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Ordinanza ingiunzione nei confronti di I Tel s.r.l. - 5 aprile 2018 [9008684]

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[doc. web n. 9008684]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di I Tel s.r.l. - 5 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 201 del 5 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell’ambito di un’indagine delegata di polizia giudiziaria, il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, dopo che la Procura della Repubblica di Vicenza in data 25 maggio 2017 aveva concesso specifico nulla osta, con appositi atti istruttori, ha accertato che Antonio Ferrantelli Cod. fisc.: FRR NNN  83°06 L840B, nato a Vicenza il 6 gennaio 1983, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore di I Tel s.r.l. P. Iva: 03783610243, con sede in Arzignano (Vi), via Duca d’Aosta n. 10/12, ha provveduto, in nome e per conto del gestore telefonico Wind Tre s.p.a., all’intestazione, tra gli anni 2013 e 2016, di schede telefoniche a terze persone, del tutto ignare di tali attribuzioni. In particolare, dagli atti istruttori citati è stato possibile individuare 23 persone a cui, a loro insaputa, sono state intestate schede telefoniche per un numero complessivo di 95 utenze, senza che fosse stato acquisito il loro consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice. 

VISTO il verbale nr. 6/2017 datato 4 agosto 2017, che qui si intende integralmente richiamato, con cui sono state contestate a Antonio Ferrantelli nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore di I Tel s.r.l., 23 (ventitre) violazioni tutte previste dall’art. 162, comma 2-bis del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali di 23 (ventitre) persone fisiche le quali, in sede di audizione in atti (verbali di altre sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p.), hanno dichiarato di non aver mai sottoscritto alcuna richiesta di attivazione delle sim-card in argomento e di essere allo scuro, conseguentemente, che vi fossero utenze 95 (novantacinque) schede telefoniche mobili intestate a loro nome; 

RILEVATO dal rapporto predisposto dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all’Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che I Tel s.r.l., ha effettuato un trattamento di dati personali, attraverso l’attivazione di schede telefoniche all’insaputa degli interessati, omettendo di acquisire il consenso, in violazione dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all’art. 23, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna delle ventitre contestazioni, per un importo complessivo pari a euro 230.000,00 (duecentotrentamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a I Tel s.r.l. P. Iva: 03783610243, con sede in Arzignano (Vi), via Duca d’Aosta n. 10/12, in persona del legale rappresentante pro-tempore di pagare la somma complessiva di euro 230.000,00 (duecentotrentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis del medesimo Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 230.000,00 (duecentotrentamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 5 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9008684
Data
05/04/18

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca