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Provvedimento del 22 febbraio 2018 [8385185]

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[doc. web n. 8385185]

Provvedimento del 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 111 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 dicembre 2017 da XX, nei confronti di Tiscali Italia S.p.A. con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

- la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento ai dati contenuti in un "rapporto di trasmissione" relativo ad un messaggio inoltrato dalla numerazione ******* in data 11 aprile 2017 alle ore 17.17, al fine di verificare il corretto inoltro/recapito da parte del Sistema Tiscali di un fax inviato via mail alla sua  casella di posta elettronica;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di essere titolare di una numerazione Tiscali, che consente di inviare e ricevere fax via internet, utilizzando un proprio indirizzo di posta elettronica;

- di non avere mai ricevuto un fax che, secondo quanto riferito dal mittente dello stesso, gli sarebbe stato da questi inviato in data 11 aprile 2017 alle ore 17.17, e che risulterebbe avere avuto "esito OK";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 febbraio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 17 gennaio 2018 con la quale Tiscali ha rappresentato che:

- dai propri sistemi informatici (dei quali ha prodotto i relativi log) risulta che il ricorrente in data 11 aprile 2017 ha ricevuto un fax alle ore 17.00 da una numerazione sovrapponibile, per i primi cinque numeri, a quella indicata in atti;

- pur non essendo possibile risalire al numero completo, "atteso che la numerazione in questione non mostra l´estensione dell´interno" è ragionevole "desumere che sia questo il fax oggetto del […] ricorso", considerati la citata sovrapponibilità, oltre che la data e orario di ricezione del predetto fax, che risulta avere uno scarto di soli 17 minuti rispetto a quanto indicato dal ricorrente -

VISTA la nota del 19 gennaio 2018 con la quale il ricorrente, nel contestare quanto affermato dalla resistente, ha rilevato che, come risulta "dagli screenshot delle schermate della web mail e del client di posta elettronica utilizzato" relativi al periodo aprile-luglio 2017 (allegati agli atti), non risulta pervenuto sulla sua e-mail alcun fax avente i criteri indicati;

VISTA la nota datata 8 febbraio 2018 con la quale la resistente ha ribadito quanto già rappresentato nella precedente memoria;

RILEVATO prioritariamente di dover esaminare il presente ricorso solo con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali, ossia, in particolare, alla richiesta di ottenere i dati contenuti nel citato "rapporto di trasmissione", esulando dalle richieste esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice quelle aventi riguardo a profili più prettamente legati alla gestione del servizio di cui è contratto tra le parti;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un adeguato riscontro in merito, avendo in particolare comunicato -con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e con riguardo alle informazioni in proprio possesso, i dati relativi ai fax ricevuti dal ricorrente nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2017, tra i quali risultano presumibilmente presenti anche quelli relativi al fax oggetto di ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Tiscali Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia