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Provvedimento del 16 novembre 2017 [7489451]

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[doc. web n. 7489451]

Provvedimento del 16 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 488 del 26 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato a questa Autorità e regolarizzato il 3 luglio 2017 da XX nei confronti dell´Azienda Regionale Emergenze e Urgenze (di seguito: "AREU"), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito: "Codice") in data 25 maggio 2017, ha chiesto, con riferimento ad alcune telefonate intercorse con la resistente, in occasione di una richiesta di soccorso per un proprio familiare:

- la comunicazione in forma intellegibile delle audioregistrazioni relative alle telefonate in entrata e in uscita avvenute tra le proprie utenze di telefonia mobile e fissa  e il 118 (Servizi di emergenza e assimilati) alle ore 5.15, 5.30 e 7.36 del 23 ottobre 2015;

- di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha rappresentato che le informazioni richieste risultano giuridicamente rilevanti e necessarie nell´ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura di Milano dove egli "risulta parte offesa per presunto omicidio colposo della propria madre";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 18 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 6 settembre 2017 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 16 ottobre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 31 luglio e 5 settembre 2017 con le quali la resistente, nel riportare l´elenco delle istanze inviate nel tempo dal ricorrente e dei relativi riscontri forniti, ha, altresì, rappresentato:

- che "le registrazioni delle chiamate telefoniche vengono fornite esclusivamente all´Autorità giudiziaria e ai soggetti da essa delegati o equiparati", tuttavia, il ricorrente, al fine di acquisire le informazioni richieste, può fare riferimento alle schede dell´applicativo informatico di sala operativa -già allo stesso fornite- nelle quali sono riportati "pedissequamente i contenuti della richiesta di soccorso";

- di avere relazionato in tal senso anche al Difensore Regionale della Lombardia, a cui si era rivolto lo stesso ricorrente e che, a seguito dei chiarimenti ricevuti, ha ritenuto di procedere all´archiviazione della richiesta;

- che la determinazione  di fornire le audioregistrazioni esclusivamente ai soggetti sopra indicati, è correlata alle loro stesse caratteristiche, dal momento che, come previsto nel documento "Immagini, suoni e biosegnali: manuale dei percorsi di cura" (approvato con D.G.R. Lombardia  n. X/3001), le chiamate ai servizi di emergenza "non permettono di avere certezza dell´identità del soggetto chiamante e del soggetto che necessita della prestazione richiesta (ove differente dal chiamante) e, inoltre, possono includere dati di terzi che rendono più delicata la valutazione della risposta a una richiesta di accesso"; in ragione di ciò, pertanto, è stata adottata una politica di accesso particolarmente rigorosa, volta anche ad impedire "l´accesso per finalità diverse [che potrebbero] generare situazioni pregiudizievoli per l´Azienda e per soggetti terzi";

- di avere trasmesso al ricorrente l´elenco delle chiamate effettuate il 23 ottobre 2015 con riferimento alle utenze telefoniche dallo stesso indicate nel proprio atto introduttivo;

VISTE le note del 5, 8, 31 agosto e 20 settembre 2017 con le quali il ricorrente ha contestato  quanto rappresentato dalla resistente ed insistito nelle proprie richieste;

CONSIDERATO che l´odierno ricorso può essere esaminato solo in merito alle istanze già previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice con l´interpello preventivo rivolto al titolare del trattamento e ritualmente riproposte mediante la successiva presentazione dell´atto di ricorso;

RILEVATO che solo la richiesta volta ad ottenere le audioregistrazioni delle chiamate avvenute tra l´utenza di telefonia mobile del ricorrente  e il 118 nella giornata del 23 ottobre 2015 nonché la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento presentano tali caratteristiche e che, pertanto, relativamente  all´istanza di ottenere le audioregistrazioni relative all´utenza fissa il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

CONSIDERATO che ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" "qualunque informazione" relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevato che, "dal punto di vista del formato dell´informazione o del supporto usato, il concetto di dati personali comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica", e che pertanto anche i dati in forma di suoni e immagini costituiscono dati personali relativi agli interessati rispetto ai quali questi ultimi (ricorrendo tutte le altre condizioni) possono far valere i diritti di cui all´art. 7 del Codice (cfr. Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007; art. 33 e considerando 14 della direttiva 95/46/CE);

RILEVATO che, nel caso di specie, il titolare del trattamento ha conservato la registrazione dei colloqui avvenuti e che pertanto la richiesta del ricorrente non può considerarsi integralmente soddisfatta mediante la consegna della nota contenente l´elenco delle chiamate ricevute ed effettuate dalla Sala operativa emergenza e urgenza e della c.d. "scheda evento", essendo viceversa necessario che il titolare - una volta accertata l´identità del soggetto chiamante - metta a disposizione di detto ricorrente anche copia della registrazione che, sola, consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover pertanto accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare all´AREU, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dall´avvenuta ricezione del presente provvedimento, a mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico, avvenuto tramite la sua utenza telefonica mobile, oggetto dell´istanza di accesso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di ottenere le audioregistrazioni delle chiamate riferite all´utenza di telefonia fissa avvenute con la resistente nella giornata del 23 ottobre 2015;

b) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina all´Azienda Regionale Emergenze e Urgenze, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dall´avvenuta ricezione del presente provvedimento, a:

- comunicare al ricorrente i dati identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

- mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico avvenuto tramite la sua utenza telefonica mobile oggetto dell´istanza di accesso;

Il Garante, nel chiedere all´AREU, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7489451
Data
16/11/17

Tipologie

Decisione su ricorso