c/c n. ****** i dati ad esso relativi, dalla data  di apertura del conto (avvenuta nel 1987) sino all´aprile 2006, il conto di provenienza e di destinazione di un giroconto dell´importo di € 30.000,00, nonché precisazioni in ordine ad alcune voci presenti nella documentazione già trasmessa dall´istituto (quali, in particolare, "rimborso a mezzo *****/*****" e la causale "oneri per passaggio a debito di conti non affidati");

• con riguardo al rapporto di c/c n. ****-** il numero di conto Gestione Titoli  collegato a detto rapporto, i dati ad esso riferiti a partire dal 1997, nonché il dossier originario con il deposito delle firme e le eventuali deleghe a terzi;

• con riguardo al rapporto di c/c n. ****-**, cointestato con altro soggetto, il numero di conto Gestione Titoli collegato a detto rapporto, i dati ad esso relativi precedenti al 2008 (tenuto conto che il saldo iniziale del conto risulta riferito alla data del 31.12.2007, pur avendo la banca dichiarato come data di apertura il 19.05.2008), i dati contenuti nel dossier originario, ivi compreso il deposito firme e le eventuali deleghe a terzi;

• il numero di conto corrente sul quale sono stati negoziati due assegni tratti dalla de cuius a beneficio di sé stessa in data 3.11.2006 e 29.12.2006;

- nei confronti di Fideuram S.p.A., la comunicazione del conto di provenienza di un bonifico "di circa 4 miliardi delle vecchie lire effettuato sul conto corrente n. ******** in data 28.03.2000 con indicazione dell´istituto/filiale emittente e dell´esatta entità della somma bonificata";

- nei confronti di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., la comunicazione dei dati contenuti nel "dossier/contratto di apertura e relative movimentazioni" di un rapporto di conto corrente esistente presso Banca Intesa filiale 4275 di Milano;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 28 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, b) il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità il 14 luglio 2017, nonché c) la nota del 22 settembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 4 luglio 2017 con la quale Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., nel richiamare il riscontro già fornito prima della presentazione del ricorso, ha ribadito che "le informazioni relative ai rapporti a suo tempo accesi presso la (…) filiale 4275 di Banca Intesa S.p.A." sono nella disponibilità di altro soggetto che, pur facendo parte dello stesso gruppo bancario, costituisce tuttavia un autonomo titolare del trattamento al quale l´interessata deve pertanto rivolgere la relativa richiesta;

VISTA la nota del 7 luglio 2017 con la quale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., nel richiamare quanto già comunicato anteriormente alla proposizione del ricorso – ove era stato espressamente dichiarato che la documentazione oggetto di richiesta era stata inviata al macero per decorso dei termini di conservazione previsti dalla legge –  ha rappresentato di non poter fornire riscontro all´istanza avanzata dall´interessata, trattandosi di "una operazione risalente ad oltre 17 anni orsono" rispetto alla quale la Banca non è tenuta ad un obbligo di conservazione della relativa documentazione;

VISTA la nota del 10 luglio 2017 con la quale Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., per il tramite Intesa Sanpaolo S.p.A., ha comunicato:

alcuni dati della de cuius rinvenuti negli archivi, dichiarando di conservare "le scritture contabili della clientela per un periodo non superiore a dieci anni";

di non aver reperito i dati richiesti in ordine ai titoli di credito individuati dalla ricorrente;

di aver avviato "le opportune procedure finalizzate al reperimento delle firme depositate dalla de cuius medesima all´atto della sottoscrizione dei contratti originari correlati ai rapporti" indicati nell´atto di ricorso e che "a partire dalle rispettive date di estinzione, risultano essere stati inviati, per la conservazione decennale, presso appositi archivi fisici centralizzati", impegnandosi ad inviarle all´interessata non appena disponibili;

di non poter invece aderire alle richieste aventi ad oggetto dati di terzi non potendo le stesse costituire oggetto di legittima istanza ai sensi della normativa in materia di protezione personali;

VISTA la nota del 13 luglio 2017 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste rilevando come l´eccezione sollevata dalle resistenti relativamente al decorso dell´obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili non sarebbe dirimente tenuto conto del fatto che "non necessariamente i dati sono contenuti in "scritture" ovvero conservati in formato cartaceo, perché da decenni ormai vengono conservati in formato elettronico", né le controparti avrebbero in alcun modo dimostrato di non essere in possesso di dati contabili informatizzati;

VISTE  le note del 21 e del 24 luglio 2017 con le quali le resistenti hanno ribadito quanto in precedenza già comunicato;

RILEVATO, con riguardo all´istanza avanzata nei confronti di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., che la stessa è stata proposta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, tenuto conto del fatto che gli estremi identificativi del titolare del trattamento in ordine al rapporto indicato dalla ricorrente erano stati alla medesima comunicati già prima della proposizione del ricorso;

RITENUTO pertanto, in ordine a tale profilo, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. c), del Codice;

CONSIDERATO, preliminarmente, che in sede di esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice, con particolare riguardo alle istanze dirette ad ottenere l´accesso a dati bancari, non può essere opposto all´interessato, qualora i dati oggetto di richiesta siano comunque disponibili presso il titolare del trattamento, il limite di conservazione decennale dei documenti contabili previsto, a diversi fini, da altre disposizioni dell´ordinamento (nello specifico art. 2220 c.c. ed art. 119, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 contenente il Testo Unico Bancario);.

RILEVATO, con riguardo all´istanza avanzata nei confronti di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., che la stessa ha confermato quanto già comunicato anteriormente alla proposizione del ricorso, dichiarando, anche attraverso il richiamo al contenuto della nota del 25 ottobre 2016 trasmessa a seguito di interpello preventivo, di non detenere più la documentazione contenente i dati richiesti;

RITENUTO pertanto, di dover dichiarare, con riguardo al predetto titolare del trattamento, il ricorso infondato avendo il medesimo fornito un riscontro sufficiente già prima del procedimento, e dichiarando nel corso dello stesso (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere i dati richiesti;

RILEVATO, infine, con riguardo alle domande avanzate nei confronti di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., che quest´ultima, nel corso del procedimento, ha comunicato;

alcuni dati rinvenuti negli archivi, dichiarando, con riguardo alle ulteriori informazioni richieste (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere la relativa documentazione in quanto conservata, conformemente agli obblighi di legge, per un periodo non superiore a dieci anni;

di aver attivato le procedure di reperimento delle firme depositate dalla de cuius all´atto della sottoscrizione dei contratti originari riferiti ai rapporti indicati nell´atto di ricorso, impegnandosi, non appena rinvenuti i documenti che le contengono, ad estrapolarle e ad inviarle alla ricorrente;

di non poter dar corso alle richieste aventi ad oggetto dati di terzi – come ad esempio le deleghe conferite dalla de cuius – non potendo le stesse formare oggetto di legittima istanza ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO, con riguardo a tale ultimo profilo, di dove dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice tenuto conto del fatto che tale strumento può essere legittimamente attivato solo con riguardo ad istanze aventi ad oggetto dati riferibili agli interessati e non a persone terze;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta avente ad oggetto l´estratto delle firme a suo tempo depositate dalla de cuius, che Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., pur avendo assunto l´impegno, con nota del 10 luglio 2017, a fornire le stesse alla ricorrente non appena rese disponibili dall´archivio centralizzato, non ha provveduto, ad oggi, ad effettuare detta consegna, né a trasmettere eventuali comunicazioni in merito ad un eventuale mancato reperimento delle stesse;

RITENUTO pertanto di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare alla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l´estratto delle firme depositate dalla de cuius all´atto della sottoscrizione dei contratti collegati ai rapporti bancari intercorsi fra le parti;

RITENUTO di dover invece dichiarare nei confronti del medesimo titolare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alle restanti richieste, tenuto conto del fatto che Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. ha, nel corso del procedimento, provveduto a comunicare gli ulteriori dati rinvenuti, dichiarando, con riguardo ai restanti dati (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere più i documenti nei quali gli stessi erano conservati;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. e per l´effetto, ordina alla medesima, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l´estratto delle firme depositate dalla de cuius all´atto della sottoscrizione dei contratti collegati ai rapporti bancari intercorsi fra le parti;

b) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del medesimo titolare in ordine alla richiesta di comunicazione di dati di terzi;

c) dichiara infondato il ricorso con riguardo a Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.,

d) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alle ulteriori istanze avanzate nei confronti di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.;

e) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. per i profili indicati in motivazione;

f) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia