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Provvedimento del 30 novembre 2017 [7660102]

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[doc. web n. 7660102]

Provvedimento del 30 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 511 del 30 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 15 settembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Cimenti e Giovanni Castorina, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, con il quale il ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto di ottenere:

- informazioni in merito alla tipologia del rapporto bancario in virtù del quale è stata effettuata la segnalazione a sofferenza del proprio nominativo nella Centrale dei rischi gestita da Banca d´Italia, nonché la documentazione idonea ad escludere che nel caso di specie non sia maturata la prescrizione del credito originato dal rapporto bancario;

- la cancellazione della suddetta segnalazione -ove la stessa resistente ometta di allegare la documentazione sopra indicata- con effetto ex tunc o, in subordine, la sua rettifica;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di essere venuto a conoscenza dell´esistenza di una segnalazione a sofferenza, effettuata a suo carico dalla Banca Monte dei Paschi di Siena presso la Centrale dei rischi di Banca d´Italia, in occasione di una richiesta di finanziamento;

- di ritenere illegittima tale segnalazione, in ragione sia dell´intervenuta prescrizione dell´esposizione debitoria nei confronti della stessa Banca, prevista dall´art. 2934 c.c., secondo il quale "la segnalazione di una posizione a rischio non è più dovuta […quando] il credito è interamente prescritto", sia del mancato preavviso della imminente segnalazione a sofferenza del suo nominativo nella Centrale dei rischi;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 13 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 19 ottobre 2017 con la quale il ricorrente ha rappresentato:

- di avere ricevuto in data 28 settembre 2017, un riscontro al proprio interpello (allegando la relativa copia, agli atti del fascicolo), con il quale la resistente ha comunicato di aver individuato alcune anomalie nella segnalazione dell´esposizione e di avere conseguentemente provveduto alla sua cancellazione;

- che, tuttavia, da verifiche effettuate il 16 ottobre 2017 presso la Centrale dei Rischi la posizione a sofferenza a suo carico risulterebbe ancora presente e, allo stato, non è possibile verificare se "la cancellazione della segnalazione in questione avverrà, […] con efficacia ex tunc";

VISTE le note del 20 ottobre e 21 novembre 2017 con le quali la resistente ha rappresentato:

- che il nominativo del ricorrente è stato segnalato presso la Centrale dei Rischi nel mese di agosto 2005, per una esposizione debitoria relativa ad un rapporto di conto corrente incardinato presso la Banca Agricola Etnea -successivamente incorporata in MPS- in relazione alla quale era stato intimato allo stesso ricorrente il rientro con nota del 9 gennaio 2003 (agli atti del fascicolo);

- che l´obbligo di informazione preventiva all´interessato in merito alla segnalazione a sofferenza non era all´epoca vigente;

-  di aver provveduto, come già comunicato allo stesso ricorrente con nota del 28 settembre 2017, alla cancellazione del suo nominativo dalla Centrale dei Rischi per intervenuta prescrizione del credito, precisando che tale cancellazione "non sarà effettuata con efficacia ex tunc […] bensì a decorrere dal gennaio 2013, data a partire dalla quale è intervenuta la prescrizione del credito";

- che la richiesta di cancellazione "risulta correttamente acquisita dalla […] Centrale dei rischi in data 23 ottobre 2017";

PRESO ATTO di quanto affermato dalla resistente in merito alla circostanza che la cancellazione della contestata segnalazione, avvenuta per intervenuta prescrizione, avrà efficacia -conformemente a quanto previsto nel cap.2, sez. 1, par. 8, della Circolare della Banca d´Italia n. 139 dell´ 11 febbraio 1991, 16° agg.to giugno 2017- dal mese in cui la stessa è maturata, nonché del riscontro dalla stessa fornito anche in ordine all´origine dell´esposizione debitoria e della conseguente segnalazione del nominativo del ricorrente nella Centrale dei rischi;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto alla cancellazione segnalazione dalla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della resistente in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia