g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di A3 Editrice s.r.l. - 14 dicembre 2017 [8998404]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8998404]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di A3 Editrice s.r.l. - 14 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 535 del 14 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che l’Ufficio del Garante, con atto n. 21728/98469 del 24 luglio 2015 (notificato in pari data mediante posta elettronica certificata), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato alla A3 Editrice s.r.l. (di seguito “A3”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Torino, via Piffetti n. 20, C.F. 10847000014, la violazione prevista dagli artt. 157 e 164 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

DATO ATTO, in sintesi, di quanto riportato agli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la predetta contestazione: 

- l’Ufficio del Garante, nell’ambito di un procedimento relativo ad un ricorso, ha inviato, il 14 maggio 2015, una richiesta di informazioni, formulata dal Segretario generale ai sensi dell’art. 157 del Codice, alla società A3, nella quale si evidenziava che la società non aveva dato riscontro ad una precedente richiesta di elementi e comunque si invitava la medesima a fornire riscontro entro il 3 giugno 2015;

- la richiesta di informazioni, che conteneva anche un avvertimento in ordine alle sanzioni amministrative alle quali la società poteva incorrere in caso di mancato riscontro, veniva notificata mediante posta elettronica certificata il 14 maggio 2015;

- anche a tale richiesta la società A3 non forniva riscontro, cosicché il Garante adottava il provvedimento decisorio del ricorso, n. 369 del 18 giugno 2015, in assenza delle informazioni richieste dalla società;

- soltanto in data 25 giugno 2015, perveniva all’Autorità una comunicazione da parte di A3, inviata mediante posta elettronica certificata, con la quale si fornivano talune informazioni relative alla vicenda di cui al ricorso;  

RILEVATO che con il citato atto del 24 luglio 2015 è stata contestata a A3, ai sensi dell’art. 164 del Codice, la violazione dell’art. 157, per avere omesso di fornire informazioni o di esibire documenti al Garante;

VISTO il rapporto relativo all’atto di contestazione di cui sopra, predisposto dall’Ufficio ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta non essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

LETTI gli scritti difensivi del 12 agosto 2015, nei quali si conferma che la società ha risposto alle richieste di informazioni del Garante in data 25 giugno 2015;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non possono che confermare la responsabilità della società in ordine alla violazione contestata poiché risulta dagli atti che il Garante ha richiesto in due occasioni ad A3 di fornire informazioni in ordine alla vicenda di cui al ricorso e che, nell’ultima richiesta, ha fissato il termine perentorio del 3 giugno 2015. Tale termine risulta essere spirato senza che la società fornisse il richiesto riscontro, che invece è pervenuto solo in data 25 giugno 2015, e cioè successivamente alla adozione del provvedimento decisorio del ricorso;

RILEVATO, quindi, che A3, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso la violazione prevista dall’art. 164 del Codice, per aver omesso di fornire riscontro ad una richiesta di informazioni formulata dal Garante ai sensi dell’art. 157 del Codice;

VISTO l’art. 164 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 157 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, le violazioni non risultano connotate da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, deve essere considerato in termini favorevoli il fatto che la società avesse comunque fornito un riscontro, sia pure con ampio ritardo rispetto al termine fissato;

c) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che a carico della società non risultano ulteriori procedimenti sanzionatori definiti con pagamento in misura ridotta

ovvero con ordinanza-ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell’agente, è stato preso in considerazione il bilancio per l’anno 2016; 

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) per la violazione di cui agli artt. 157 e 164 del Codice, ritenuta la diminuente di cui all’art. 164-bis, comma 1;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a A3 Editrice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Torino, via Piffetti n. 20, C.F. 10847000014, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia        

Scheda

Doc-Web
8998404
Data
14/12/17

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca