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Provvedimento dell'8 febbraio 2018 [8256070]

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[doc. web n. 8256070]

Provvedimento dell´8 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 74 dell´8 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 31 ottobre 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Juri Monducci, nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano detenuti dalla resistente e relativi al traffico telefonico riferito al periodo dei sei mesi antecedenti "la prima richiesta avanzata (…) del 23/05/2017" con riguardo a due numeri di utenza mobile a lei intestati e "con indicazione del saldo iniziale, addebiti, accrediti e saldo finale";

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessata ha rappresentato di:

essere stata cliente della resistente e di aver esercitato, a seguito della comunicazione dell´imminente modifica delle condizioni contrattuali, il diritto di recesso prendendo "visione dell´ammontare del proprio credito residuo" attraverso la consultazione di apposita applicazione on-line;

aver successivamente appurato che il nuovo operatore telefonico con il quale ha stipulato un nuovo contratto accreditava sulla nuova utenza "una somma inferiore al traffico residuo risultante alla data del passaggio";

aver richiesto, a seguito di una comunicazione con la quale la società resistente comunicava la regolarità dell´accredito, "il dettaglio del proprio traffico telefonico degli ultimi sei mesi, con il saldo iniziale, le ricariche effettuate e gli addebiti" tramite interpello del 23 maggio 2017, poi ripetuto con successive richieste del 14 luglio e del 16 agosto 2017, non ricevendo tuttavia un riscontro adeguato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 28 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 5 dicembre 2017 con la quale Vodafone Italia S.p.A. ha:

comunicato che le "informazioni relative al dettaglio del traffico telefonico (…) effettuato tra il 23 novembre 2016 ed il 23 maggio 2017" richieste dall´interessata "non sono presenti nei (…) sistemi dedicati alla clientela", essendo transitati "nel database detenuto dalla società per finalità di giustizia ai sensi dell´art. 132 del d.lgs. 196/2003 (…) accessibile esclusivamente su richiesta dell´Autorità giudiziaria o nell´ambito di investigazioni difensive";

trasmesso le informazioni disponibili in ordine agli addebiti ed accrediti effettuati su entrambe le utenze indicate dalla ricorrente, nonché quelle presenti all´interno del sistema con specifico riguardo ad una di esse;

VISTA la nota del 13 dicembre 2018 con la quale la ricorrente ha eccepito la parzialità del riscontro fornito dalla resistente non avendo ottenuto la comunicazione, oltreché di alcune informazioni relative ai saldi iniziale e finale riferiti alle utenze telefoniche sopra indicate, dei dati di traffico telefonico più volte richiesti, istanza alla quale quest´ultima ha opposto un esplicito rifiuto trincerandosi "dietro una errata e del tutto pretestuosa interpretazione degli artt. 123 e 132" del Codice "che si pongono quali garanzie per l´utente di servizi di telefonia e non (…) quali limitazioni al diritto dell´interessato di vedersi comunicati i propri dati personali detenuti dall´operatore";

VISTA la nota del 31 gennaio 2018 con la quale la resistente ha;

ribadito di non avere più la disponibilità dei dati di traffico richiesti tenuto conto del fatto che l´art. 123 del Codice conferisce ai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica la facoltà di conservare detti dati per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire agli stessi di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria, prevedendone un´ulteriore conservazione, ai sensi dell´art. 132 del Codice, per un periodo di ventiquattro mesi per una diversa finalità vincolata all´accertamento e repressione dei reati;

dichiarato, in ordine alle restanti richieste, di aver comunicato tutti i dati in suo possesso;

CONSIDERATO che:

i dati relativi al traffico telefonico e telematico hanno una natura particolarmente delicata in virtù delle garanzie, anche di carattere costituzionale, che assistono la libertà e segretezza delle comunicazioni, inclusi i diversi soggetti coinvolti;

la relativa disciplina è dettata dal Codice attraverso le disposizioni contenute negli artt. 123 e 132 che ne prevedono la possibilità di conservazione per finalità di tipo diverso;

CONSIDERATO, nello specifico, che l´art. 123, comma 2, del Codice dispone che il fornitore del servizio possa conservare i dati di traffico "strettamente necessari a fini di fatturazione per l´abbonato" per un periodo non superiore a sei mesi "a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa di pagamento", prevedendo altresì all´art. 124 del Codice il diritto per l´abbonato di "ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all´ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione";

RILEVATO inoltre che:

decorso il periodo di tempo sopra indicato i dati di traffico, in base alle previsioni contenute nell´art. 132 del Codice, possono essere conservati e resi accessibili solo per finalità connesse all´accertamento e repressione dei reati;

nel caso in esame, l´interessata, già con il primo interpello del 23 maggio 2017, ha correttamente avanzato la sua istanza di accesso all´operatore telefonico con riguardo ad una delle due utenze indicate nell´atto introduttivo del procedimento - integrando la richiesta con riguardo alla seconda utenza con il successivo interpello del 1° luglio 2017 - che avrebbe dovuto pertanto tempestivamente comunicare i dati richiesti ai sensi dell´art. 123 del Codice;

con specifico riferimento ai dati personali riguardanti il traffico telefonico effettuato dalla ricorrente tra il 23 novembre 2016 ed il 23 maggio 2017, tali dati, essendo confluiti nel database detenuto dalla società ai sensi dell´art. 132 del Codice, risultano ora accessibili esclusivamente per le finalità connesse all´accertamento e repressione dei reati, essendo preclusa la loro accessibilità a fini di fatturazione per l´abbonato, come dichiarato dalla società resistente;

pertanto, il tempo decorso dalle richieste originarie, in assenza di riscontro adeguato da parte del titolare del trattamento, si è tradotto, di fatto, in un´ingiustificata compressione dei diritti dell´interessata, non tenendosi nel debito conto il fatto che, alla luce dell´ulteriore specifica necessità derivante dalla contestazione sollevata dalla medesima con riguardo all´importo del credito telefonico residuo, la resistente era tenuta a conservare i dati oggetto della richiesta per le finalità di cui all´art. 123 del Codice. Ciò considerato che il suo comma 2 fa espressamente salva l´ulteriore specifica conservazione per un periodo superiore a sei mesi qualora si renda necessaria per effetto di una contestazione non solo in sede giudiziale;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo sia ai dati personali comunicati nel corso del procedimento dalla resistente, sia ai dati personali dalla stessa detenuti ai sensi dell´art. 132 del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi interamente a carico di Vodafone Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere con riguardo ai dati comunicati nel corso del procedimento;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi interamente al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia