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Provvedimento del 7 dicembre 2017 [7727019]

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[doc. web n. 7727019]

Provvedimento del 7 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 521 del 7 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 19 settembre 2017 da XX nei confronti di Google, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di un URL, specificamente individuato nell´interpello e richiamato nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibile in associazione al proprio nome e cognome e riferito a ad un provvedimento della Corte costituzionale emesso nel 2006;

CONSIDERATO che tale provvedimento è stato adottato a seguito della rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale di una norma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. "Codice della strada") da parte del Giudice di pace al quale egli si era rivolto nell´ambito del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa comminatagli per un´infrazione al codice stradale;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato la facile reperibilità su internet di informazioni obsolete che collegano il suo nominativo ad un procedimento giudiziario in cui è rimasto coinvolto oltre dieci anni orsono e la cui accessibilità comporterebbe un pregiudizio per la propria reputazione personale e professionale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 29 settembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 13 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 6 ottobre 2017 con la quale Google ha comunicato di aver rimosso l´Url indicato nell´atto introduttivo già prima del ricorso, così come comunicato al ricorrente con nota del 6 settembre 2017;

VISTE la nota del 6 ottobre 2017 e le ulteriori interlocuzioni con le quali il ricorrente ha:

-  precisato che la rimozione dell´Url indicato nell´atto introduttivo è stata disposta dalla resistente solo nel corso del procedimento;

- sostenuto che l´e-mail della resistente datata 6 settembre 2017, di cui viene riportato il testo, faceva infatti riferimento ad un altro Url, non oggetto del presente procedimento di cui era stata richiesta ed ottenuta la rimozione;

- dichiarato che, peraltro, ad oggi tale ultimo Url risulta di nuovo indicizzato in associazione al proprio nome e cognome;

VISTA la nota del 19 ottobre 2017 con la quale il ricorrente ha confermato l´avvenuta rimozione da parte della resistente dell´Url non oggetto del presente procedimento;

RILEVATO preliminarmente che l´odierno ricorso può essere preso in esame esclusivamente con riferimento all´Url indicato anche in sede di interpello, che non risulta in atti essere stato rimosso prima della proposizione dell´atto introduttivo del presente procedimento;

DATO ATTO che Google ha confermato comunque la rimozione di entrambi gli Url sopra menzionati;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, sia pure nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia