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Provvedimento dell'8 febbraio 2018 [8385072]

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[doc. web n. 8385072]

Provvedimento dell´8 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 71 dell´8 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 7 novembre 2017, presentato da XX nei confronti di Google, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di 4 URL, specificamente individuati nell´interpello e richiamati nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibili in associazione al proprio nome e cognome e relativi ad un procedimento giudiziario in cui è rimasto coinvolto;

CONSIDERATO, inoltre, che il ricorrente ha invocato l´applicazione del c.d. "diritto all´oblio" lamentando il pregiudizio derivante alla propria reputazione e riservatezza dalla perdurante reperibilità sul web di notizie obsolete, smentite dalle risultanze processuali e comunque non aggiornate, essendo nel frattempo intervenuta l´archiviazione del procedimento disposta dal G.I.P. su richiesta del P.M.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 24 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 22 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 5 dicembre 2017 con la quale Google ha comunicato di aver rimosso gli Url indicati nell´atto introduttivo;

VISTA la nota del 5 gennaio 2018 con la quale il ricorrente, pur prendendo atto del riscontro di controparte, ha rilevato la perdurante reperibilità sul motore di ricerca di un ulteriore Url relativo alla vicenda di cui avrebbe chiesto la rimozione a Google in data 4 gennaio 2018 ribadendola nel presente procedimento;

VISTA la nota dell´11 gennaio 2018 con la quale la resistente ha confermato l´avvenuta rimozione dell´ulteriore Url precisando che lo stesso "è nuovo e diverso rispetto agli Url oggetto di ricorso";

VISTE le note dell´11 e 16 gennaio 2018 con le quali il ricorrente ha chiesto la rimozione di ulteriori Url, relativi alla medesima vicenda, restituiti dal motore di ricerca, digitando "XX Marassi" oppure "XX Genova", che avrebbero formato oggetto di interpello preventivo trasmesso a Google in data 10 gennaio 2018;

VISTA la nota del 16 gennaio 2018 con la quale la resistente ha dichiarato di aver accolto la richiesta di rimozione anche con riferimento a tali Url, dei quali il ricorrente, con nota del 22 gennaio 2018, ha confermato la definitiva rimozione;

PRESO ATTO che il titolare del trattamento ha provveduto a rimuovere gli URL indicati nell´atto introduttivo e ritenuto pertanto di dover dichiarare, con riguardo ad essi, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice;

RITENUTO viceversa di dover dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, in ordine alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati solo nel corso del procedimento, pur dovendosi dare atto che la resistente ne ha confermato la rimozione;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati nell´atto introduttivo del procedimento;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di rimozione indicati solo nel corso del procedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia