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Provvedimento del 29 dicembre 2017 [7981895]

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[doc. web n. 7981895]

Provvedimento del 29 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 571 del 29 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante proposto in data 26 settembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo de Marchis e Francesca Frezza, nei confronti di Unico La Farmacia dei Farmacisti S.p.A., dalla quale lo stesso è stato licenziato in data 29 maggio 2017 per superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL di settore;

CONSIDERATO che il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") ha chiesto:

- di avere accesso al proprio fascicolo personale e sanitario allo scopo di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che lo riguardano in relazione al rapporto di lavoro, ivi comprese le informazioni contenute nelle certificazioni mediche e nella documentazione attinente alle verifiche sanitarie ed alle visite mediche periodiche effettuate ai sensi del d.lgs. n. 81/08, nonché negli atti che hanno riguardato il suo licenziamento e le trattative intercorse fra le parti ai fini della risoluzione del rapporto in forma bonaria;

- di ottenere la liquidazione delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, assunto dalla società resistente nel 1992 nell´ambito delle categorie protette ai sensi della legge n. 68/99 in quanto invalido al 75% ex art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, ha sostenuto che:

- nel novembre 2016 la resistente gli avrebbe comunicato il trasferimento presso una  nuova sede di lavoro, provvedimento prontamente impugnato dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro perché ritenuto ritorsivo ed illegittimo in quanto disposto in violazione della normativa a tutela dei lavoratori disabili;

- stante l´impossibilità a trasferirsi presso la nuova sede di lavoro per il precario stato di salute che lo aveva costretto, a seguito di un incidente automobilistico occorso nel 2016, ad assentarsi dal lavoro usufruendo di un lungo periodo di malattia, avrebbe avviato con la società, per il tramite dei propri legali, trattative finalizzate ad un componimento bonario della vicenda;

- ciò nonostante, con lettera del 29 maggio 2017, nelle more della definizione delle trattative, la resistente, gli avrebbe intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto (avendo superato il limite massimo di giorni di assenza per malattia previsto dal CCNL di settore), dallo stesso impugnato stragiudizialmente con lettera del 16 giugno 2017;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 21 novembre 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota del 18 ottobre e la successiva memoria del 20 ottobre 2017  con le quali la resistente, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Amendola ed Emanuela Fusco, nel ribadire la liceità del trattamento dei dati che riguardano il ricorrente, ha:

- ricostruito le vicende che hanno portato al licenziamento del ricorrente fornendo anche copia di alcune certificazioni mediche trasmesse da quest´ultimo;

- sostenuto che, relativamente ai dati oggetto delle richieste del ricorrente, sussistono i presupposti per il differimento dell´accesso ai sensi dell´art. 8, comma 1, lett. e) in quanto, alla luce sia dell´avvenuta impugnativa del comminato licenziamento sia delle azioni risarcitorie preannunciate dal ricorrente, "il disvelamento delle informazioni richieste comprometterebbe senz´altro l´onere probatorio" ai fini della propria difesa in giudizio, alla luce del particolare regime del rito del lavoro in termini di prova che, come noto, impone al datore di lavoro l´onere di dimostrare i fatti costitutivi del disposto licenziamento;

- dichiarato di avere "interesse a che non venga pregiudicato l´esercizio del proprio diritto di difesa nell´attuale fase precontenziosa che, in ragione delle iniziative già intraprese" dal ricorrente, "per il tramite del proprio legale, risulta allo stato preludere ad una controversia giudiziaria";

- sostenuto che il termine per incardinare il giudizio innanzi al giudice del lavoro previsto dall´art. 6, della legge n. 604 del 15 luglio 1966, contenente "Norme sui licenziamenti individuali", non sarebbe ancora decorso;

- puntualizzato come l´intimazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non richieda la specifica indicazione dei singoli giorni di assenza - che comunque nel caso di specie la società ha provveduto ad elencare-, essendo "sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, fermo restando l´onere, nell´eventuale sede giudiziaria (…), di allegare e provare compiutamente i fatti costitutivi del potere esercitato" (cfr. Cass. n. 11092/2005, n. 23312/2010);

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante in data 26 ottobre 2017 nel corso della quale

-  il ricorrente ha ribadito la richiesta di accesso con particolare riferimento ai dati contenuti nella documentazione sanitaria eccependo l´insussistenza dei presupposti per il differimento invocato dalla controparte mentre quest´ultima ha ribadito di aver fornito elementi sufficienti a giustificarlo, atteso che di norma l´impugnativa in sede giudiziaria del licenziamento per superamento del periodo di comporto è volta, "per la natura stessa del contenzioso", a dimostrare dinanzi al giudice del lavoro come la malattia sia imputabile ad una responsabilità dell´azienda;

- la resistente ha inoltre sostenuto come i dati, in particolari sanitari, oggetto delle richieste del ricorrente siano già in possesso dello stesso eccependo, a fronte della richiesta di quest´ultimo di conoscere i dati relativi alle visite mediche obbligatorie previste dal d.lgs. n. 81/08 in tema di sorveglianza sanitaria, di non detenere la relativa documentazione che è conservata solo dal medico competente il quale è l´unico soggetto ad avervi accesso;

VISTA la nota del 15 dicembre 2017 con la quale la resistente ha:

- dichiarato che in data 12 dicembre 2017, in prossimità della scadenza del termine di cui all´art. 6, comma 2, della legge n. 604/1966, il ricorrente ha presentato istanza ex art. 410 c.p.c. per l´espletamento, dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro, del tentativo facoltativo di conciliazione, iniziativa questa che prelude all´impugnativa del licenziamento in sede giudiziaria;

- sostenuto che tale circostanza confermerebbe la "sussistenza di una situazione precontenziosa tra le parti che certamente legittima il differimento del diritto di accesso ai sensi dell´art. 8, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 196/2003";

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, i diritti di cui all´articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per l´esercizio dello stesso;

CONSIDERATO altresì che la valutazione dell´esistenza del pregiudizio effettivo deve essere effettuata caso per caso, anche in relazione ai diritti specificamente esercitati e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che la società resistente ha fornito elementi sufficienti a supporto della propria richiesta di differimento, rappresentando l´esistenza di una situazione precontenziosa fra le parti, peraltro confermata dallo stesso ricorrente anche attraverso il tentativo di conciliazione esperito dallo stesso, e precisando che la comunicazione in forma intelligibile dei dati attinenti al rapporto di lavoro richiesti nel presente procedimento avrebbe compromesso il proprio onere probatorio nell´eventuale, ma dichiarata impugnazione giudiziale del licenziamento;

RILEVATO quindi che, in relazione alle specifiche circostanze rappresentate e sulla base della documentazione in atti, appare allo stato legittimamente invocato il differimento temporaneo del diritto di accesso (che una volta cessate le rappresentate esigenze difensive potrà essere nuovamente esercitato) e ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato infondato in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati indicati nell´atto introduttivo;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda esaminata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara il ricorso allo stato infondato in ordine alla richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati indicati nell´atto introduttivo;

b. dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia