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Provvedimento del 12 aprile 2018 [8994798]

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[doc. web n. 8994798]

Provvedimento del 12 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 223 del 12 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 18 gennaio 2018 da XX nei confronti di Caffè Concerto di Penello Luigi & C. snc, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere:

la conferma dell’esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che riguardano sé ed i propri familiari (oltre che di coloro che accedono alla sua proprietà) acquisite dalla resistente attraverso un impianto di videosorveglianza installato presso l’esercizio pubblico dalla medesima gestito;

di conoscere l’origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento;

di ottenere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati;

l’accoglimento dell’opposizione al trattamento;

la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare sostenuto che le telecamere del suddetto impianto, installate sui muri esterni dell’esercizio riprenderebbero, seppur parzialmente, la propria abitazione e l’area di accesso alla stessa comportando pertanto un’interferenza illecita nella propria vita privata;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 6 febbraio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la nota del 13 marzo con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 23 febbraio 2018 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Vasta e Paola Elisabetta Pedretti, ha:

sostenuto di non aver fornito riscontro all’interpello preventivo non risultando tale istanza accompagnata da alcun documento di riconoscimento o ulteriore elemento idoneo a comprovare l’identità del sottoscrittore della medesima;

dichiarato di non detenere né di trattare alcun dato personale del ricorrente o relativo ad altri soggetti, anche familiari, che accedono alla proprietà del medesimo, “e questo né per il tramite del sistema di videosorveglianza  (…) né tramite altri mezzi”;

sostenuto la liceità del trattamento effettuato attraverso l’impianto di videosorveglianza in questione, installato in conformità alle prescrizioni contenute nel Provvedimento Generale del Garante dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza ed autorizzato, per quanto di competenza, dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia in data 28 settembre 2017;

chiarito, quanto alla finalità del trattamento, che l’impianto è stato installato allo scopo di proteggere la proprietà ed i beni dell’esercizio pubblico denominato “Caffè Concerto” da possibili furti, rapine, danneggiamenti ed atti di vandalismo; 

descritto, con riguardo alle modalità ed alla logica del trattamento, la dislocazione e l’angolo di ripresa delle quattro telecamere installate esternamente al locale nessuna delle quali riprende beni o aree di proprietà del ricorrente o zone di accesso alle stesse e la cui presenza risulta opportunamente segnalata da appositi cartelli contenenti l’informativa semplificata ex art. 13 del Codice;

descritto le misure di sicurezza adottate al fine di assicurare un idoneo livello di protezione dei dati registrati, in particolare attraverso la cancellazione automatica delle immagini al decorso delle 24 ore dalla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione delle immagini in caso di chiusura dell’esercizio, di eventuali sinistri o di richieste dell’autorità giudiziaria o di polizia, nonché mediante l’accesso alle immagini tramite credenziali di autenticazione e la registrazione dei log di accesso;

indicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile interno ed esterno del trattamento e dei soggetti autorizzati ad accedere alle immagini rilevate dall’impianto;

VISTA la nota del 27 febbraio 2018 con la quale il ricorrente ha:

- eccepito la pretestuosità dei motivi che avrebbe impedito alla resistente di rispondere all’interpello preventivo, tenuto conto del fatto che conosce personalmente uno dei titolari del “Caffè Concerto” da oltre trentacinque anni; 

- sostenuto che, considerato il posizionamento di alcune delle telecamere dell’impianto, ritiene non potersi escludere “con certezza l’effettuazione di riprese, anche parziali, della proprietà dello scrivente e dell’area antistante la stessa”;

VISTA la memoria di replica del 7 marzo 2018 con la quale la resistente ha:

- sostenuto che, non vivendo il ricorrente presso l’immobile, confinante con le proprietà del “Caffè Concerto” ove ha dichiarato di risiedere, “non sussistevano (…) presupposti di certezza dell’identità dell’interessato” all’atto di ricezione dell’interpello preventivo;

- ribadito che “l’angolo visuale delle telecamere installate dal Caffè Concerto è limitato ad aree (interne o antistanti il perimetro della proprietà aziendale) di competenza del Caffè Concerto medesimo” allegando a tal fine, a supporto di quanto dedotto, apposite evidenze fotografiche;

RILEVATO, in via preliminare, che il disposto dell’art. 9 del Codice non prescrive che all’istanza ex art. 7 del Codice rivolta al titolare del trattamento l’interessato debba allegare la copia di un documento di riconoscimento pur consentendo tale norma al titolare che nutra dubbi circa l’identità dell’interessato di verificarla attraverso la richiesta, in sede di riscontro all’interpello preventivo, di ulteriori idonei elementi di valutazione o l’esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento;

RITENUTO pertanto che il ricorso in esame vada considerato validamente proposto non avendo la resistente fornito, anteriormente alla proposizione del ricorso, alcun riscontro all’istanza ex art. 7 del Codice trasmessagli dall’interessato;

RILEVATO, invece, che il citato art. 7 attribuisce all’interessato il diritto esercitare i diritti ivi previsti con riferimento ai soli dati che lo riguardano e non anche ai dati relativi ai terzi e ritenuto pertanto di dover dichiarare inammissibili le richieste formulate dal ricorrente nell’atto introduttivo con riferimento ai dati relativi a familiari o eventuali altri soggetti che accedono alla proprietà del medesimo, pur avendo la resistente dato atto nel corso del procedimento di non detenere alcun dato riferito agli stessi ;

RILEVATO che:

la resistente, con dichiarazione della cui veridicità l’autore risponde anche ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”), ha nel corso del procedimento attestato di non detenere alcun dato personale riferito al ricorrente;

il riscontro fornito dalla resistente in ordine alle richieste riguardanti il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza, è da ritenersi, stante le copiose informazioni rese nel corso dell’istruttoria, esaustivo;

RITENUTO pertanto, di dover dichiarare, in ordine alle restanti richieste contenute nell’atto introduttivo, non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente in merito, sia pure solo nel corso del presente procedimento;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Caffè Concerto di Penello Luigi & C. snc, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alle richieste formulate con riferimento ai dati riferiti a terzi;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate nell’atto introduttivo;

c) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Caffè Concerto di Penello Luigi & C. snc, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia