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Provvedimento del 14 dicembre 2017 [7778875]

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[doc. web n. 7778875]

Provvedimento del 14 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 538 del 14 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 30 agosto 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Mario Nordio, indirizzato, dopo alcune parziali rinunce, nei confronti di:

• Editoriale Veneto S.r.l., in qualità di editore del quotidiano "Corriere del Veneto";

•  Italiaonline S.p.A., in qualità di editore del servizio "Libero 24x7";

• Movimento per l´Infanzia, in qualità di gestore del blog "Movimento per l´Infanzia Lazio"

con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

la cancellazione di alcuni articoli specificamente indicati nell´atto introduttivo del procedimento o, in alternativa, l´adozione di misure tecniche idonee ad inibirne l´indicizzazione tramite i motori di ricerca esterni ai siti degli editori resistenti;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante associazione al suo nominativo, nell´ambito di ricerche effettuate tramite i motori di ricerca esterni ai siti degli editori resistenti, di informazioni ormai risalenti nel tempo e connesse ad una vicenda giudiziaria conclusasi con il patteggiamento della pena, alla quale peraltro ha fatto seguito, decorso il termine di cinque anni in assenza di commissione di fatti analoghi, l´estinzione del reato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° settembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 20 settembre 2017 con la quale Italiaonline S.p.A. ha comunicato di aver provveduto alla deindicizzazione dei link indicati nell´atto di ricorso, ancorché non abbia ritenuto comprovata l´avvenuta ricezione dell´interpello preventivo del 28 aprile 2017;

VISTA la nota del 20 settembre 2017 con la quale il Movimento per l´Infanzia ha manifestato la propria disponibilità a disporre la cancellazione dell´articolo subordinatamente all´individuazione del soggetto che gestiva il sito regionale all´epoca della sua pubblicazione;

VISTA la nota del 28 novembre 2017 con la quale Editoriale Veneto S.p.A., per il tramite dell´avv. Manuela Bossi, ha rappresentato di aver provveduto a deindicizzare due degli articoli oggetto di richiesta già prima della presentazione del ricorso (circostanza però non verificabile in assenza di comunicazione al ricorrente del disposto intervento) e di aver attivato gli adempimenti necessari alla rimozione dell´ulteriore articolo oggetto di richiesta (datato 18 novembre 2011) che non sarebbe stato deindicizzato in precedenza per "mero errore";

VISTA la nota del 5 dicembre 2017 con la quale il ricorrente ha:

preso atto del positivo riscontro fornito da Italiaonline S.r.l. ed ha chiesto altresì la rimozione di un ulteriore link che, pur non rinviando ad alcun contenuto a lui riferibile, conterrebbe al suo interno dati personali che lo riguardano;

rappresentato che nell´archivio on-line del "Corriere del Veneto" risulterebbero ancora presenti due degli articoli oggetto di richiesta (rispettivamente datati 18 e 24 novembre 2011), oltre ad un ulteriore articolo del 9 marzo 2012 (che non aveva, tuttavia, formato oggetto di richiesta con l´atto introduttivo del procedimento);

rilevato che, con riguardo al sito "Movimento Infanzia Lazio", risulterebbe ancora disponibile il link del quale è stata richiesta la rimozione;

VISTA la nota del 5 dicembre 2017 con la quale Editoriale Veneto S.r.l. ha ribadito di aver provveduto a richiedere la deindicizzazione dell´articolo rimasto visibile e di aver esteso il suddetto intervento anche all´ulteriore articolo indicato dall´interessato nel corso del procedimento;

VISTA la nota del 6 dicembre 2017 con la quale Movimento per l´Infanzia ha comunicato di aver provveduto alla rimozione dell´articolo oggetto di richiesta;

CONSIDERATO, preliminarmente, che il ricorso al Garante può essere preso in esame solo con riferimento a specifiche richieste che siano contenute nell´interpello preventivo e ribadite nell´atto introduttivo del procedimento;

RILEVATO, di dover pertanto dichiarare inammissibili, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice:

a) le richieste aventi ad oggetto la "cancellazione" degli articoli raggiungibili attraverso gli URL indicati dall´interessato, non presentate in sede di interpello preventivo;

b) le ulteriori richieste di deindicizzazione presentate solo nel corso del procedimento, pur dando atto del positivo riscontro da parte di uno dei titolari interessati;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di "deindicizzazione" degli articoli correttamente presentata sia in sede di interpello preventivo che di ricorso, che questi ultimi, come constato anche dall´Ufficio all´esito di apposite verifiche, non risultano più reperibili attraverso i comuni motori di ricerca avendo i titolari del trattamento aderito, nel corso del procedimento, alle richieste del ricorrente provvedendo, in taluni casi, a rimuovere integralmente il contenuto pubblicato;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare in ordine a tale richiesta, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso, nonché della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile con riferimento alla richiesta di cancellazione degli articoli indicati dall´interessato in quanto proposta per la prima volta con l´atto introduttivo del procedimento, nonché con riguardo alle istanze di rimozione di ulteriori articoli presentate per la prima volta nel corso del procedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle istanze di deindicizzazione dei predetti articoli correttamente poste in sede di interpello e di atto introduttivo; 

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia