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Provvedimento del 16 novembre 2017 [7499805]

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[doc. web n. 7499805]

Provvedimento del 16 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 484 del 16 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 28 luglio 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Bolognini e Giammarco Brenelli, nei confronti di Dario Dongo "in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Wiise s.r.l., gestore del sito www.greatitalian-foodtrade.it", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la cancellazione dei dati che lo riguardano riportati nell´ambito di un articolo dal titolo "..." pubblicato nel predetto sito internet;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, sostenuto l´illiceità della raccolta e della pubblicazione dei propri dati personali, con particolare riferimento al proprio indirizzo, numero di telefono cellulare e casella di posta elettronica riportati in calce al predetto articolo, dati che la resistente avrebbe tratto da un registro degli intestatari di domini internet internazionali, accessibile on-line, prima che egli scegliesse di renderli riservati e non pubblicabili;

CONSIDERATO che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali dati, effettuato senza il proprio consenso e per una finalità diversa da quella sottesa alla loro pubblicazione nel c.d. registro "Whois" dei domini internet, sarebbe avvenuto in violazione dell´art. 11, comma 1, lett. a) e d) del Codice;

VISTA la nota del 3 agosto 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 3 agosto 2017 con la quale la resistente ha rappresentato che:

i dati personali del ricorrente menzionati nell´articolo in questione sarebbero "stati raccolti in rete mediante una semplice ricerca sul motore di ricerca Google", trattandosi "di dati che, al momento della pubblicazione dell´articolo, erano liberamente accessibili a ogni utente del Web";

il nominativo e l´indirizzo del ricorrente sono tuttora pubblicati nel sito web: http://domainbigdata.com/perconoscere.it, mentre, come peraltro ammesso dallo stesso interessato nell´atto di ricorso, gli stessi erano altresì riportati su altro sito web, non avendo questi scelto di renderli riservati;

lo stesso numero di cellulare associato al ricorrente nell´articolo, oltre ad essere riportato nel registro c.d. "Whois", è altresì indicato in un curriculum vitae dell´interessato reso disponibile sul sito del Ministero della difesa, nonché pubblicato su altro sito web;

tutti i dati personali del ricorrente riportati nell´articolo sono stati comunque immediatamente rimossi dal sito www.greatitalian-foodtrade.it;

VISTA la nota del 14 settembre 2017 con la quale il ricorrente, preso atto del riscontro fornito dalla controparte di cui si è dichiarato soddisfatto, ha ribadito la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento;

VISTA la nota del 15 settembre 2017 con la quale la resistente si è opposta alla richiesta di rimborso delle spese ribadita dal ricorrente ribadendo la liceità del trattamento dei dati oggetto di ricorso, dati che avrebbe provveduto spontaneamente a rimuovere solo allo scopo di venire incontro alle esigenze dell´interessato;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere nei confronti della resistente avendo quest´ultima fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Wiise s.r.l. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia