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Provvedimento del 22 maggio 2018 [9019922]del

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[doc. web n. 9019922]

Provvedimento del 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 356 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 28 dicembre 2017 da XX sia in proprio quale titolare della ditta individuale “P One srl di XX” sia in qualità di legale rappresentante della “P One srl unipersonale”, nei confronti di Cerved Group S.p.A.;

CONSIDERATO che il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate ai sensi dell’art. 7 del Codice con esclusivo riferimento ai dati personali relativi all’interessato;

CONSIDERATO che l’art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha apportato significative modifiche alla disciplina del Codice, escludendo dalla nozione di “dato personale” e di “interessato” le persone giuridiche, gli enti e le associazioni (v. art. 4, comma 1, lett. b) e i) dello stesso Codice), che, pertanto, non possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, né con interpello preventivo, né con ricorso al Garante;

Visti gli ulteriori atti di ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2018 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente, ai sensi dell’art. 148, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”), a riconsiderare l’atto di ricorso proposto tenuto conto del fatto che l’interpello preventivo appariva proposto esclusivamente in qualità di Presidente della “P One srl unipersonale”, soggetto giuridico che risulta escluso dal campo di applicazione del Codice;

VISTA la lettera raccomandata a.r. del 9 febbraio 2018 con la quale il ricorrente ha trasmesso copia di un nuovo interpello preventivo, con data 5 febbraio 2018, formulato nei confronti di Cerved Group S.p.A. esclusivamente in qualità di persona fisica, senza tuttavia trasmettere un nuovo atto di ricorso proposto in tale veste;

CONSIDERATO che nelle comunicazioni successivamente intercorse con l’Ufficio l’interessato ha dichiarato che avrebbe provveduto ad inviare tale nuovo atto di ricorso, atto che ad oggi non è mai pervenuto; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 148 del Codice;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9019922
Data
22/05/18

Tipologie

Decisione su ricorso