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Provvedimento del 15 febbraio 2018 [8188551]

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[doc. web n. 8188551]

Provvedimento del 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 96 del 15 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 16 novembre 2017 da XX nei confronti del Consiglio Nazionale dell´Ordine dei Consulenti del Lavoro, con il quale l´interessato, dichiarandosi non soddisfatto del riscontro ricevuto ad esito delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rettifica dei dati che lo riguardano pubblicati sul sito www.consulentidellavoro.gov.it nella sezione "Formazione Continua Obbligatoria";

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare, che:

- con delibera n. 489 del 31 marzo 2017, il predetto Consiglio lo ha autorizzato a svolgere corsi accreditati ai fini della formazione continua obbligatoria dei consulenti del lavoro, provvedendo, dopo pochi mesi, alla pubblicazione del suo nominativo, oltre che di ulteriori dati personali, sul sito istituzionale all´interno dell´elenco degli enti formatori autorizzati ai sensi dell´art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 137/2012;

- successivamente, avendo rilevato che nella denominazione pubblicata sul sito non era ricompreso il proprio titolo di consulente del lavoro (indicato nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione), ha chiesto di rettificare i dati pubblicati da "XX, titolare dell´omonima ditta individuale" in "XX, Consulente del Lavoro", tenuto conto che l´attuale denominazione, proprio perché non rappresentativa della propria persona, fornirebbe un´immagine fuorviante di sé, a detrimento del suo "patrimonio intellettuale, sociale e professionale";

- con note del 14 luglio 2017 e 10 novembre 2017 il titolare del trattamento ha respinto la sua richiesta in ragione della corrispondenza fra i dati pubblicati sul sito e quelli utilizzati ai fini dell´istruttoria sull´istanza di accreditamento da lui presentata il 7 novembre 2016;

CONSIDERATO che il ricorrente, nell´invocare il disposto dell´art. 11 del Codice e dell´art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, ha sostenuto l´inesattezza dei dati personali contenuti nella denominazione pubblicata sul istituzionale del predetto Consiglio di cui ha chiesto la rettifica;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 dicembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il soggetto resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 gennaio 2018 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 29 dicembre 2017 con la quale il resistente, riportandosi integralmente a quanto già comunicato con le citate note del 7 luglio e 10 novembre 2017, ha sostenuto:

- che la denominazione contestata ed attualmente pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Formazione Continua obbligatoria" coincide con quella fornita dallo stesso ricorrente nell´istanza di accreditamento presentata al Consiglio Nazionale in data 7 novembre 2016 e pertanto utilizzata ai fini dell´istruttoria;

- che la stessa denominazione è stata poi pedissequamente riportata nella delibera di autorizzazione n. 489 emessa il 31 marzo 2017 in conformità al parere vincolante rilasciato il 20 marzo 2017 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che riporta, anch´esso, la medesima denominazione;

- che nell´istanza non era presente, "in corrispondenza della firma, alcun timbro o riferimento al titolo di Consulente del Lavoro";

- di non potere pertanto, allo stato degli atti, accogliere la misura richiesta dal ricorrente;

- di essere disponibile, qualora il ricorrente presenti apposita istanza volta alla modifica del nominativo, ad avviare una nuova istruttoria in tal senso;

VISTA la nota del 4 gennaio 2018 con la quale il ricorrente ha contestato le avverse argomentazioni difensive sostenendo altresì che, a proprio parere, la pubblicazione dei dati degli enti formatori autorizzati ai sensi dell´art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 137/2012 non sarebbe prevista da alcun regolamento trattandosi piuttosto di una scelta discrezionale del Consiglio resistente, né tale trattamento di dati sarebbe contemplato in alcuna informativa o nella stessa istanza di accreditamento;

CONSIDERATO che, in base all´istruttoria compiuta, non sono emersi elementi idonei a comprovare un trattamento dei dati del ricorrente effettuato in modo non corretto da parte del resistente, tenuto conto che i dati pubblicati con riguardo all´interessato sul sito istituzionale in questione nella sezione "Formazione Continua Obbligatoria" non sono inesatti, coincidendo con quelli indicati dal ricorrente nell´istanza presentata in data 7 novembre 2016 ed utilizzati nel conseguente procedimento autorizzatorio da parte del predetto Consiglio;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dell´infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di rettifica dei dati contenuta nell´atto introduttivo;

b. dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8188551
Data
15/02/18

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso