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Provvedimento del 16 novembre 2017 [7496380]

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[doc. web n. 7496380]

Provvedimento del 16 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 487 del 16 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 27 giugno 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Maria Laura Chiofalo, nei confronti di Google Inc. e Google Italy con il quale il ricorrente, ritenendo parziale il riscontro ottenuto, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto:

la rimozione di tutti gli URL ivi indicati – reperibili in associazione al proprio nome e cognome (da individuarsi come "elenco A"), oltreché ad ulteriori chiavi di ricerca quali "XX commercialista" (da individuarsi come "elenco B") e "XX processo" (da individuarsi come "elenco C") – in quanto riconducibili a contenuti di tipo testuale relativi ad un procedimento penale nel quale il medesimo è stato coinvolto nel 2011;

la rimozione di ulteriori link collegati ad immagini che lo riguardano riferite alla medesima vicenda e disponibili nella corrispondente sezione del motore di ricerca, oltreché dei suggerimenti di ricerca elaborati automaticamente da quest´ultimo e disponibili a fondo pagina;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di notizie in ordine alle quali non ritiene più sussistente l´interesse pubblico alla conoscibilità in quanto risalenti nel tempo e riguardanti una vicenda conclusasi nel 2014 con l´assoluzione del medesimo per non aver commesso il fatto;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 10 ottobre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 17 luglio 2017 con la quale Google ha comunicato:

1) con riguardo a quattro degli URL – specificamente indicati dall´interessato ai nn. 2 e 5 dell´elenco A; al n. 12, dell´elenco B e al n. 4 dell´elenco C – di  aver provveduto alla loro deindicizzazione già prima della presentazione del ricorso a seguito di precedenti richieste avanzate dal medesimo;

2) che la pagina web collegata all´URL indicato al n. 13 dell´elenco B non risulta attualmente visualizzata tra i risultati di ricerca;

3) di aver provveduto alla rimozione degli ulteriori diciotto URL connessi a contenuti di tipo testuale indicati nell´atto introduttivo del procedimento, pur rilevando che solo uno di essi (indicato al n. 3 dell´elenco B) risultava essere già stato oggetto  di interpello preventivo;

4) di non poter provvedere alla rimozione dei link collegati ad immagini ritraenti l´interessato presenti all´interno della relativa sezione del motore di ricerca tenuto conto del fatto che gli "URL [indicati] (…) non permettono l´identificazione dei contenuti dei quali si chiede la deindicizzazione";

VISTA la nota del 20 luglio 2017 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste eccependo la perdurante visibilità di "gran parte dei siti indicati da controparte" nella nota di riscontro trasmessa nel corso del procedimento e rappresentando altresì che "altri URL precedentemente non apparsi (…) o anche già deindicizzati" sarebbero attualmente visibili tra i risultati di ricerca;

VISTA la successiva nota del 10 novembre 2017 con la quale, su richiesta dell´Autorità, il ricorrente ha precisato quali tra gli URL già precedentemente individuati risulterebbero ancora reperibili in rete in associazione al proprio nome e cognome o in correlazione agli ulteriori criteri di ricerca indicati;

VISTA la nota del 13 novembre 2017 con la quale la resistente ha confermato di aver provveduto a deindicizzare tutti gli URL oggetto di richiesta;

PRECISATO preliminarmente che l´odierno ricorso può essere valutato solo con riferimento alle richieste espressamente individuate nell´atto introduttivo, non potendosi prendere in esame quelle avanzate per la prima volta nel corso del procedimento, ivi incluse quelle contenute nella nota da ultimo inviata in data 10 novembre 2017;

CONSIDERATO che gli URL correttamente individuati risultano accessibili mediante il motore di ricerca gestito dalla resistente utilizzando, alternativamente, il nominativo dell´interessato ovvero quest´ultimo anche in associazione a ulteriori elementi, quali "commercialista" e "processo";

RITENUTO che la richiesta di deindicizzazione debba essere presa in esame con riferimento a tutti gli URL indicati in premessa poiché ad essi si giunge attraverso una ricerca effettuata "a partire dal nome", secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione europea del 13 maggio 2014, C-131/12 (c.d. sentenza "Costeja") e precisato nelle "Linee Guida" adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014 (v. Parte I, lett. C), punto 21), non potendosi escludere l´aggiunta di un ulteriore termine di specificazione;

RITENUTO, per ragioni di chiarezza espositiva, di procedere all´esame delle diverse richieste secondo la ripartizione in quattro punti già utilizzata in premessa per sintetizzare le risposte fornite dalla resistente nella nota del 17 luglio 2017;

RITENUTO, quindi, relativamente agli URL sopra indicati, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto alla rimozione degli stessi e, con specifico riguardo all´ultimo citato (n. 13, elenco B), che la pagina web ad esso collegata non appare attualmente visibile tra i risultati di ricerca;

RILEVATO, poi, con riguardo agli URL individuati al punto n. 3 della medesima ripartizione, che gli stessi, benché talvolta quasi coincidenti con quelli indicati nell´interpello preventivo, risultano proposti per la prima volta nell´atto introduttivo, ad eccezione di quello indicato al punto 3 dell´elenco B del predetto atto che ha invece correttamente formato oggetto di previa richiesta di rimozione con l´istanza del 27 marzo 2017;

DATO ATTO che la resistente ha comunque aderito alle richieste avanzate dal ricorrente e, in particolare, a quella relativa all´URL appena sopra indicato;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare inammissibili, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, le richieste non aventi formato oggetto di interpello preventivo e di dichiarare invece, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in merito all´URL indicato al punto 3 dell´elenco B dell´atto introduttivo del procedimento;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL connessi ad immagini del ricorrente (punto 4 della ripartizione in premessa), che:

a) non risulta evidenza in atti circa l´esistenza di una istanza di rimozione già avanzata con previo interpello, pur avendo Google affermato l´avvenuto esperimento dello stesso con riguardo a due di essi (v. pag. 1, nota del 17 luglio 2017);

b) in ogni caso, detti URL non consentono di identificare il contenuto al quale si riferiscono, non risultando riconducibili alle immagini asseritamente presenti nella corrispondente sezione del motore di ricerca;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare sul punto il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. c), del Codice, non risultando correttamente individuati e dunque specificati gli elementi posti a fondamento della domanda;

RILEVATO da ultimo, con riguardo alla richiesta di rimozione dei suggerimenti di ricerca resi disponibili dalla resistente nell´ambito delle cd. "ricerche correlate", nello specifico "XX commercialista" e "XX processo", che – pur richiamandosi sul punto il principio già affermato in precedenti decisioni dell´Autorità sull´opportunità di inibire associazioni tra il nome e cognome dell´interessato ed ulteriori termini aventi una connotazione negativa e/o comunque non corrispondente alla realtà dei fatti (cfr. provv. dell´Autorità n. 496 del 24 novembre 2016, doc. web. n. 5905700) – ad oggi, non risultano più presenti;

RITENUTO, pertanto, sulla base dell´attuale inesistenza dell´oggetto della domanda, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tale profilo, pur non essendovi stata alcuna comunicazione ad opera di parte resistente in ordine ad uno specifico intervento in tal senso eseguito;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile con riguardo alla richiesta di rimozione di URL riferiti ad immagini, nonché di URL connessi a contenuti di tipo testuale, così come individuati in premessa, in ordine ai quali non risulta essere stata avanzata analoga richiesta mediante interpello preventivo;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Google che dovrà liquidarle direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia