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Provvedimento del 5 aprile 2018 [8994753]

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[doc. web n. 8994753]

Provvedimento del 5 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 206 del 5 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 dicembre 2017 da XX nei confronti di Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (di seguito “Anmic”) sede di Parma con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

di avere conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano detenuti dal resistente, di conoscerne l’origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati o di responsabili  del trattamento;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 23 febbraio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 24 gennaio 2018 con la quale Anmic per il tramite dell’avv. Annalisa Cecchetti, referente dell’associazione medesima, ha dichiarato che:

i dati del sig. XX sono stati trattati unicamente ai fini della formulazione di un parere richiesto ad Anmic da parte dell’Ordine professionale al quale il medesimo appartiene con istanza ricevuta unicamente sull’e-mail personale dell’avv. Cecchetti;

il titolare del trattamento dei dati è unicamente Anmic nazionale, il cui Presidente è designato responsabile;

nel caso in esame, tuttavia, né la sede nazionale, né quella territoriale di Parma hanno trattato alcun dato dell’interessato, precisando che “non esiste alcun fascicolo che la riguarda in nessuna delle due sedi, né in modalità cartacea, né telematica” e che “non sono stati stampati in modalità cartacea né salvati in files o cartelle telematiche”;

l’Anmic di Parma ha ricevuto esclusivamente, per conoscenza tramite e-mail, copia del parere rilasciato all’Ordine professionale richiedente “in quanto sede territoriale a ciò autorizzata dalla sede nazionale”;

VISTA la nota del 6 marzo 2018 con la quale il ricorrente ha, in primo luogo, eccepito la carenza di legittimazione passiva di Amnic nazionale tenuto conto del fatto che il ricorso è stato proposto nei confronti della sede di Parma, che sarebbe soggetto indipendente dalla prima, ed ha altresì rilevato la scarsa chiarezza del riscontro ottenuto che rivelerebbe le irregolarità commesse nel trattamento dei dati da parte dei diversi enti coinvolti, sollecitando una verifica in tal senso da parte dell’Autorità; 

CONSIDERATO che:

in virtù di quanto emerso nel corso del procedimento, il titolare del trattamento rispetto a quanto è stato richiesto con l’odierno ricorso risulta essere Anmic nazionale, della quale Amnic Parma costituisce una sede territoriale;

il riscontro fornito per il tramite dell’avv. Cecchetti, referente di Amnic nazionale, contiene informazioni atte a ricomprendere anche quanto avvenuto presso la sede territoriale di Parma la quale, ad eccezione del parere trasmessogli per conoscenza dalla stessa referente, secondo quanto dichiarato in atti, non detiene non detiene dati dell’interessato;

quest’ultimo ha chiesto di ottenere la sola conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e non anche la comunicazione degli stessi, e che pertanto il riscontro dato dalla resistente può ritenersi sufficiente; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo l’Associazione resistente in dichiarato, seppur nel corso del procedimento e con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”, di non detenere dati del ricorrente, ad eccezione di quelli contenuti nel parere trasmesso all’Ordine professionale al quale appartiene quest’ultimo, fornendo altresì un idoneo riscontro in ordine ai restanti profili;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 5 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8994753
Data
05/04/18

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)