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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Marigliano Gianpaolo - 18 aprile 2018 [9019934]

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[doc. web n. 9019934]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Marigliano Gianpaolo - 18 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 238 del 18 aprile 2108

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che la Guardia di finanza, Gruppo Fiumicino, a fronte della concessione di specifico nulla osta della Procura della Repubblica di Roma datato 6 febbraio 2017, ha accertato che Marigliano Gianpaolo, nato a Torre del Greco (NA) il 02/06/1975, C.F. MRGGPL75H02L259A, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, ha provveduto ad attivare, nel corso del 2013, 15 schede telefoniche nei confronti di 5 soggetti, i quali, escussi in atti, “hanno disconosciuto le utenze di cui risultano intestatari e dei quali Marigliano Gianpaolo, nella sua qualità di titolare del trattamento (ex art. 4 del d.lgs. 196/2003), ha illecitamente utilizzato i dati personali”;

VISTO il verbale datato 6 marzo 2017, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata a Marigliano Gianpaolo, in qualità di titolare della omonima ditta individuale avente P.I. 1157131001, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito “Codice”) per aver effettuato un trattamento di dati personali di 5 soggetti, intestando a loro insaputa n. 15 schede telefoniche (precisamente a un soggetto è stata intestata 1 scheda telefonica, a un altro soggetto 2 schede telefoniche, a un altro ancora 5 schede telefoniche attivate in momenti diversi, a un soggetto sono state intestate 4 schede e, infine, a un altro soggetto 3 schede telefoniche), in assenza del consenso previsto dall’art. 23 del medesimo Codice;

RILEVATO dal rapporto predisposto dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati in data 5 aprile 2017 ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha dichiarato la propria estraneità rispetto ai fatti oggetto di contestazione, in quanto, “all’epoca dei fatti, svolgeva il ruolo di coordinatore, per conto della Broker & Broker, master dealer della Regione Lazio, di eventi che la società Vodafone teneva presso alcune attività commerciali”. Pertanto, “non avendo alcun titolo, non poteva provvedere a raccogliere i dati sensibili dei clienti”, che invece venivano raccolti da dipendenti di altre società, e si limitava ad effettuare le attivazioni delle schede telefoniche, sulla base dei dati forniti dai promoter. La parte ha quindi chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio che lo riguarda o, “in applicazione del principio sancito dall’art. 8, comma 2, della legge n. 689/1981, che venga riconosciuta la continuazione tra le condotte contestate e, per l’effetto, applicare la sanzione più grave aumentata fino al triplo”;

LETTO il verbale di audizione del 14 novembre 2017, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte, oltre a ribadire quanto già rappresentato nelle memorie difensive, ha precisato che il proprio ruolo era quello di attivare le schede telefoniche relativamente ai contratti fatti sottoscrivere da altri soggetti e che, pertanto, non poteva verificare la validità del consenso raccolto;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. La Guardia di finanza, sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini penali, ha accertato il coinvolgimento del sig. Marigliano nell’operazione tesa alla raccolta dei dati personali, presupposto indispensabile per la successiva attivazione di schede telefoniche nei confronti di soggetti del tutto ignari. La circostanza riportata dalla parte in base alla quale la raccolta dei dati personali degli interessati e l’acquisizione del loro consenso sia stata posta in essere da altri soggetti (i promoter), oltre a non essere supportata da risultanze documentali idonee, appare in ogni caso priva di pregio rispetto alla specifica questione della titolarità del trattamento dei dati che, come detto, è stata individuata in capo a Marigliano Giampaolo. Questi, infatti, ha indubbiamente effettuato le illecite attivazioni (per mezzo del codice attribuitogli dall’operatore telefonico) utilizzando i dati personali degli interessati senza che gli stessi abbiano manifestato il consenso. Con riferimento alla richiesta formulata dalla parte di applicare la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, in applicazione dell’istituto della continuazione di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 689, si osserva che tale istituto non è applicabile alla fattispecie in esame, laddove la disposizione normativa appena richiamata si riferisce esclusivamente a violazioni di norme di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Tra l’altro, si precisa che le condotte sono state poste in essere nei confronti di soggetti diversi e, pertanto, devono ritenersi distinte e indipendenti l’una dall’altra e, come tali, sanzionabili autonomamente;

RILEVATO, pertanto, che Marigliano Gianpaolo, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, nonché titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha effettuato un trattamento di dati personali di 5 soggetti, intestando a loro insaputa n. 15 schede telefoniche, in assenza del consenso previsto ai sensi dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all’art. 23, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro per ciascuno dei 5 interessati;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuno dei 5 soggetti interessati, per un importo complessivo pari a euro 50.000,00 (cinquantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Marigliano Gianpaolo, nato a Torre del Greco (NA) il 02/06/1975, C.F. MRGGPL75H02L259A, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, di pagare la somma complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all’art. 23;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 18 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9019934
Data
18/04/18

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca