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Provvedimento del 22 maggio 2018 [9009344]

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[doc. web n. 9009344]

Provvedimento del 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 351 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 14 febbraio 2018 da XX nei confronti del Comune di Monteroduni con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di avere accesso ai dati personali che la riguardano contenuti all’interno dei seguenti atti:

1) documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (contenente il “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”) riferito al periodo compreso tra l’anno 1999 e la data di cessazione dal servizio avvenuta il 18 aprile 2013;

2) cartella sanitaria e di rischio, riferita al medesimo periodo, completa di tutti gli accertamenti, in quanto non consegnata al termine del rapporto di lavoro;

3) relazione inviata dall’ente resistente all’Inail il 9 settembre 2016;

4) relazione dettagliata della propria vicenda lavorativa relativa al periodo compreso tra il 5 agosto ed il 18 aprile 2013;

5) descrizione dettagliata delle mansioni svolte nel medesimo periodo;

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare, rappresentato la necessità di avere accesso ai dati oggetto di richiesta tenuto conto del fatto che l’Inail le avrebbe negato il riconoscimento di malattia professionale - che avrebbe sviluppato in conseguenza di condizioni lavorative vessatorie e persecutorie alle quali sarebbe stata sottoposta - per effetto del mancato inoltro da parte del Comune resistente degli atti  richiesti dall’Istituto e dai quali emergerebbe “il nesso causale con la malattia denunciata”;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota dell’8 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 13 aprile 2018 con la quale, a norma dell’art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 23 marzo con la quale il Comune resistente ha dichiarato:

che, con riguardo alla richiesta avente ad oggetto la cartella sanitaria e di rischio, i relativi atti “non sono in possesso dell’Ente, ma [sono conservati] presso il medico competente”, come già comunicato all’interessata anteriormente alla proposizione del ricorso;

di aver trasmesso all’Inail la denuncia di malattia professionale della medesima in data 4 luglio 2016 e di aver successivamente inoltrato all’Istituto la copia dettagliata della relazione sulla sua vicenda lavorativa in data 7 settembre 2016;

che, con riguardo al punto n. 3 dell’istanza, la relazione dettagliata della vicenda lavorativa dell’interessata “è stata inviata alla Commissione Periferica di Verifica di Isernia e per conoscenza all’[interessata] in data 29.11.2011 ed all’Inail (…) in data 4 luglio 2016”;

VISTA la nota del 2 maggio 2018 con la quale la ricorrente, nel replicare al riscontro ottenuto, ha rilevato che:

la nota con la quale l’ente ha chiesto al medico competente di consegnare alla medesima la documentazione sanitaria è rimasta priva di riscontro;

il Comune resistente non ha trasmesso all’Inail la “vera certificazione di malattia professionale” rilasciata dal medico dell’Azienda Sanitaria Regionale, bensì una denuncia di malattia professionale “mai certificata da alcun medico dal contenuto non vero, diffamatorio e calunnioso”;

la relazione del 29 novembre 2011 non è stata a lei trasmessa per conoscenza in pari data;

la relazione sull’attività lavorativa che l’ente ha trasmesso all’Inps nel settembre del 2016 sarebbe “incompleta laddove veniva omessa (…) l’attività persecutoria, vessatoria e discriminatoria” dalla stessa subita ed alla quale ha fatto seguito una successiva richiesta con la quale l’interessata “diffidava il (…) responsabile “a trasmettere alla scrivente un rapporto informativo sull’attività espletata e sulle condizioni di lavoro stressanti a cui (…) è stata sottoposta nel corso degli anni ad opera del datore di lavoro successivamente ai fatti riportati negli attestati di servizio”” risalenti al 2008;

CONSIDERATO che:

con riguardo alla richiesta indicata in premessa con il n. 1, la stessa non può costituire oggetto di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice trattandosi di documentazione che, per la finalità ad essa attribuita dalla normativa di riferimento (cfr. art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008), non è destinata a contenere dati personali dell’interessata;

con riferimento all’istanza indicata in premessa con il n. 2, il titolare del trattamento, in riscontro all’interpello preventivo, aveva già comunicato all’interessata che la documentazione sanitaria era nella disponibilità del medico competente, al quale la richiesta è stata peraltro trasmessa, in conformità a quanto specificamente previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art. 25, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 81 del 2008);

in merito alla richiesta indicata al punto n. 4, la stessa non ha costituito oggetto di interpello preventivo;

in ordine a tale ultima richiesta si deve, peraltro, rilevare che l’istanza di accesso di cui all’art. 7 del Codice consente di ottenere solo la comunicazione di dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento e non la rielaborazione di essi secondo le modalità indicate dalla ricorrente (in particolare chiedendo, come nel caso di specie, di produrre una relazione inerente la vicenda lavorativa “successiva al 4 agosto 2008, con particolare riferimento alle vessazioni, discriminazioni, persecuzioni, totale demansionamento ed al licenziamento (illegittimo)” avvenuto il 18 aprile 2013);

RITENUTO, con riguardo alle predette istanze, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RILEVATO con riferimento alle istanze indicate nei punti 3 e 5 che nel corso del procedimento l’ente resistente ha trasmesso, unitamente al riscontro, copia di tutta la documentazione disponibile, ivi inclusa la relazione riguardante la descrizione delle mansioni lavorative svolte dall’interessata, datata 29 novembre 2011 e trasmessa all’Inail nel settembre del 2016, nonché l’attestato delle prestazioni rese  dalla medesima sino al 2008;

RITENUTO di dover, pertanto, dichiarare, in ordine a tali richieste, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento dichiarato (con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di aver trasmesso tutta la documentazione nella sua disponibilità riguardante la vicenda descritta dall’interessata; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste riportate in premessa nei punti 3 e 5;

b) dichiara il ricorso inammissibile con riguardo alle restanti richieste.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia