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Provvedimento del 30 novembre 2017 [7666438]

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[doc. web n. 7666438]

Provvedimento del 30 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 509 del 30 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 luglio 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Bonetta e Fabrizio Corona, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la deindicizzazione di un URL specificamente individuato nell´atto introduttivo del procedimento, raggiungibile a partire dal proprio nome e cognome e collegato a contenuti riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- che l´URL del quale chiede la rimozione rinvia a un articolo pubblicato in data 3 febbraio 2017 sulla testata giornalistica "Get Surrey" in merito ad una vicenda giudiziaria nella quale è rimasto coinvolto in Gran Bretagna e che si è conclusa con una sentenza, emessa nella stessa data di pubblicazione dell´articolo, "di condanna a tre mesi di reclusione ed ulteriori 3 mesi di "licence" [libertà condizionata] per detenzione di materiale pedopornografico";

- che la persistente diffusione della notizia a distanza di "più di 6 mesi dalla conclusione della delicata vicenda giudiziaria", comporta notevoli danni ai suoi rapporti familiari e alla sua vita relazionale e professionale, in quanto riporta una vicenda rispetto alla quale ritiene venute meno le esigenze di cronaca e cessato l´interesse pubblico alla notizia;

- di reputare pertanto sussistenti, nel caso di specie, i criteri per l´applicazione del "diritto all´oblio" (c.d delisting), considerato anche il fatto di non rivestire alcun ruolo nella vita pubblica;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 7 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 9 agosto e 5 settembre 2017 e  con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Masnada e Marco Berliri, ha rilevato l´assenza, nel caso in esame, dei presupposti per l´applicazione del diritto all´oblio, con riferimento:

- sia al tempo, il cui decorso, nello specifico, non può considerarsi sufficiente, trattandosi di una notizia pubblicata appena sei mesi prima;

- sia alla natura delle informazioni di cui si chiede la deindicizzazione, trattandosi di reati gravi, legati alla pedopornografia, rispetto ai quali anche se il ricorrente ha espiato la pena, "non significa che sia venuto meno l´interesse pubblico al reperimento della notizia";

VISTA la nota del 6 settembre 2017, con la quale il ricorrente, contestando quanto rappresentato da Google nella propria memoria, si è riportato integralmente alle considerazioni già svolte nell´atto introduttivo;

CONSIDERATO che, con riferimento alla richiesta di rimozione dell´ URL contestato dal ricorrente, occorre procedere all´esame, facendo riferimento ai criteri generali indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea nel caso C-131/12 "Google Spain e inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González" del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza "Costeja") e ulteriormente precisati nelle Linee Guida sull´attuazione della stessa WP 225, adottate dal Gruppo art. 29 il 26 novembre 2014, in base ai quali, il principale elemento costitutivo del diritto all´oblio è il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca;

RILEVATO che la richiesta avanzata dal ricorrente non appare meritevole di accoglimento, in ragione del breve lasso di tempo intercorso dal verificarsi dei fatti e dalla pubblicazione della relativa notizia, riguardante  fattispecie volte a tutelare beni giuridici di particolare rilevanza sociale, legati alla pedopornografia;

RITENUTO dunque che, in ragione di quanto sopra esposto, il ricorso debba essere dichiarato infondato, potendosi per ciò procedere a compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia