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Provvedimento del 7 dicembre 2017 [7726967]

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[doc. web n. 7726967]

Provvedimento del 7 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 519 del 7 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 agosto 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Roberta Rapicavoli, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l., con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione di n. 76 URL, specificamente individuati nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibili in associazione al proprio nome e cognome e riconducibili a contenuti che riguardano una vicenda nella quale è rimasta coinvolta nel 2014;

- il pagamento in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che tali Url rimandano ad articoli di cronaca pubblicati da diverse testate on-line e blog in cui si dà conto dell´accordo bonario per 50 milioni di euro raggiunto nel 2014 dalla ricorrente con l´Agenzia delle Entrate a seguito della contestazione di una sanzione amministrativa per irregolarità fiscali;

CONSIDERATO che la ricorrente ha evidenziato in particolare la mancanza di un interesse attuale alla conoscibilità delle notizie riportate negli articoli, tenuto conto che: i) la stessa non può definirsi un personaggio pubblico, né riveste cariche pubbliche; ii) la vicenda che la coinvolge risale al 2014 mentre gli articoli sono stati pubblicati fra il 2014 e i primi mesi del 2015; iii) alcuni dei fatti riportati negli articoli raggiungibili attraverso gli Url in questione presentano delle inesattezze con riguardo alla stima del patrimonio preso a parametro per il calcolo dell´importo della sanzione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato le resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 14 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 22 agosto 2017 e la successiva memoria del 14 settembre 2017 con le quali Google Inc. e Google Italy s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel comunicare che dieci degli Url indicati nell´atto introduttivo non appaiono più indicizzati dal motore di ricerca digitando il nome e il cognome della ricorrente, hanno sostenuto, rispetto ai restanti sessantasei Url tuttora indicizzati, l´insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti enucleati come indicativi del diritto all´oblio nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea pronunciata il 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, (c.d. "sentenza Costeja") e ulteriormente precisati nelle Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014, considerato in particolare:

- che non ricorre l´elemento temporale, dato che gli articoli contestati sono stati tutti pubblicati fra il 2014 e il 2015;

- il ruolo nella vita pubblica attualmente rivestito dalla ricorrente, che, come riportato negli stessi articoli, è una nota imprenditrice romana nel settore immobiliare;

-  gli articoli raggiungibili attraverso gli Url contestati riguardano "non tanto (o non solo) (…) un contenzioso amministrativo con l´Agenzia delle Entrate, bensì una complessa vicenda penale di evasione fiscale che ha coinvolto anche altre persone oltre la ricorrente", vicenda peraltro presumibilmente non ancora conclusa dal punto di vista giudiziario, rispetto alla quale il c.d. diritto all´oblio non può essere invocato (cfr. punto n. 13 delle citate Linee Guida);

- la richiesta di aggiornamento e di rettificazione delle notizie pubblicate negli articoli in questione non può essere rivolta nei confronti del motore di ricerca bensì degli editori delle testate on-line o dei blog sui quali le notizie sono state inizialmente pubblicate;

VISTA la memoria di replica del 21 novembre 2017 con la quale la ricorrente nel sostenere che la semplice qualifica di imprenditore da lei rivestita non sarebbe sufficiente ad escludere il suo diritto all´oblio rispetto alle notizie in questione, a suo parere prive di interesse pubblico, essendo relative alla contestazione di irregolarità fiscali, tenuto conto che ad oggi nei suoi confronti non è stata emessa alcuna sentenza per il reato di evasione fiscale;

VISTA la memoria trasmessa il 28 novembre 2017 con la quale la resistente, richiamandosi a quanto già dedotto, ha ribadito la sussistenza dell´interesse pubblico rispetto alle notizie in questione che, oltre ad essere recenti, riguardano reati gravi essendo la ricorrente, in relazione ai fatti in questione, attualmente indagata per evasione fiscale e tenuto anche conto che, come indicato nella c.d.  "sentenza Costeja" e nelle citate Linee Guida, tra i soggetti che ricoprono un "ruolo pubblico" rientrano senz´altro gli imprenditori i quali, "in quanto "uomini d´affari", sono sottoposti a uno scrutinio pubblico che limita la loro possibilità di azionare un asserito diritto alla privacy nei confronti di notizie riguardanti la loro attività professionale";

RILEVATO, rispetto al caso in esame, che:

- gli URL indicati dalla ricorrente risultano collegati ad articoli di cronaca, tutti pubblicati fra il 2014 e il 2015, quindi in un periodo molto recente;

- la vicenda in questione, come peraltro si evince da alcuni degli Url oggetto di ricorso, non si riferisce esclusivamente alla contestazione di sanzioni tributarie per omessa dichiarazione nei redditi di un patrimonio di circa 1.200 immobili riconducibili alla ricorrente, ma anche al reato di associazione a delinquere finalizzata all´evasione fiscale per il quale la stessa risulta  attualmente indagata;

- la ricorrente svolge certamente un ruolo in ambito economico, nel contesto sociale di riferimento, circostanza che giustifica un interesse pubblico nei confronti delle vicende che l´hanno riguardata, anche alla luce del fatto che i dati personali rinvenibili tramite gli Url indicati dalla ricorrente sono relativi alla vita lavorativa di quest´ultima;

- la presenza di Url, non contestati nel presente procedimento, che rimandano ad articoli di cronaca pubblicati nel 2016 riferiti alla chiusura delle indagini preliminari da parte della competente Procura ha riattualizzato l´interesse pubblico alla conoscibilità di tutte le notizie relative alla vicenda;

RITENUTO dunque, per i motivi sopra esposti, che non risultino ricorrere gli estremi per l´applicazione del c.d. "diritto all´oblio" secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell´Unione Europea nella sentenza del 13 maggio 2014 c-131/12 e ulteriormente precisati nelle richiamate Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014 e che, pertanto, la richiesta di deindicizzazione dei sessantasei URL indicati nell´atto introduttivo dei quali la resistente non ha disposto la deindicizzazione debba essere dichiarata infondata;

RITENUTO che debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine ai restanti dieci Url indicati nell´atto introduttivo che non vengono più indicizzati dal motore di ricerca Google in associazione al nome e cognome della ricorrente;

RITENUTO, altresì, che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della parziale dichiarata infondatezza del ricorso, nonché della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine a dieci Url indicati nell´atto introduttivo e attualmente non più indicizzati in associazione al nome e cognome della ricorrente;

b) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei restanti sessantasei Url indicati nell´atto introduttivo;

c) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia