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Provvedimento del 21 dicembre 2017 [7937157]

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[doc. web n. 7937157]

Provvedimento del 21 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 562 del 21 sicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 17 agosto 2017 da XX nei confronti di Giuseppe Guerriero nella sua qualità di Presidente del Collegio Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Roma e Provincia con il quale l´interessato ha sostenuto:

- che il resistente avrebbe inviato a tutti gli iscritti al relativo Albo professionale nel territorio di Roma e provincia (circa 800) due distinte comunicazioni datate 6 febbraio 2014 e 15 giugno 2017 intitolate "Avviso importante agli iscritti" nelle quali oltre a screditarlo professionalmente lo si definiva "soggetto radiato dall´Albo di questo Collegio";

- di non essere mai stato "radiato" dall´albo in questione bensì di essere stato cancellato dallo stesso per motivi disciplinari a seguito di un provvedimento del predetto Collegio, non ancora definitivo, tenuto conto che è tuttora pendente la relativa impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione;

- che il "Regolamento per la professione di perito industriale" previsto dal r.d. 11 febbraio 1929, n. 275 e l´attuale "Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare" adottato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (versione 26 giugno 2015) non prevedono la sanzione della "radiazione";

CONSIDERATO che il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

1) di conoscere l´origine dei dati personali riguardanti la propria presunta "radiazione", le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del rappresentante eventualmente designato ai sensi dell´art. 5, comma 2, del Codice;

2) di rettificare i dati che lo riguardano comunicando a tutti gli iscritti all´albo professionale in questione, attraverso un avviso da pubblicarsi sul sito web del predetto Collegio, l´erroneità delle predette comunicazioni e l´inesistenza della propria "radiazione";

3) la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 7 settembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; b) il verbale dell´audizione svoltasi presso gli uffici del Garante in data 2 ottobre 2017; c) la nota del 14 novembre 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota del 22 settembre 2017 e la successiva memoria del 6 ottobre 2017 con le quali il resistente ha sostenuto che:

- le comunicazioni oggetto di contestazione lungi dall´essere il frutto di una iniziativa personale, come invece sostenuto dal ricorrente, sarebbero state trasmesse in ambito istituzionale nell´esercizio dei propri poteri di Presidente e nel rigido rispetto della normativa di settore vigente;

- con provvedimento del 5 dicembre 2013 il Collegio territoriale di disciplina riconoscendo il ricorrente colpevole dei fatti gravi dallo stesso commessi in danno dell´Ordine professionale di appartenenza, anche nella persona del suo Presidente pro-tempore, ne ha disposto la cancellazione dall´albo professionale;

- il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in data 17 luglio 2014 ha confermato la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente;

- il termine "radiato" usato nelle comunicazioni istituzionali in questione risulterebbe "coerente ed appropriato" tenuto conto che per "radiazione" debba sostanzialmente intendersi la cancellazione per motivi disciplinari del professionista dal relativo albo con conseguente impossibilità di esercitare legittimamente la professione e rappresenta la sanzione disciplinare di massima gravità "pronunciata contro il professionista che, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione personale o il prestigio della professione, fino a rendere incompatibile con la dignità stessa della categoria la sua permanenza nell´Albo";

VISTA la nota di replica del 19 ottobre 2017 con la quale il ricorrente ha in particolare sostenuto che il resistente abuserebbe dei propri poteri di rappresentanza adottando iniziative personali in assenza delle prescritte autorizzazione del Consiglio e dell´Assemblea degli iscritti;

CONSIDERATO che dalle risultanze dell´istruttoria non sono emersi elementi idonei a comprovare un trattamento illecito dei dati del ricorrente tenuto conto che il termine "radiazione" riferito a quest´ultimo è stato utilizzato in modo corretto al fine di rendere edotti gli iscritti circa la sua definitiva esclusione dall´albo professionale di appartenenza e ritenuto pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richiesta di rettifica dei dati contenuta nell´atto introduttivo;

RITENUTO, in ordine alle restanti richieste del ricorrente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il resistente fornito adeguato riscontro in merito;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della parziale infondatezza del ricorso e della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di rettifica dei dati contenuta nell´atto introduttivo;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c)  dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia