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Parere sugli schemi dell’Accordo Quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) e dell’Accordo Quadro per la polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza relativa all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) - 29 dicembre 2017 [7509712]

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[doc. web n. 7509712]

Parere sugli schemi dell´Accordo Quadro per l´anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) e dell´Accordo Quadro per la polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza relativa all´anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) - 29 dicembre  2017

Registro dei provvedimenti
n. 567 del 29 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

Visto l´articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce, a decorrere dal 1°maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l´anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito APE);

Visto il D.P.C.M. 04/09/2017, n. 150, "Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)", Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2017, n. 243, sul quale il Garante ha espresso il proprio parere il 26 luglio 2017 (doc. web n. 6820552);

Visto, in particolare, l´art. 11, commi 1 e 2, del predetto decreto, ai sensi del quale il Ministro dell´economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l´Associazione bancaria italiana e l´Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie accordi quadro per definire, in particolare, "le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali";

Visto, altresì, il seguente art. 18, secondo cui "i flussi informativi previsti dagli accordi quadro di cui all´articolo 11 ed i dati trattati dall´INPS devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalità di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalità di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate";

Vista la nota del 20 dicembre 2017, con la quale il Ministero dell´economia e delle finanze ha richiesto il parere dell´Autorità sugli schemi dell´Accordo Quadro per l´anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) secondo quanto previsto dall´articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (di seguito Accordo Quadro Bancario) e dell´Accordo Quadro per la polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza relativa all´anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) di cui all´articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito Accordo Quadro Assicurativo);

Visto l´art. 15 dello schema di Accordo Quadro Bancario, che prevede che "lo scambio di informazioni tra l´INPS, anche in qualità di gestore del Fondo, gli Istituti Finanziatori e le Imprese Assicuratrici che aderiscono al presente accordo avviene attraverso un´infrastruttura applicativa basata su web services" e che "la descrizione tecnica dei flussi scambiati è riportata nel documento tecnico allegato al presente accordo. Tale documento è reso disponibile sul sito internet dell´INPS all´interno di un´area dedicata ai soggetti interessati. Eventuali aggiornamenti del documento tecnico sono definiti d´intesa tra INPS, ABI, ANIA ed UNIPOL e saranno pubblicati nel sito internet dell´INPS. Detti aggiornamenti non comportano modifica del presente Accordo Quadro Bancario";

Visto il corrispondente art. 14, commi 1 e 2, dell´Accordo Quadro Assicurativo, ai sensi del quale "lo scambio di informazioni tra l´INPS, anche in qualità di gestore del Fondo, gli Istituti Finanziatori e le Imprese Assicuratrici che aderiscono al presente accordo avviene attraverso un´infrastruttura applicativa basata su web services. La descrizione tecnica dei flussi scambiati è riportata nel documento tecnico allegato al presente Accordo Quadro Assicurativo. Tale documento è reso disponibile sul sito internet dell´INPS all´interno di un´area dedicata ai soggetti interessati. Eventuali aggiornamenti del documento tecnico sono definiti d´intesa tra INPS, ABI, ANIA ed UnipolSai e saranno pubblicati nel sito internet dell´INPS. Detti aggiornamenti non comportano modifica del presente Accordo Quadro Assicurativo";

Visto, altresì, l´art. 14, comma 3, che prevede che "le imprese Assicuratrici, in alternativa all´infrastruttura applicativa di cui al comma 1, possono accedere alla procedura telematica INPS attraverso un servizio offerto dall´ANIA. Le caratteristiche tecniche del servizio offerto dall´ANIA, di cui al comma 4, sono definite dall´ANIA stessa, compatibilmente alle specifiche tecniche della procedura telematica definita dall´INPS, e sono riportate sul sito internet dell´ANIA all´interno di un´area dedicata alle Imprese Assicuratrici aderenti al presente Accordo Quadro";

Rilevato che l´allegato 2 all´Accordo Quadro Assicurativo, riportante il documento tecnico denominato "Specifiche tecniche e di sicurezza della procedura telematica dei flussi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicuratrici", a cui l´art. 15 dello schema di Accordo Quadro Bancario e l´art. 14 dello schema di Accordo Quadro Assicurativo rinviano per la definizione dell´infrastruttura applicativa e delle specifiche tecniche e di sicurezza, come previsto dall´art. 11 del citato D.P.C.M, riporta la dicitura "da completare da parte dell´INPS";

Ritenuto necessario valutare l´integrazione da parte dell´INPS di tale documento, con particolare riguardo all´adeguatezza delle misure e degli accorgimenti adottati al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti ai dati personali ai sensi dell´art. 31 del Codice nell´ambito dell´infrastruttura applicativa in esame e dell´art. 18 del citato D.P.C.M., sia con riferimento ai trattamenti effettuati dall´Istituto, dai singoli istituti finanziatori e imprese assicuratrici, avuto riguardo alle "modalità di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalità di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate";

Considerato che i moduli di adesione all´Accordo Quadro Bancario per gli istituti finanziatori e di adesione all´Accordo Quadro Assicurativo per le imprese assicuratrici, oltre a riportare l´informativa sul trattamento dei dati personali, sarebbe opportuno che fossero oggetto di revisione e integrazione all´esito dell´individuazione, da parte dell´INPS, delle misure necessarie ad assicurare la sicurezza dei flussi previsti dai predetti Accordi;

Ritenuto, altresì, necessario chiarire, all´interno del predetto documento tecnico, il ruolo assunto dall´ANIA in relazione al trattamento dei dati personali nell´ipotesi prevista dall´art. 14, comma 3 dell´Accordo Quadro Assicurativo;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi degli art. 154, comma 1, lett. g) del Codice e dell´art. 11 del D.P.C.M. n. 150 del 2017, esprime parere favorevole sugli schemi dell´Accordo Quadro per l´anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) secondo quanto previsto dall´articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dell´Accordo Quadro per la polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza relativa all´anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) di cui all´articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a condizione che:

- il documento tecnico, denominato "Specifiche tecniche e di sicurezza della procedura telematica dei flussi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicuratrici", di cui all´art. 15 dello schema di Accordo Quadro Bancario e all´art. 14 dello schema di Accordo Quadro Assicurativo, integrato da parte dell´INPS, prima della sua adozione, sia sottoposto all´esame del Garante;

- venga chiarito, all´interno del predetto documento tecnico, il ruolo assunto dall´ANIA in relazione al trattamento dei dati personali nell´ipotesi prevista dall´art. 14, comma 3 dell´Accordo Quadro Assicurativo.

Roma, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7509712
Data
29/12/17

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


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