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Provvedimento del 22 maggio 2018 [9006557]

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[doc. web n. 9006557]

Provvedimento del 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 346 del22 maggio 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 27 marzo 2018 presentato da XX e XY nei confronti del sig. Stefano Lefevre in qualità di amministratore del condominio di cui fa parte l’immobile di loro proprietà, nonché di Unicasa Italia S.p.A., a cui il predetto amministratore risulta affiliato,  con il quale i ricorrenti, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), hanno chiesto:

di ottenere la cancellazione dal sito web condominiale ospitato sul portale www.unicasaitalia.it di proprietà di Unicasa Italia S.p.A. della relazione redatta dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice in una causa da loro promossa dei confronti del Condominio ;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno rappresentato:

- che la permanenza on-line di detta perizia non è giustificata da alcuna esigenza legata all’amministrazione condominiale, tenuto conto che la controversia giudiziaria incardinata nei confronti del condominio si è conclusa ormai da due anni con sentenza passata in giudicato che ha dichiarato la causa improcedibile; 

- l’eccedenza e non pertinenza dei dati pubblicati in relazione alle finalità di gestione ed amministrazione delle parti comuni posto che a detta perizia risulta allegata documentazione fotografica che ritrae gli interni della propria abitazione con i relativi arredi, ed in particolare le camere da letto, i vestiti negli armadi, i ritratti dei propri figli unitamente ad ulteriori immagini che riproducono episodi di vita famigliare, hobby e ed abitudini personali;

- che la permanenza on-line di tale documentazione, accessibile a tutti i condomini oltre all’amministratore digitando semplicemente le credenziali personali e senza l’adozione di ulteriori misure di sicurezza, costituisce una grave violazione della riservatezza con pregiudizio della vita privata e della sicurezza personale tanto più che nell’agosto 2017 gli stessi hanno subito un furto nei locali riprodotti nelle fotografie incluse nella perizia; 

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti;

VISTA la nota del 23 aprile 2018 con la quale il sig. Stefano Lefevre, in qualità di amministratore del condominio in questione, ha sostenuto:

- la pertinenza rispetto alla finalità di gestione condominiale del documento in questione del quale deve essere consentita la consultazione a tutti i condomini, e ciò indipendentemente dall’estinzione del giudizio promosso dai ricorrenti; 

- di aver provveduto, per un componimento bonario della vicenda e senza riconoscimento alcuno dell’illiceità della propria condotta, alla rimozione dell’elaborato peritale dal sito web condominiale;

VISTA la nota del 4 maggio 2018 con la quale i ricorrenti, nel prendere atto del riscontro fornito dall’amministratore e rilevando l’assenza di qualunque cenno di risposta da parte di Unicasa Italia S.p.A., hanno ribadito l’illiceità del trattamento dei dati che li riguardano tenuto conto che nessuna delibera assemblare ne avrebbe autorizzato la pubblicazione sul sito web condominiale ed hanno insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento da porre a carico dei resistenti in via solidale tra loro; 

VISTA la memoria trasmessa in data 11 maggio 2018 dal sig. Stefano Lefevre e da Unicasa Italia S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Nigro e Ilaria Beriotto, con la quale i resistenti hanno sostenuto:

- la liceità del trattamento dei dati personali dei ricorrenti considerato che, essendo il condominio un ente di gestione privo di un’autonoma personalità giuridica, ogni singolo condòmino, in relazione alla vicenda giudiziaria in questione, è da intendersi parte del procedimento ed ha pertanto “diritto di accedere e visionare tutti gli atti ed i documenti prodotti in giudizio, inclusa la perizia (…) nonché i relativi allegati nel cui novero rientrano senza dubbio le fotografie contestate”;

- che, essendo l’accesso al sito web condominiale consentito solo ed esclusivamente ai condòmini dello stabile, i quali vi accedono autenticandosi attraverso credenziali personali, l’amministratore avrebbe, nel caso in esame, “conciliato in modo corretto le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli”; 

RILEVATO che nel corso del procedimento il sig. Stefano Lefevre e Unicasa Italia S.p.A. hanno confermato l’avvenuta rimozione dell’elaborato peritale dal sito web condominiale ivi compresa la relativa documentazione fotografica e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambi i resistenti, avendo questi ultimi fornito un riscontro sufficiente in merito alle richieste formulate nell’atto introduttivo;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200 a carico del sig. Stefano Lefevre e di Unicasa Italia S.p.A., nella misura di euro 100,00 ciascuno, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambi i resistenti;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del sig. Stefano Lefevre e di Unicasa Italia S.p.A., nella misura di euro 100,00 ciascuno, che dovranno liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia